
DECRETO PRESIDENZIALE 7 maggio 2024, n. 21
G.U.R.S. 14 giugno 2024, n. 27
Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei Tartufi freschi o conservati - tutela degli ecosistemi tartufigeni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
VISTA la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686;
VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la Sanità 9 novembre 1999;
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la Salute del 3 gennaio 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge (...)";
VISTE le note 31 marzo 2023, n. 2538/Gab; 3 maggio 2023, n. 3411/Gab e 18 maggio 2023, n. 3913/Gab, 13 giugno 2023, n. 4572/Gab e 26 giugno 2023, n. 4943/Gab, con le quali lo schema di regolamento, come modificato e integrato, è stato trasmesso, dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per la relativa condivisione, agli Assessorati competenti per legge;
VISTO il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 8725/362.4 del 27 aprile 2023, sullo schema di Regolamento proposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
VISTO il parere n. 00385/2023 del 3 agosto 2023, reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Consultiva, nell'adunanza del 18 luglio 2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 26 ottobre 2023, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata apprezzata la citata proposta;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente III Commissione legislativa-ARS nella seduta n. 51 del 24 gennaio 2024 - "apprezzamento" n. 29/III;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 21 marzo 2024, con cui è approvata la citata proposta di schema di regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la salute e con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
Emana
il seguente regolamento:
Finalità ed oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, di seguito denominata "legge regionale", a norma dell'articolo 7 della medesima legge.
Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate
1. Le tartufaie controllate o coltivate, di cui all'articolo 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge regionale, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia costituisce il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.
2. I soggetti aventi titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza al Dipartimento regionale dell'ambiente. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all'istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
per le tartufaie controllate:
a) documentazione comprovante il titolo di proprietà o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;
b) planimetria particellare recante l'esatta individuazione dell'area per la quale è richiesto il riconoscimento;
c) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
d) relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;
e) piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia coltivata di cui all'articolo 4;
f) certificazione di micorrizazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l'incremento boschivo;
g) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.
per le tartufaie coltivate:
a) documentazione comprovante il titolo di proprietà, o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;
b) planimetria particellare recante l'esatta individuazione dell'area per la quale è richiesto il riconoscimento;
c) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
d) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
e) piano colturale di coltivazione della tartufaia;
f) certificazione di micorrizazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l'impianto della tartufaia;
g) dichiarazione dalla quale risulti l'eventuale beneficio di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;
h) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.
3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2, sono redatti e firmati da professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e/o all'albo dei periti agrari ed agrotecnici.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'ambiente.
5. Il Dipartimento regionale dell'ambiente effettua l'istruttoria sull'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Dipartimento regionale dell'ambiente comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, il medesimo Dipartimento autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, il Dipartimento Regionale dell'ambiente, entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia.
7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di dieci anni ed è rinnovabile. Il Dipartimento regionale dell'ambiente effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate o coltivate. Il Dipartimento regionale dell'ambiente, ha facoltà di revocare con decreto dirigenziale il riconoscimento delle stesse a seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi, di cui agli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
8. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura sulla base dei riconoscimenti effettuati, istituisce gli albi regionali delle tartufaie controllate o coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale.
9. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale.
10. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, il Dipartimento regionale dell'ambiente può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti Uffici periferici provinciali del Comando Corpo forestale e del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.
Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate
1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:
a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento" che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
b) l'incremento arboreo della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.
Sono considerati "miglioramenti" le seguenti operazioni:
a) decespugliamento;
b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta;
c) avviamento ad alto fusto del bosco governato a ceduo mediante il rilascio di matricine e delle specie simbionti, favorendo la rinnovazione naturale per seme. Il progetto di conversione deve risultare nel prescritto piano di coltura e conservazione, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Forestale;
d) eliminazione della vegetazione infestante;
e) sfoltimento in caso di densità vegetazionale eccessiva;
f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante;
h) sarchiatura annuale superficiale del terreno;
i) potatura delle piante simbionti;
l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo;
m) messa in opera, nei terreni declivi, di graticciate o di muretti a secco in prossimità delle piante per prevenire l'innesto di fenomeni erosivi superficiali;
n) messa in opera o ripristino recinzione.
3. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.
4. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di piante micorizzate pari al venti per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbionte e la specie di tartufo micorizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.
5. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente.
Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufaie
1. La costituzione di tartufaie coltivate, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge regionale, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di piante tartufigene autoctone preventivamente micorrizate con tartufo autoctono.
2. Le tartufaie coltivate sono impiantate in terreni idonei, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartuficole.
3. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento riporta:
a) la descrizione dell'ambiente pedoclimatico del sito, coltura attuale, vegetazione circostante, eventuale presenza nelle aree circostanti di tartufi;
b) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesto d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. E' fondamentale che la scelta delle specie, quella tartuficola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto.
c) tecniche colturali per l'impianto e quelle relative la conduzione della tartufaia.
5. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufaia coltivata, effettua il collaudo per accertare che lo stesso sia conforme all'istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite.
6. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo può diventarlo, con idonee modifiche, il Dipartimento regionale dell'agricoltura assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
7. I conduttori delle tartufaie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della legge regionale possono presentare istanza per il riconoscimento al Dipartimento regionale dell'ambiente.
Piante Tartufigene
1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufaia naturale (tartufaia controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia (tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata da laboratori di ricerca universitaria o altri laboratori autorizzati dalla Regione che attestino in particolare: l'idonea ed avvenuta micorrizazione, con tartufo proveniente da piante autoctone, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata.
2. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura può disporre in qualsiasi momento controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorrizazione.
3. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, tramite il servizio fitosanitario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, approva un disciplinare di produzione in cui sono stabiliti i parametri tecnici per l'intero processo produttivo delle piante micorrizate con tartufi appartenenti alla specie del genere tuber. Il disciplinare deve stabilire i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorrizate con tartufo, e le modalità di compilazione del registro del materiale per l'inoculazione e del registro delle piante certificate, e definire i requisiti di idoneità delle piante ai fini della certificazione.
4. Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro attestazione rimane di competenza dei laboratori di ricerca universitari o altri laboratori autorizzati dalla regione.
5. I vivai forestali regionali possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate o coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali; tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui al comma 4.
Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute
1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'articolo 2, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse.
2. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.
Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi e tassa di concessione regionale
1. L'autorizzazione alla cerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi, amatoriale o professionale, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità, previo espletamento di appositi corsi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 14, lett. a) e b) della stessa legge regionale.
2. La domanda di ammissione all'esame deve essere redatta in carta resa legale (con apposizione di marca da bollo) indirizzata al Dipartimento regionale dell'agricoltura, all'indirizzo PEC istituzionale.
3. Alla domanda devono essere allegate:
a) n. 2 fotografie formato tessera a colori uguali e recenti;
b) fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Il candidato viene convocato a sostenere l'esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda.
5. La prova d'esame si svolge presso le sedi provinciali delle Associazioni/Enti che organizzano i corsi di cui al comma 1, previa convocazione dei candidati tramite mezzo postale o Posta Elettronica Certificata (PEC) 10 giorni prima della data di esame.
6. La commissione di esame, per ciascuna sede provinciale, è nominata dal Presidente dell'Associazione/Ente che ha organizzato il corso di formazione di cui al comma 1, ed è composta dal Presidente della medesima Associazione/Ente, dal micologo docente del corso di riferimento, da un dirigente e/o funzionario del Dipartimento regionale dell'agricoltura e da un dirigente e/o funzionario dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ove si è svolto il corso.
7. L'esame consiste in una prova scritta cui possono partecipare un numero massimo di venti candidati, ai quali sono consegnate, previo sorteggio, n. 20 differenti schede contenenti, ciascuna, un questionario con n. 25 quesiti a risposta multipla.
8. I quesiti comprendono n. 5 domande sui principi della tartuficoltura, n. 5 domande relative alla biologia del tartufo e n. 15 domande relative agli aspetti normativi di carattere regionale e nazionale, relativi alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
9. Prima dell'inizio della prova scritta, la Commissione procede all'identificazione dei candidati, alla registrazione degli assenti e ad esporre le avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e le norme comportamentali per lo svolgimento della prova, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
10. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti.
11. Il candidato deve compilare le proprie generalità, firmare il questionario nell'apposito spazio riservato, siglare ogni pagina del questionario e rispondere barrando con contrassegno a croce la risposta ritenuta corretta.
12. Il candidato ha la facoltà di correggere la risposta che ritiene errata mediante cerchiatura e indicazione a margine "NO" e contrassegnando a croce la risposta ritenuta corretta. La correzione può essere effettuata previa notifica alla Commissione.
13. Non è consentito correggere più di una risposta per domanda, mentre nessun limite di correzione è posto al numero di domande per le quali è possibile correggere la risposta.
14. Allo scadere del tempo previsto per la prova, i questionari sono ritirati dalla Commissione che procede all'apertura della busta contenente il "correttore".
15. La Commissione riporta su ciascun questionario le risposte errate con l'annotazione "X", indicando il numero complessivo dei quesiti errati nell'apposito spazio della scheda.
16. L'esame si intende superato se il candidato non commette più di n. 5 errori. Sono considerati errori anche le omesse risposte e la barratura di più risposte.
17. Il candidato che commette fra n. 6 e n. 8 errori nella prova scritta, ai fini del superamento dell'esame, deve sostenere una prova orale supplementare innanzi alla Commissione il giorno stesso, al termine della prova scritta e a seguito della verbalizzazione degli esiti della stessa.
18. Il candidato che commette n. 9 o più errori risulta non idoneo.
19. Al termine delle operazioni di correzione dei questionari, la Commissione comunica verbalmente l'esito della prova scritta ai candidati, i quali prendono atto dell'esito apponendo la propria firma sul report riepilogativo allegato al verbale di esame.
20. I candidati rimandati alla prova orale prendono atto dell'esito della stessa mediante sottoscrizione del suddetto report alla fine delle due prove.
21. Della seduta d'esame deve essere redatto apposito verbale riportante giorno, data, ora della sessione d'esame e il nominativo e la firma dei componenti della Commissione.
22. Al verbale sono allegati i seguenti documenti:
- le schede compilate dai candidati;
- il report riepilogativo con le risultanze puntuali dell'esame (idoneo/non idoneo/rimandato alla prova orale);
- il "correttore" contenente il riepilogo di tutte le schede somministrate, la numerazione arbitraria dei quesiti della scheda, l'opzione a), b) o c) delle risposte corrette e la numerazione dei quesiti approvata.
23. I candidati risultati non idonei alla prova di esame, possono ripetere la prova stessa previa presentazione di una nuova richiesta seguendo la medesima procedura di cui al comma 2.
24. Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, o cause di forza maggiore debitamente certificati può sostenere l'esame senza ripresentare la domanda, nella prima sessione utile, previa convocazione.
25. Per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato fa pervenire agli uffici comunali delegati i seguenti documenti:
a) attestato di idoneità;
b) n. 2 foto formato tessera recenti;
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
d) prova del versamento dell'imposta di bollo;
f) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 1.
26. Il tesserino ha validità quinquennale, ed è soggetto a rinnovo annuale, previo versamento della tassa di concessione regionale entro il 31 gennaio dell'anno di convalida a cui si riferisce, o successivamente nel corso dell'anno con l'aggiunta della sanzione ed interessi, il cui calcolo può essere effettuato attraverso le indicazioni riportate alla sezione tributi del sito del Dipartimento Regionale Agricoltura. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata al tesserino.
27. Il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale inibisce la cerca e la raccolta dei tartufi per l'anno di riferimento.
28. In caso di smarrimento o di furto, il titolare del tesserino è tenuto a presentare denuncia presso gli uffici delle preposte autorità di polizia giudiziaria. E' possibile richiedere il rilascio del duplicato del tesserino smarrito o rubato presentando domanda tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura. La richiesta, deve essere inoltrata seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale, la scritta evidente "DUPLICATO" e data di rilascio del duplicato.
29. Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, il numero e/o la data di rilascio o sia deteriorata la fotografia del titolare. Per il rilascio del tesserino sostitutivo è necessario inoltrare richiesta tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino sostitutivo dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale. Al momento del ritiro è necessario consegnare una marca da bollo da euro 16,00.
30. La revoca dell'attestato di idoneità, dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, della legge regionale, comporta la consequenziale revoca o il mancato rilascio del tesserino.
Modalità e criteri per l'esercizio della cerca, raccolta dei tartufi
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
3. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. E' fatto divieto lasciare aperte le buche.
4. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi iscritti all'anagrafe canina. E' ammesso per l'addestramento l'uso di un cucciolo di età non superiore a sei mesi.
Conservazione e commercializzazione
1. Il tartufo, una volta cavato e raccolto per finalità alimentari è un alimento e, dunque, diventa necessario adottare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale), tutti i comportamenti finalizzati a garantire un livello elevato di tutela della sicurezza alimentare.
2. L'esame sui tartufi spontanei e coltivati, ai fini del rilascio dell'attestato di commestibilità, è eseguito, secondo le normative vigenti e in conformità all'articolo 19, comma 3, della legge regionale, dagli ispettori micologi operanti presso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e dagli ispettori micologi obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento periodici certificati, e iscritti all'albo nazionale e regionale. I richiedenti l'attestato di commestibilità sono tenuti a fornire agli ispettori micologi elementi utili per l'identificazione dell'origine e della provenienza della specie dei funghi ipogei.
3. Gli operatori devono, secondo le norme della legislazione dell'Unione europea, garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità in tutte le fasi della filiera. Pertanto anche le singole cessioni di tartufo devono essere accompagnate da una registrazione/documento di tracciabilità. La redazione di un documento di tracciabilità è essenziale perché sul raccoglitore, al pari di un agricoltore, ricade la responsabilità di caratterizzare il prodotto nel suo primo ingresso nella filiera. I dati minimi da trasmettere insieme al prodotto in occasione di ogni singola cessione di tartufo, sono: i dati identificativi di cedente e cessionario, la specie, la data di raccolta, il quantitativo ceduto e la zona di raccolta.
4. Gli operatori/conduttori delle tartufaie coltivate o controllate, già in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, devono notificare la propria attività di impresa alimentare di produzione primaria allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto disciplinato dal Decreto dell'Assessore alla Salute del 3 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA - Master List 852), nonché per l'iscrizione nell'anagrafica dei produttori primari presso le Aziende Sanitarie Provinciali con l'integrazione del codice Ateco (01.13.20) e Master List di riferimento (000.500).
5. Le imprese alimentari di lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo di cui all'articolo 25 della legge regionale, sono assoggettate alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai requisiti di cui allegato 2 della stessa norma, quindi sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dal Decreto dell'Assessore alla Salute del 3 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA-Master List 852).
6. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore devono essere: distinti per specie e varietà; ben maturi e sani; liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. Il tritume può essere venduto soltanto per essere trasformato, in quanto il suo utilizzo allo stato fresco, trattandosi di un prodotto con elevate carica microbica non è idoneo per il consumo fresco.
7. Sui tartufi freschi interi o in pezzi, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, ed area di raccolta siciliano.
8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2, della legge n. 752/85;
b) dai consorzi di cui all'articolo 8 della legge regionale;
c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante la denominazione della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo le indicazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale e quant'altro disciplinato dal Regolamento CE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
10. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere riportata sulla etichetta e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze oltre a quelle citate, purché non nocive alla salute, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere riportato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
11. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido: di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale e moschatum; giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta;
12. E' vietato porre in commercio tartufi: conservati in recipienti senza etichetta, immaturi, non sani, non ben puliti, di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2 della legge n. 752/85, di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta.
Disposizioni finanziarie
1. I proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito istituendo capitolo vincolato di entrata del bilancio regionale. Le predette entrate sono destinate alle iniziative, programmi ed interventi, per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, volti a favorire:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorizzate;
e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovra regionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;
h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 7 maggio 2024.
SCHIFANI
Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ad interim - proponente SCHIFANI
Assessore regionale per la salute VOLO
Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente PAGANA
Ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3 giugno 2024, n. 3.