
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 dicembre 2020
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 24 dicembre 2020, n. 319
Secondo riparto a saldo, per la quota residua complessiva pari a 102,13 milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal pagamento, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 della tassa e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Capo II - che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 181, comma 1, il quale prevede:
- al comma 1, che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del menzionato decreto legislativo n. 446 del 1997;
- al comma 5, che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020;
CONSIDERATO altresì, che il predetto articolo 181, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha inoltre disposto:
- al comma 1-bis che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
- al comma 1-ter che i comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis;
- al comma 1-quater che, per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1- bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO, altresì, il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed in particolare l'articolo 109, comma 1, il quale:
- alla lett. a) proroga al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del menzionato decreto legislativo n. 446 del 1997;
- alla lett. a-bis) proroga al 15 ottobre 2020 l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- alla lett. a-ter) dispone che il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 181, comma 1-quater, del citato decreto-legge 34 del 2020, è accresciuto a 46,88 milioni di euro per l'anno 2020;
CONSIDERATO che il menzionato articolo 109 dispone, inoltre, al comma 2:
- che il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro;
- che alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- che all'onere derivante dal medesimo articolo 109, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 del decreto-legge n. 104 del 2020 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, dello stesso decreto-legge;
VISTO, il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2020 con il quale è stato ripartito, nella misura del 90 per cento il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 181, comma 5, del più volte citato decreto-legge n. 34 del 2020;
RITENUTO, di dover procedere al riparto:
- della quota residua del precitato Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 12,75 milioni di euro, non distribuita con il citato decreto del 22 luglio 2020 e della quota incrementale del medesimo Fondo, pari a 42,5 milioni di euro, istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- della dotazione del Fondo istituito dall'art. 181, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, come ridefinita dall'art. 109, comma 1, lett. a-ter) del decreto-legge n. 104 del 2020, pari a 46,88 milioni di euro, per complessivi 102,13 milioni di euro;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 109, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nella seduta del 12 novembre 2020;
Decreta:
Riparto del Fondo
1. Sono ripartiti:
a) il Fondo di 46,88 milioni di euro istituito dall'articolo 181, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 109, comma 1-quater del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero riconosciuto ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la quota residua del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 12,75 milioni di euro - non distribuita con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2020 in premessa citato - e quella incrementale del medesimo Fondo, pari a 42,5 milioni di euro - istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 - finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (COSAP) da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
sulla base degli importi indicati nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni e province autonome.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2020
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GUALTIERI