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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 35

G.U.R.S. 31 dicembre 2020, n. 67

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.

Testo con annotazioni alla data 7 maggio 2024

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del tartufo siciliano e delle attività di raccolta e di coltivazione dello stesso. 

2. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, disciplina la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati. 

Art. 2

Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia 

1. La Regione, d'intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare: 

a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo; 

b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;

c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate; 

d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizate; 

e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate; 

f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;

g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati; 

h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene. 

Art. 3

Classificazione dei tartufi e delle tartufaie 

1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in: 

a) tartufi spontanei, provenienti dall'attività dei liberi cercatori; 

b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizate certificate; 

c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate. 

2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie: 

a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi; 

b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7; 

c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7. 

Art. 4

Disposizioni per le tartufaie controllate

1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell'articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l'inserimento di un numero di piante micorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7. 

2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo: 

a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente; 

b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree simbionti alle specie di tartufo; 

c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi. 

3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa. 

Art. 5

Compiti e funzioni della Regione 

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale; 

b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica le tartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca. 

Art. 6

Esercizio delle funzioni amministrative 

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi non attribuite dalla presente legge all'Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i territori di propria competenza. 

Art. 7

Regolamento di attuazione (1)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti: 

a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi; 

b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi; 

c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali; 

d) i contenuti e le modalità dell'esame di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e sospensione della stessa;

e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l'ausilio di cani; 

f) i criteri per l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 23; 

g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge; 

h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g); 

i) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22; 

j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge. 

(1)

In attuazione dell'articolo annotato si rimanda al Regolamento adottato con D.P. 7 maggio 2024, n. 21.

Art. 8

Consorzi volontari, associazioni di tartuficoltori, associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo 

1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del Codice civile. 

2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 18. 

Art. 9

Identificazione delle specie di tartufo 

1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devono appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'esame finalizzato all'accertamento della commestibilità e commerciabilità degli esemplari spontanei e coltivati è eseguito dagli Ispettorati micologici presso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o da micologi iscritti all'albo nazionale o regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19. 

2. L'accertamento ai fini di studio delle specie di tartufo in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche è svolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale. I micologi partecipano a corsi di aggiornamento periodici certificati e sono inseriti in apposito registro tenuto dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura. 

Art. 10

Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi 

1. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona in possesso di attestato di idoneità. 

2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate: 

a) durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole; 

b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate; 

c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno; 

d) con l'ausilio di più di due cani iscritti all'anagrafe canina. E' ammesso l'utilizzo un cucciolo di età non superiore a sei mesi per l'addestramento; 

e) con l'uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm. 

Art. 11

Norme particolari per l'esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi nelle foreste demaniali e nei parchi 

1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 13 e del tesserino di cui all'articolo 14. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, determina le modalità con cui è consentita la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette. 

Art. 12

Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio 

1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghi ipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e di studio può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente anche in deroga alle modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizioni della presente legge. 

2. I soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per le finalità di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 14. 

Art. 13

Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi 

1. L'attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi. 

2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1. 

3. L'attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validità sull'intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate. 

4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazione micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi sedi e operanti nel territorio regionale. 

5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità previo pagamento della tassa regionale. 

Art. 14

Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi 

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale. 

2. Il tesserino è di due tipi: 

a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta; 

b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta. 

Art. 15

Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi 

1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea può stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie. 

2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità. 

Art. 16

Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi 

1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorché di singole specie.

2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono a dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi. 

Art. 17

Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta 

1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7. 

2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 18. 

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui all'articolo 14.

Art. 18

Riconoscimento delle tartufaie 

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, rilascia l'attestazione di denominazione di "tartufaia controllata o coltivata", imponendo l'obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell'area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura "Raccolta di tartufi riservata" e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7. 

2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi. 

3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7. 

4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata è revocata dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7. 

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle d'identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

Art. 19

Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi 

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione: 

a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale; 

b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale. 

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilità, in cui devono essere riportate: 

a) la specie e la relativa denominazione tassonomica; 

b) la zona e la data di raccolta; 

c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall'Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.

Art. 20

Divieti

1. E' vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la denominazione "tartufo" di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni.

2. E' vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.

Art. 21

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata, oltre che dai soggetti previsti da norme statali e contenute all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagli agenti del Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

Art. 22

Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:

a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;

e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;

f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;

i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo 14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinati alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 24

Commercializzazione delle piante micorrizate

1. Le aziende che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 25

Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo

1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:

a) ditte iscritte alla camera di commercio;

b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;

c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.

4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.

5. E' ammesso l'impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.

6. L'etichettatura riporta le generalità del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l'eventuale indicazione di "tartufi pelati", qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell'eventuale liquido di governo.

7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.

8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo" né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi", secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.

9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.

10. E' in ogni caso vietato l'uso di sostanze coloranti.

Art. 26

Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale ed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cui all'articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sono distinti in amatoriali e professionali in ragione delle soglie di reddito prodotte, come stabilito dall'articolo 1, commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsi di partita IVA in ragione dell'ammontare dei redditi prodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti al possesso del tesserino professionale.

Art. 27

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizazione.

Art. 28

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea BANDIERA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CORDARO