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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 dicembre 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 24 dicembre 2020, n. 319

Ulteriore riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19, nella misura complessiva di 310 milioni di euro, per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede la possibilità, al comma 1, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'imposta di soggiorno e, al comma 3-bis, per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire il contributo di sbarco;

VISTO l'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede la possibilità, da parte del comune di Roma, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive della città;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 180, comma 1, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19;

VISTO, altresì, il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed in particolare l'articolo 40, comma 1, il quale dispone che la dotazione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 180 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è incrementato, di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e che tale incremento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 104 del 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 2 del menzionato articolo 40 prevede che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 73, primo comma, dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige - secondo cui la Regione e le Province hanno facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza - la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto l'imposta comunale di soggiorno con legge 16 maggio 2012, n. 9, mentre la Provincia autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno ai sensi dell'articolo 16-bis della legge Provinciale 11 giungo 2002, n. 8 e che pertanto i relativi comuni non rientrano nel riparto del Fondo di cui all'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTO nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte delle unioni di comuni, di assegnare il ristoro di cui al presente decreto al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo per quest'ultimo di trasferimento delle risorse all'unione medesima;

VISTO, il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 21 luglio 2020, n. 2 con il quale è stato ripartito, nella misura del 90 per cento, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RITENUTO, di dover procedere al riparto della quota residua, pari a 10 milioni di euro, della dotazione iniziale del precitato Fondo e dell'incremento di tale dotazione, pari ad euro 300 milioni di euro, disposto dal più volte citato articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per complessivi 310 milioni di euro;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 104 del 2020, nella seduta del 12 novembre 2020.

Decreta:

Art. 1

Riparto del Fondo

1. L'incremento del Fondo istituito dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il residuo del precedente riparto di cui al decreto interministeriale del 21 luglio 2020, n. 2 finalizzato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del contagio da COVID-19, è ripartito sulla base degli importi indicati nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta gli importi sono erogati, come specificati nell'Allegato A, per il tramite delle regioni stesse.

3. Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione di comuni, l'assegnazione è effettuata al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo per quest'ultimo di trasferimento delle risorse all'unione medesima entro 5 giorni dalla ricezione.

4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2020

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

GUALTIERI