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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 novembre 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 23 dicembre 2020, n. 318

Proroga del termine di certificazione dei centri di trasferimento tecnologico rilasciata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale.

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e in particolare il comma 10 dell'articolo 18 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni e aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;

VISTO il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 (di seguito, decreto) che prevede che l'appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 sia certificata da enti di certificazione nazionale accreditati, secondo le linee guida, i criteri e gli indicatori individuati dalla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, Unioncamere);

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo unico del decreto che prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della succitata legge 29 dicembre 1993 n. 580, trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sui risultati conseguiti dalle Camere di Commercio nell'anno precedente, corredato da una relazione sulla quota parte di risorse camerali impiegate in iniziative che coinvolgono, una volta costituita, la rete di centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del 22 dicembre 2017 (di seguito, decreto direttoriale) con cui sono definite le linee guida, i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale", registrato presso la Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 novembre 2019 al n. 1032, con il quale è stato conferito all'Avv. Mario Fiorentino, con decorrenza 21 ottobre 2019, l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del succitato decreto direttoriale, così come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 11 gennaio 2019 e successivamente dall'art. 1 del decreto direttoriale 23 dicembre 2019 che prevede che, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali a operare in conformità al presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è realizzata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale;

TENUTO CONTO della scadenza prossima del termine suindicato, della carenza di enti di certificazione nazionali accreditati a operare in conformità al decreto direttoriale e della conseguente necessità di consentire a Unioncamere di rilasciare la certificazione per l'annualità 2021;

Decreta:

Art. 1

Modifica art. 3, comma 2, del decreto direttoriale

Ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni del decreto direttoriale del 22 dicembre 2017, il comma 2 dell'art. 3, così come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale dell'11 gennaio 2019 e successivi, è sostituito dal seguente: "nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali a operare in conformità al decreto medesimo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la certificazione di cui al comma 1 è realizzata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale".

Art. 2

Oneri informativi

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

MARIO FIORENTINO