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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2086 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2020

G.U.U.E. 15 dicembre 2020, n. L 423

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per i controlli tramite monitoraggio relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 dicembre 2020

Applicabile dal: 20 aprile 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione (2) stabilisce deroghe, anche in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3), per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

2) Alcuni elementi dei controlli tramite monitoraggio attuati a norma dell'articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 richiedono visite in campo. Tuttavia, a causa delle restrizioni alla circolazione messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, nell'anno 2020 gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di effettuare tali controlli come previsto dal richiamato articolo. Dovrebbe pertanto essere prevista una deroga a talune disposizioni di detto articolo.

3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

4) Poiché il presente regolamento stabilisce una deroga aggiuntiva al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all'anno di domanda 2020 a causa della pandemia di COVID-19, è opportuno che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).

Art. 1

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

In deroga all'articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, e all'articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare tutti i controlli che richiedono ispezioni in campo, si applica quanto segue in relazione all'anno di domanda 2020:

a) i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati per almeno il 3 % dei beneficiari interessati;

b) le verifiche del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa sono effettuate per almeno il 10 % della superficie.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN