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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1667 DELLA COMMISSIONE, 10 novembre 2020

G.U.U.E. 11 novembre 2020, n. L 377

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrato in vigore il: 11 novembre 2020

Applicabile dal: 1° ottobre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 38, lettere c), d) e e),

considerando quanto segue:

1) La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3).

2) Per affrontare le circostanze specifiche dovute all'attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione (4) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 30 settembre 2020. Al fine di porre rimedio a tali disfunzioni è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

4) Per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (6) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nella situazione specifica connessa alla COVID-19 fino al 1° febbraio 2021. Le deroghe previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino a tale data. Tuttavia, le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso, di cui all'articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, sono calcolate su base annua. Pertanto è opportuno non modificare la fine dell'applicazione di tali deroghe.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

6) E' necessario evitare di perturbare l'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. E' pertanto opportuno prevedere l'applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° ottobre 2020.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 189 del 20.7.2007.

(2)

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008).

(3)

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19 (GU L 217 dell'8.7.2020).

(5)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 7, la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) nel secondo e nel quinto comma la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021».

b) nel terzo comma la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN