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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2020

G.U.R.I. 9 gennaio 2021, n. 6

Soppressione al 31 maggio 2020 delle gestioni operanti su contabilità speciali di protezione civile. 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 44-ter, comma 3, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze «... sono...definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.»;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale:

la soppressione delle contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del decreto medesimo, alla provenienza originaria delle risorse, nonchè a contenziosi eventualmente pendenti (comma 2);

con uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue (comma 2);

la soppressione delle contabilità speciali in questione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», con il quale sono individuate le contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Tenuto conto che la soppressione delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

Contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017

1. Le gestioni operanti sulle contabilità speciali, di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto, sono soppresse alla data del 31 maggio 2020. La chiusura delle contabilità speciali interessate è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilità speciali soppresse sono versate secondo le destinazioni riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. I titolari delle gestioni soppresse rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 maggio 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

ALLEGATO 1

Numero contabilità speciali Descrizione conto Data di soppressione Destinazione disponibilità giacenti 
3261 COM DEL EMERG P.BAIA-0. 3391-05 31/05/2020 conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5261 COORDINAT STRUT MISS-0. 3719-08 31/05/2020 conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5268 PRES LIGURIA COM D-0. 3734-09 31/05/2020 conto di tesoreria unica n. 32211
5332 CD MUS NAZ RC UN IT 0. 3783-09 31/05/2020 conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5455

SOGG.ATTUAT.ART. 14-0. 3899-10

31/05/2020 conto di tesoreria unica n. 305982

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