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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 dicembre 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 24 dicembre 2020, n. 319

Ulteriore riparto in favore dei comuni del Fondo, avente una dotazione complessiva di 87,60 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 dall'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro delle minori entrate connesse all'abolizione della prima e della seconda rata dell'imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'articolo 177, il quale dispone:

- al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili ivi specificate;

- al comma 2, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro, per l'armo 2020 per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate di cui al comma 1;

VISTO, altresì, il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed in particolare l'articolo 78, il quale prevede:

- al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili ivi indicate;

- al comma 3, che l'imposta municipale propria non è dovuta per gli armi 2021 e 2022 per le fattispecie imponibili ivi precisate;

- al comma 5 che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, il citato fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e che, alla ripartizione dei relativi incrementi, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 104;

CONSIDERATO, infine, che il comma 6 del più volte menzionato articolo 78 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dai comma 1 e 5 dello stesso articolo 78, pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020 e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO, altresì, l'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede:

- al comma 1, che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del menzionato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al medesimo decreto-legge;

- al comma 3, che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il più volte citato fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020 e che i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

VISTO, il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2020, con il quale è stata ripartita la dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa alle fattispecie imponibili di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo;

RITENUTO di dover procedere al riparto della dotazione di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020 del precitato fondo - non distribuita con il citato decreto del 22 luglio 2020 in quanto stanziata in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 - al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa alle fattispecie imponibili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 del menzionato articolo 177 del prefato decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTO, altresì, di dover procedere a ripartire l'incremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 del precitato fondo disposto dall'articolo 78, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020;

CONSIDERATO, che con successivi decreti si provvederà al riparto dell'ulteriore incremento del fondo in narrativa stabilito per l'anno 2020 dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, nonché delle disponibilità finanziarie relative agli anni 2021 e 2022;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 78, comma 5 del decreto-legge 104 del 2020, nella seduta del 12 novembre 2020.

Decreta:

Art. 1

Riparto del fondo

1. Il Fondo istituito ai sensi dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e come integrato dall'articolo 78, comma 5, decreto-legge n. 104 del 2020, è destinato per:

- 1,65 milioni di euro per l'armo 2020, a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'armo 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- 85,95 milioni di euro per l'armo 2020, a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della seconda rata dell'imposta municipale propria relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositivi nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

è ripartito sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni stesse.

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 10 dicembre 2020

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'Economia e e delle Finanze

GUALTIERI