
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2086 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2020
G.U.U.E. 15 dicembre 2020, n. L 423
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per i controlli tramite monitoraggio relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 dicembre 2020
Applicabile dal: 20 aprile 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione (2) stabilisce deroghe, anche in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3), per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
2) Alcuni elementi dei controlli tramite monitoraggio attuati a norma dell'articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 richiedono visite in campo. Tuttavia, a causa delle restrizioni alla circolazione messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, nell'anno 2020 gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di effettuare tali controlli come previsto dal richiamato articolo. Dovrebbe pertanto essere prevista una deroga a talune disposizioni di detto articolo.
3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.
4) Poiché il presente regolamento stabilisce una deroga aggiuntiva al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all'anno di domanda 2020 a causa della pandemia di COVID-19, è opportuno che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
In deroga all'articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, e all'articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare tutti i controlli che richiedono ispezioni in campo, si applica quanto segue in relazione all'anno di domanda 2020:
a) i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati per almeno il 3 % dei beneficiari interessati;
b) le verifiche del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa sono effettuate per almeno il 10 % della superficie.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN