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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 21 dicembre 2020, n. 1

G.U.R.S. 31 dicembre 2020, n. 66

Articolo 17, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91" e relativo regolamento attuativo (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28).

PREMESSA

Al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l'insediamento di imprese giovanili in Sicilia, accrescendo l'efficacia della misura agevolativa introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i «Resto al Sud», l'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 2020, ha previsto, nei confronti dei soggetti beneficiari in Sicilia della suddetta misura, il riconoscimento dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, di "un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività".

Il contributo, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nonché nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate che costituisce il tetto di spesa da ripartire, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di seguito diffusamente indicate.

Con D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla GURS n. 59 del 27 novembre 2020, n. 59, (di seguito "Regolamento attuativo"), sono stati determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della misura agevolativa in esame.

Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione dell'agevolazione in argomento.

1. Soggetti beneficiari delle agevolazioni

La misura agevolativa in esame è rivolta ai soggetti destinatari in Sicilia degli incentivi introdotti dall'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i.

Sono, pertanto, beneficiari del presente contributo i soggetti che si sono costituiti nelle modalità e nelle forme giuridiche di cui al medesimo articolo 1, comma 6, del D.L. 91/2017 e s.m.i., e che sono risultati assegnatari della misura incentivante "Resto al Sud", secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174 [1], e dalle relative circolari attuative.

Al riguardo, si evidenzia che sono ammissibili al contributo in esame i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica ammessi alla misura "Resto al Sud", ad eccezione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, trattandosi di settore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'articolo 2, comma 1, del "Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura", definisce:

a) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

c) «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

Per un elenco dettagliato delle attività non ammesse alla misura "Resto al Sud" si veda l'Allegato n. 1 della Circolare n. 33 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, reperibile sul sito www.invitalia.it.

Pertanto, in aggiunta all'elenco delle attività non ammissibili di cui alla sopra menzionata misura "Resto al Sud", si indicano di seguito i codici delle attività economiche non ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, secondo la classificazione ATECO 2007:

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;

03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi;

03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi;

______________________

[1] Decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, recante il "Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi;

10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento attuativo della presente misura incentivante, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia verifica, insieme al soggetto gestore della misura "Resto al Sud" (Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), il possesso, in capo ai soggetti beneficiari, dei requisiti e delle condizioni necessari per accedere al contributo in esame.

Ai fini dell'attuazione del presente regime di aiuto, si applica la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione [2], recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 12 ottobre 2005 [N.d.R. recte: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 del 12 ottobre 2005]), e all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

La categoria delle micromprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno di questa macro categoria, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; si definisce invece microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si applica, inoltre, la definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come si dirà più diffusamente nel paragrafo 2 (Agevolazioni concedibili) della presente circolare.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D. Lgs n. 231/2011 e s.m.i.) e quelle in stato di liquidazione o di scioglimento.

2. Agevolazioni concedibili

Ai soggetti richiedenti che, a seguito di apposita istruttoria da parte del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia, risultino annualmente ammessi alla misura agevolativa in esame è riconosciuto, a titolo di incentivo, un contributo, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tale contributo è parametrato alle imposte di spettanza della Regione Siciliana versate, per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di:

a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), riguardante soggetti che hanno il domicilio fiscale in Sicilia e che, pertanto, in sede di versamento del predetto tributo, devono indicare il codice regione 16;

______________________

[2] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003).

b) tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà dei soggetti richiedenti, immatricolati in Sicilia e strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

c) imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto, da parte dei soggetti richiedenti, di beni immobili ricadenti nel territorio della Regione Siciliana connessi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Con riguardo alla superiore voce a), si precisa che l'indicazione annua della stima dei versamenti ad esempio per l'anno 2020 deve riguardare gli acconti e i versamenti (a saldo) effettuati nell'anno 2021 relativi all'anno d'imposta 2020, effettuati in base alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 - redditi 2020. Pertanto, i versamenti (a saldo) effettuati nel 2020, ma relativi all'anno d'imposta 2019, non devono essere conteggiati e inclusi nella stima.

Resta, dunque, inteso che non possono essere ricompresi eventuali versamenti tardivi afferenti annualità trascorse.

Con riguardo alla superiore voce b), si ribadisce che la tassa automobilistica deve riguardare esclusivamente gli automezzi strettamente necessari alla produzione di beni o all'erogazione dei servizi di cui al programma di spesa, e relativo progetto imprenditoriale, presentati in sede di domanda di accesso alla misura "Resto al Sud", o gli automezzi che siano destinati al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.

Per quanto concerne, invece, la superiore voce c), si evidenzia che le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo devono riguardare esclusivamente l'acquisto di "beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività", ossia beni immobili strumentali all'attività di impresa ammessa alla misura "Resto al Sud". Ai fini dell'individuazione dell'anno d'imposta occorre fare riferimento alla data di stipula dell'atto di compravendita.

Tale strumentalità si ricava:

1. per le società di capitali: dal bilancio e dal registro dei beni ammortizzabili;

2. per le altre società: dal Modello Unico Persone Fisiche e dal registro dei cespiti ammortizzabili.

A tal proposito, nelle istruzioni al citato Modello Unico viene evidenziato, con riferimento al "quadro RB", relativo ai redditi dei fabbricati, che questi devono essere dichiarati anche da coloro che esercitano attività d'impresa "per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa";

3. per gli esercenti attività libero-professionale: l'immobile strumentale è quello utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale, come previsto dall'articolo 43, comma 2, del T.U.I.R. che dispone "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore". Pertanto la strumentalità deve risultare dall'annotazione dell'immobile nel libro cespite.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito anche detto "Regolamento de minimis").

In particolare, si osserva che l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento de minimis prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai fini del Regolamento de minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1 un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2 un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3 un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4 un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e una o più attività soggette al massimale di euro 200.000,00, è applicato tale ultimo massimale, a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a euro 100.000,00 dalle agevolazioni in oggetto.

3. Cumulabilità

Le agevolazioni oggetto della presente circolare sono concesse, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 9/2020, in regime "de minimis" e sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni o incentivi concessi al soggetto beneficiario in regime "de minimis", nel rispetto dei limiti e dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e s.m.i.

Di conseguenza, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis", a condizione che non superino il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, così come illustrato al precedente paragrafo 2 (Agevolazioni concedibili) della presente circolare.

Sono di spettanza dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito gli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), e il cui funzionamento è disciplinato dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 [3].

4. Risorse finanziarie disponibili

A norma dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9/2020, i fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni oggetto del medesimo articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione Siciliana.

Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.700.000,00 per l'anno 2021 e euro 2.000.000,00 per l'anno 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1).

I contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse annuali disponibili, che saranno distribuite ai soggetti richiedenti sulla base di un rapporto tra ammontare totale delle risorse finanziarie disponibili e ammontare totale dei contributi annuali richiesti nel rispetto dei termini, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità.

5. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Per fruire del contributo, i soggetti interessati presentano un'istanza utilizzando l'apposito modello di istanza (c.d. modello ICBRS - Istanza Contributo Beneficiari Resto al Sud) approvato, unitamente alle relative Istruzioni per la compilazione, con Decreto dell'Assessore all'Economia n. 1206 del 10 dicembre 2020 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

L'istanza, compilata utilizzando l'apposito modulo PDF editabile secondo le modalità specificamente indicate nelle relative Istruzioni, e sottoscritta con firma elettronica qualificata, va inoltrata al Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, nelle seguenti date:

- per l'anno 2020, dal 15 dicembre alle ore 12:00 del 31 dicembre;

- per gli anni successivi al 2020, dal 15 maggio alle ore 12:00 del 31 maggio.

Le istanze pervenute fuori dai predetti termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle sopra indicate, non saranno prese in considerazione.

I soggetti che, presentata l'istanza e risultati beneficiari del contributo, non hanno ottenuto l'intera somma richiesta per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono presentare nuovamente l'istanza l'anno successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento attuativo.

______________________

[3] Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Nella nuova istanza bisogna escludere/ridurre, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, dalla nuova stima dei versamenti annui delle imposte, la stima dei versamenti concessi nella precedente istanza.

Esempio

BANDO ANNO 2020

CONTRIBUTO RICHIESTO E CONCESSO ANNO 2020 

BANDO ANNO 2020
SEZIONE I  Contributo richiesto Contributo concesso 
  Anno 2020  Anno 2021 Anno 2022  TOTALE Anno 2020  Anno 2021 Anno 2022  TOTALE
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  € 1.000 € 3.000 € 3.000 € 7.000 € 500 € 1500 € 1500 € 3.500
Tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti  € 1.000 € 1.000  € 1.000 € 3.000 € 500 € 500 € 500 € 1.500
Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività. € 0 € 5.000 € 5.000 € 10.000  € 0 € 2.500 € 2.500  € 5.000
 TOTALE CONTRIBUTO IN "DE MINIMIS" €. 2.000 €. 9.000 €. 9.000 € 20.000 €. 1.000 €. 4.500 €. 4.500 € 10..000

.

BANDO ANNO 2021

CONTRIBUTO CHE SI VUOLE RICHIEDERE E RICHIEDIBILE AL NETTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO NEL BANDO 2020 CON RIGUARDO AGLI ANNI 2021 E 2022 

BANDO ANNO 2021
SEZIONE I Stima contributo che si vuole richiedere Stima contributo richiedibile al netto del contributo concesso nel bando 2020 con riguardo agli anni 2021 e 2022 
  Anno 2021  Anno 2022 Anno 2023  TOTALE Anno 2021  Anno 2022 Anno 2023  TOTALE
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  € 2.000 € 2.000 € 1.000  € 5.000 €. 500 (€. 2000- € 1.500) €. 500 (€. 2000- € 1.500) € 1.000 €. 2.000 
Tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti  € 1000 € 1.000 € 500 € 2.500 €. 500 (€.1.000- € 500) €. 500 (€.1.000- € 500) € 500 €. 1.500
Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività. € 3.000 € 4.500 € 0 € 7.500 €. 500 (€. 3.000 - € 2.500) €. 2.000 (€. 4.500 - € 2.500) € 0 €.2.500
TOTALE CONTRIBUTO IN "DE MINIMIS" €. 6.000  €. 7.500 € 1.500 € 15.000 €. 1.500 €. 3.000 € 1.500 €. 6.000

.

5.1 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento attuativo dispone che l'istanza finalizzata ad accedere al contributo in esame deve contenere, fra le altre cose, "l'indicazione, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito - del Documento Unico di Regolarità Contributiva".

L'articolo 4, comma 4, del Regolamento attuativo dispone che la fruizione del contributo di cui alla presente circolare è consentita solo dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento Finanze e Credito, da effettuarsi via PEC all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di agevolazione, "della verifica, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Al fine di consentire al Dipartimento Finanze e Credito di effettuare i citati controlli, i soggetti interessati al contributo in esame dovranno dunque compilare, nel modello di istanza (mod. ICBRS) secondo quanto previsto nelle relative istruzioni, l'apposito quadro, indicando i dati necessari per la richiesta da parte dello stesso Dipartimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai competenti Istituti Previdenziali, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

5.2 Certificazione antimafia

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento attuativo dispone che l'istanza finalizzata ad accedere al contributo in esame deve contenere anche "l'indicazione, per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito delle informazioni antimafia".

Il successivo comma 4 dell'articolo 4 dispone altresì che la fruizione del contributo è consentita solo a partire dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento Finanze e Credito, da effettuarsi via PEC all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di agevolazione, dell'acquisizione, per gli importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'informazione antimafia liberatoria.

Al fine di consentire al Dipartimento Finanze e Credito di effettuare i controlli di cui sopra, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare all'interno dell'istanza (mod. ICBRS) i codici fiscali delle persone fisiche per le quali, ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. 159/2011, deve essere richiesta la documentazione antimafia, secondo le modalità specificamente riportati nelle Istruzioni alla compilazione del modello.

Occorre a tal punto rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha disposto che, ricorrendo i presupposti ivi indicati, fino al 31 dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.

6. Modalità e termini di utilizzo del contributo

L'utilizzo in compensazione del contributo è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa in ragione dei versamenti annui delle imposte di spettanza della Regione Siciliana effettuati per l'anno d'imposta nel quale l'istanza è stata presentata e per i due anni immediatamente successivi. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Il contributo è utilizzabile (previa presentazione annuale della perizia giurata e nei limiti dell'importo riconosciuto e comunicato via PEC dal Dipartimento delle Finanze e del Credito all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto richiedente ha indicato nell'istanza) esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato, dal predetto Assessorato, il riconoscimento del contributo stesso.

La predetta comunicazione è subordinata altresì:

a) alla verifica da parte del Dipartimento Finanze e Credito della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

b) all'acquisizione da parte del Dipartimento Finanze e Credito dell'informazione antimafia liberatoria, per gli importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità telematiche, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese. 

Al fine di permettere al Dipartimento delle Finanze e del Credito e all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli e gli adempimenti di rispettiva competenza, e dunque anche allo scopo di consentire ai soggetti ammessi al contributo un tempestivo utilizzo dello stesso in compensazione tramite modello F24, si consiglia di trasmettere la perizia giurata entro la prima decade di ottobre.

Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento.

Contenuti della perizia giurata

I versamenti delle imposte di spettanza regionale devono essere comunicati annualmente, al Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia all'indirizzo PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché nel Registro dei Revisori Legali.

La predetta comunicazione deve essere effettuata annualmente, entro e non oltre il mese di ottobre successivo all'anno d'imposta cui è riferito il versamento delle imposte, utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di accesso al contributo ed indicando nell'oggetto:

1. il codice identificativo attribuito alla pratica al momento della presentazione dell'istanza;

2. l'anno di presentazione dell'istanza.

La suddetta perizia giurata dovrà contenere la dichiarazione:

- che la tassa automobilistica di spettanza della Regione Siciliana, riferita all'anno d'imposta..... (indicare l'anno d'imposta), riguarda automezzi immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 e s.m.i. o utilizzati per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

- che l'addizionale regionale all'IRPEF riferita all'anno d'imposta..... (indicare l'anno d'imposta), riguarda soggetti che hanno il domicilio fiscale in Sicilia e che, pertanto, in sede di versamento del predetto tributo, è stato indicato il codice regione 16.

- che i beni immobili acquistati sono ricadenti nel territorio della Regione Siciliana nonché connessi allo svolgimento dell'attività ammessa al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 e s.m.i. e le relative imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo sono riferite all'anno d'imposta ............ (indicare l'anno d'imposta che coincide con la data di stipula dell'atto di compravendita).

La perizia giurata dovrà contenere altresì gli estremi dei versamenti delle imposte di spettanza della Regione Siciliana, ricavabili rispettivamente:

- con riferimento all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalle quietanze del modello F24 in cui viene indicato il codice regione 16. Giova precisare che l'indicazione annua dei versamenti ad esempio per l'anno 2020 deve riguardare gli acconti e i versamenti (a saldo) effettuati nell'anno 2021 relativi all'anno d'imposta 2020, effettuati in base alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 - redditi 2020. Pertanto, i versamenti (a saldo) effettuati nel 2020, ma relativi all'anno d'imposta 2019, non devono essere conteggiati e inclusi. Resta, dunque, inteso che non possono essere ricompresi eventuali versamenti tardivi afferenti annualità trascorse.

- con riferimento alla tassa automobilistica, dai documenti comprovanti il versamento della tassa.

- nel caso di acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, le relative imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, essendo versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto, gli estremi dei versamenti sono ricavabili dall'attestazione rilasciata dal notaio nella quale sono indicati gli estremi della registrazione dell'atto notarile di compravendita dell'immobile, stipulato in Sicilia, compreso l'ammontare delle singole imposte versate.

7. Istituto Compensazione - Codice tributo

Con apposita convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate sono stati disciplinati i rapporti tra le Parti e le modalità operative per la fruizione in compensazione del contributo e il controllo circa la correttezza della fruizione medesima.

Per le finalità di cui al presente paragrafo l'Agenzia delle Entrate istituirà, con proprio provvedimento, un apposito codice tributo che consente l'utilizzo in compensazione del contributo spettante, nonché l'eventuale restituzione.

8. Modalità di trasmissione delle comunicazioni

La trasmissione delle istanze e ogni altra comunicazione successiva tra il soggetto richiedente e il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia debbono avvenire esclusivamente in via telematica, a mezzo PEC.

Al riguardo, deve essere utilizzato lo stesso indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di accesso al contributo.

L'indirizzo PEC del Dipartimento Finanze e Credito è il seguente:

dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it

9. Decadenza o revoca del contributo

L'articolo 6, comma 1, del Regolamento attuativo prevede che il riconoscimento del contributo decade o è revocato nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste dal medesimo Regolamento attuativo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche penali, normativamente previste; 

c) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 9/2020, della normativa statale e comunitaria richiamata dal medesimo articolo, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo;

d) qualora sia stata disposta le revoca delle agevolazioni previste dall'articolo 1 del D.L. 91/2017 e successive modifiche e integrazioni.

10. Recupero del contributo non spettante

L'articolo 6, comma 2, del Regolamento attuativo dispone che, nelle ipotesi di decadenza e di revoca del contributo, per le cause specificamente indicate all'articolo 6, comma 1, del Regolamento medesimo e sopra brevemente illustrate, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito e indebitamente utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni.

Il Dipartimento delle Finanze e del Credito provvede al recupero del contributo non spettante anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

Gli eventuali versamenti per la restituzione dei contributi sono effettuati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

11. Controlli

Con il Regolamento attuativo, adottato con D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, sono state emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della misura agevolativa in esame.

In generale, l'attività di controllo si concreta:

- nella preliminare verifica dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire delle agevolazioni;

- nel riscontro in ordine all'esatto ammontare del contributo spettante, qualora ricorrano le condizioni di legge per usufruire dell'agevolazione;

- nel riscontro dell'effettivo ammontare del contributo utilizzato in compensazione;

In ogni fase del procedimento, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia può effettuare controlli e ispezioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni in esame, secondo le disposizioni di cui al Regolamento attuativo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Regolamento attuativo il Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere al soggetto istante l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità al beneficio previsti dalla legge regionale n. 9/2020 e dal Regolamento medesimo.

Il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia verifica con Invitalia S.p.A., soggetto gestore della misura agevolativa «Resto al Sud», il possesso, in capo ai soggetti richiedenti il contributo, dei requisiti e delle condizioni specificamente previste dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, nonché l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca totale o parziale della predetta misura agevolativa.

Le verifiche sono volte altresì ad accertare che gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia, per i quali è stata versata alla Regione Siciliana la tassa automobilistica, sono strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 91/2017 o utilizzati per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.

Il soggetto beneficiario consente e favorisce, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate hanno concordato, con apposita convenzione, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle presenti agevolazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Qualora l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei propri poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei beneficiari, individui situazioni di non corretta fruizione delle agevolazioni in esame, provvede a comunicarlo all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito che, previe verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento attuativo.

Infine, i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 17 L.R. 9/2020 sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia l'eventuale perdita - successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione, da parte del Dipartimento, del contributo spettante definitivo - dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla medesima legge regionale.

Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, disposti dall'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito e dall'Agenzia delle Entrate.

12. Informazioni e contatti

Tutte le informazioni saranno rese disponibili online sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areetematiche/PIR_PortaleTributi/PIR_Resto_al_sud_2020

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito: MINEO