
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 180/2014 DELLA COMMISSIONE, 20 febbraio 2014
G.U.U.E. 4 marzo 2014, n. L 63
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2224)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 7 marzo 2014
Applicabile dal: 7 marzo 2014
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 228/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 228/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Le nuove norme devono sostituire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (3). Il suddetto regolamento è abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione (4).
2) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esenzione dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d'importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il titolo d'importazione come base del regime di esenzione dai dazi d'importazione per tali prodotti.
3) Per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione, è necessario istituire un documento come base del sistema di esenzione dai dazi d'importazione. A tal fine deve essere utilizzato un titolo di esenzione, redatto sulla base del formulario del titolo d'importazione.
4) E' opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla grande distanza e all'insularità delle regioni ultraperiferiche che impongono a queste ultime oneri gravosi che ne ostacolano notevolmente le attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti dell'Unione, l'aiuto deve tener conto dei prezzi praticati all'esportazione.
5) E' opportuno che il regime di aiuto a favore dei prodotti provenienti dal territorio dell'Unione sia gestito sulla base di un titolo (denominato "titolo di aiuto"), redatto sulla base del formulario del titolo d'importazione.
6) Per la gestione del regime specifico di approvvigionamento è necessario adottare modalità di rilascio del titolo di aiuto, in deroga alle normali modalità applicabili ai titoli d'importazione conformemente al regolamento (CE) n. 376/2008 (5).
7) E' opportuno che la gestione del regime specifico di approvvigionamento consenta di perseguire un duplice obiettivo. In primo luogo, essa deve favorire un rapido rilascio dei titoli, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire preventivamente una cauzione, nonché al pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti provenienti dal territorio dell'Unione. In secondo luogo, essa deve garantire il monitoraggio e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate. Tali finalità sono il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in taluni prodotti agricoli e la compensazione delle conseguenze della loro posizione geografica attraverso un'effettiva ripercussione dei vantaggi del regime fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.
8) E' opportuno che le modalità di gestione del regime specifico di approvvigionamento garantiscano che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di approvvigionamento, l'operatore registrato ottenga un titolo per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'effettività dell'operazione e l'idoneità della domanda di titolo.
9) Ai fini del monitoraggio delle operazioni che beneficiano del regime, occorre tra l'altro che la durata di validità dei titoli sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo e aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare che la fornitura oggetto del titolo è stata effettuata in tempi brevi e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del titolo.
10) Gli effetti dei vantaggi accordati sotto forma di esenzione dai dazi d'importazione e sotto forma di aiuto per i prodotti provenienti dal territorio dell'Unione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e sui prezzi pagati dall'utilizzatore finale. E' pertanto opportuno controllare l'effettiva ripercussione dei vantaggi accordati.
11) E' necessario stabilire norme sull'autorizzazione e il monitoraggio delle esportazioni verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, come pure sulla loro spedizione verso il resto dell'Unione. In particolare, è opportuno stabilire i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali, nonché i quantitativi di prodotti e le destinazioni delle esportazioni dei prodotti ottenuti da attività di trasformazione a livello locale al fine di favorire lo sviluppo di un commercio regionale.
12) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dal regime specifico di approvvigionamento, al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (6), nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.
13) E' opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di partenariato in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti degli Stati membri stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e il monitoraggio del regime.
14) Per poter valutare l'applicazione del regime, è opportuno prevedere comunicazioni periodiche delle autorità competenti degli Stati membri alla Commissione.
15) E' necessario definire, per ogni regime di aiuto a favore delle produzioni locali, il contenuto della domanda di aiuto e i documenti giustificativi che devono essere allegati per la sua valutazione.
16) E' opportuno che le domande di aiuto che contengono errori palesi possano essere corrette in qualsiasi momento.
17) E' indispensabile che i termini previsti per la presentazione e per la modifica delle domande di aiuto siano rispettati, affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle stesse. Occorre pertanto fissare i termini oltre i quali le domande presentate in ritardo non possono essere accettate. E' inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare i richiedenti a rispettare i termini fissati.
18) E' opportuno che i richiedenti siano autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia annunciato un controllo in loco che riveli errori in relazione alla parte di domanda ritirata.
19) E' opportuno che il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato sia controllato in modo efficace. A tal fine, e per conseguire una certa armonizzazione dei controlli in tutti gli Stati membri, occorre definire con precisione i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni dell'Unione.
20) Occorre determinare il numero minimo di richiedenti da sottoporre a controlli in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto.
21) E' opportuno che il campione minimo da sottoporre a controllo in loco sia selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte in modo casuale. Occorre specificare i fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi.
22) A seguito dell'accertamento di irregolarità significative è opportuno imporre un tasso di controlli in loco più elevato durante l'anno in corso e in quelli successivi al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.
23) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta dei richiedenti da controllare. E' opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.
24) Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti dell'Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, è opportuno che i dati pertinenti siano registrati in una relazione di controllo. Il richiedente o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità solo se i controlli evidenziano irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, è necessario che il richiedente riceva una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.
25) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari dell'Unione è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi.
26) E' opportuno prevedere riduzioni e esclusioni sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e a circostanze eccezionali e calamità naturali. Tali riduzioni ed esclusioni devono essere modulate in funzione della gravità dell'irregolarità commessa e andare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per un determinato periodo.
27) In linea generale è opportuno che non siano applicate riduzioni o esclusioni se il richiedente ha presentato un'informazione oggettivamente corretta o se può dimostrare di essere esente da colpa.
28) I richiedenti che informano in qualunque momento le nazionali autorità competenti in merito a domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco e tale autorità non lo abbia già informato dell'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. E' opportuno che la stessa disposizione si applichi ai dati inesatti contenuti nella banca dati informatica.
29) Quando allo stesso richiedente siano applicate varie riduzioni, esse devono essere applicate indipendentemente l'una dall'altra. E' inoltre opportuno che le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento siano applicate ferme restando le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell'Unione o dalla legislazione nazionale.
30) Quando, per ragioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali, un richiedente non è in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi, il beneficio dell'aiuto gli resta comunque acquisito. E' necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.
31) Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l'Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti.
32) E' necessario adottare le modalità necessarie per l'utilizzazione del logo, allo scopo di migliorare la conoscenza e di promuovere il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
33) E' opportuno che spetti alle autorità competenti delle regioni interessate adottare le disposizioni amministrative complementari necessarie per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi esistenti per i controlli e il monitoraggio dell'uso del logo nonché vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi.
34) Ai fini dell'esenzione dai dazi doganali per l'importazione di tabacco nelle Isole Canarie, è necessario definire il periodo annuale per il calcolo del quantitativo massimo di prodotti del tabacco di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 228/2013. Per poter garantire la massima flessibilità è inoltre necessario consentire che il quantitativo globale di tabacco greggio scostolato possa essere utilizzato per l'importazione di altri prodotti mediante l'applicazione di un coefficiente di equivalenza in funzione delle necessità dell'industria locale.
35) Occorre semplificare le procedure di modifica dei programmi al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi stessi alle condizioni effettive previste dal regime di approvvigionamento e alle produzioni agricole locali. E' dunque necessario prorogare di due mesi il termine per l'invio delle modifiche annue, in modo da allinearlo con il termine previsto all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 per la presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione. E' tuttavia opportuno che le modifiche importanti siano comunicate tempestivamente alla Commissione per consentire la loro attenta valutazione e una decisione di approvazione entro la data di applicabilità di tali modifiche.
36) E' opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione dei programmi e necessarie per garantirne un adeguato monitoraggio nel tempo. Per questo motivo è necessario stabilire una serie minima di indicatori di risultato comuni, il contenuto e le scadenze per la presentazione delle comunicazioni periodiche e delle statistiche concernenti il regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni locali nonché il contenuto e le scadenze delle relazioni annuali sull'attuazione. Per consentire la comunicazione di dati più attendibili con riguardo alle domande di aiuto relative al sostegno a favore delle produzioni locali, è opportuno che il termine di comunicazione sia prolungato di un mese.
37) E' opportuno che tutte le comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono necessarie per il buon funzionamento del regime siano effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).
38) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 78 del 20.3.2013.
Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006).
Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 145 del 31.5.2006).
Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro degli operatori, l'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, il logo, l'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e il finanziamento di talune misure relative alla misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008).
Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009).
Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).
Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento
I bilanci previsionali di approvvigionamento che gli Stati membri devono stabilire a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica in prodotti essenziali per anno civile.
Gli Stati membri possono modificare il loro bilancio previsionale di approvvigionamento. L'articolo 40 del presente regolamento si applica a tali modifiche.
Titolo d'importazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione sono esentati dai dazi all'importazione su presentazione di tale documento.
2. Il titolo d'importazione è compilato secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (*1).
Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (*2) e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
3. La domanda di titolo di importazione e il titolo di importazione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato I, parte A, nonché una delle diciture elencate nell'allegato I, parte B.
4. Il titolo d'importazione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
5. Il titolo d'importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
6. I dazi all'importazione sono riscossi per i quantitativi che superano quelli specificati nel titolo d'importazione. La tolleranza positiva del 5 % di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è ammessa subordinatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016).
(*2) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016).
Titolo di esenzione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione sono esentati dai dazi all'importazione su presentazione di un titolo di esenzione.
2. Il titolo di esenzione è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
3. Una delle diciture che figurano nell'allegato I, parte C, appare stampata o impressa con apposito timbro nella casella superiore sinistra del documento.
4. La domanda di titolo di esenzione e il titolo di esenzione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato I, parte D, nonché una delle diciture elencate nell'allegato I, parte B.
5. Il titolo di esenzione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
6. Il titolo di esenzione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
Fissazione e concessione dell'aiuto
1. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013, lo Stato membro stabilisce nell'ambito del programma l'importo dell'aiuto diretto a ovviare alla distanza, all'insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:
a) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, dei costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in questione;
b) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e dei requisiti specifici in materia di qualità delle merci richiesti nelle regioni ultraperiferiche in questione.
Titolo di aiuto e pagamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. L'aiuto viene concesso dietro presentazione di un titolo (in appresso, "il titolo di aiuto") utilizzato integralmente.
La presentazione del titolo di aiuto alle autorità responsabili dei pagamenti funge da domanda di aiuto. Tranne in casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, la presentazione avviene entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del titolo stesso. In caso di superamento di tale termine, l'importo dell'aiuto è ridotto del 5% per ogni giorno di ritardo.
Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del titolo utilizzato, tranne nei seguenti casi:
a) forza maggiore o condizioni climatiche eccezionali;
b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto; in tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia stata riconosciuta.
2. Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
3. Una delle diciture che figurano nell'allegato I, parte E, appare stampata o impressa con apposito timbro nella casella superiore sinistra del documento.
Le caselle 7 ed 8 del titolo sono barrate.
4. La domanda di titolo di aiuto e il titolo di aiuto stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato I, parte F, e una delle diciture elencate nell'allegato I, parte G.
5. Il titolo di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del titolo di aiuto.
7. Il titolo di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare che il vantaggio economico si ripercuota effettivamente fino all'utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.
Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell'ambito della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.
Registro degli operatori
1. Per essere ammessi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli operatori si impegnano a:
a) comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;
b) operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
c) presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
d) non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi;
e) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale.
2. L'operatore che intende spedire o esportare prodotti come tali, trasformati o confezionati alle condizioni di cui all'articolo 13 dichiara, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento.
3. Il trasformatore che intende esportare o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui agli articoli 13 o 15 dichiara, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione e fornendo eventualmente un elenco analitico dei prodotti trasformati.
Documenti da presentare a cura degli operatori e validità dei titoli
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 7, e degli articoli 11 e 12, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione. A tali domande è allegato l'originale o la copia autenticata della fattura d'acquisto e l'originale, la copia certificata o un documento equivalente certificato in formato elettronico dei documenti seguenti:
a) per quanto riguarda il titolo di importazione o di esenzione:
i) la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo o il documento di trasporto multimodale;
ii) il certificato di origine per i prodotti originari di paesi terzi;
b) per quanto riguarda la domanda di titolo di aiuto:
i) i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (*3); o
ii) una dichiarazione di tipo CO di cui al titolo VIII, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (*4) della Commissione in conformità agli elementi dei dati n. 1/1, 1/2 e 1/3 di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati riportata nell'allegato B, titolo I, capitolo 3, sezione 1, dello stesso regolamento.
I documenti allegati possono essere presentati sotto forma di messaggio elettronico. Nel caso in cui l'autorità di verifica competente non abbia accesso al sistema informatico che gestisce e produce questo tipo di documento elettronico, esso è sostituito da una copia debitamente autenticata o da una stampa del documento elettronico equivalente autenticato.
La fattura di acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo sono intestate al richiedente del documento.
2. La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari in cui gravi ed imprevedibili difficoltà incidono sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare tale validità, ma non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015)."
(*4) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Presentazione dei titoli e delle merci
1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i titoli d'importazione, di esenzione e di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo scarico della merce. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.
Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle Isole Canarie per esservi successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei documenti di cui al primo comma.
2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.
I titoli sono utilizzati per un'unica operazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.
Qualità dei prodotti
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013 è esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nell'Unione, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.
Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 5 del presente regolamento, l'aiuto è rimborsato. Nei casi in cui un'importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, il dazio all'importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l'interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.
Aumento significativo delle domande di titoli
1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli d'importazione, titoli di esenzione o titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento lo Stato membro, previa consultazione delle autorità interessate, adotta tutte le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.
2. Se, dopo aver consultato le autorità interessate, gli Stati membri decidono di applicare restrizioni sul rilascio dei titoli, le autorità competenti applicano una percentuale uniforme di riduzione a tutte le domande pendenti.
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati delle regioni ultraperiferiche in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti possono fissare un quantitativo massimo per domanda di titolo.
Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.
La notifica di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*6).
(*5) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017)."
(*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).
Condizioni di esportazione e di spedizione
1. L'esportazione o la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, o di prodotti confezionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate nei paragrafi da 2 a 6.
2. Per i prodotti esportati viene apposta nella casella 44 della dichiarazione di esportazione una delle diciture che figurano nell'allegato I, parte H.
3. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di esportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento.
Tali prodotti non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.
4. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo dei dazi d'importazione erga omnes applicabili il giorno dell'importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della spedizione.
Tali prodotti non formano oggetto di spedizione fino a quando non sia stato effettuato il versamento di cui al primo comma.
Qualora non sia materialmente possibile determinare il giorno dell'importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i dazi d'importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente la data della spedizione.
5. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato dall'esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell'esportazione o della spedizione.
Tali prodotti non formano oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma.
Qualora non sia materialmente possibile determinare l'importo dell'aiuto concesso, si considera concesso l'aiuto più elevato stabilito dall'Unione per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.
Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione della stessa.
6. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all'articolo 15, soltanto se l'esportatore attesta che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti come tali o di prodotti confezionati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, soltanto se l'esportatore attesta che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.
Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni
1. L'esportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:
a) i prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
b) i prodotti di cui al paragrafo 13, paragrafo 5, che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all'esportazione.
2. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle necessità prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.
Esportazioni tradizionali, esportazioni nell'ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
1. Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, l'intenzione di esportare nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 228/2013, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del presente regolamento. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui.
L'allegato VI del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 228/2013.
Per le esportazioni nell'ambito del commercio regionale, l'esportatore presenta alle autorità competenti i documenti previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 612/2009, entro il termine fissato dall'articolo 46 del suddetto regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nel termine previsto, le autorità competenti procedono al recupero del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.
2. L'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.
3. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle diciture che figurano nella parte I dell'allegato I.
Controlli
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. I controlli amministrativi all'importazione, all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli sono approfonditi e prevedono in particolare verifiche incrociate con i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5% dei titoli presentati a norma dell'articolo 9.
I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'esportazione o della spedizione di cui alla sezione 5 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5% delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dagli Stati membri.
Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (1).
Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate. (2)
Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008).
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda:
- all'art. 4 del Reg. (UE) 2022/1216;
Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio
Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il monitoraggio in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento.
Esse comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le misure che intendono adottare in applicazione del primo comma.
Presentazione delle domande
Le domande di aiuto per un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai modelli da esse stabiliti e durante i periodi da esse previsti. Tali periodi sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell'anno civile successivo.
Correzione degli errori palesi
Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione qualora l'autorità competente vi ravvisi un errore palese.
Presentazione tardiva delle domande
Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell'articolo 18 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo degli importi a cui il richiedente avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.
Ritiro delle domande di aiuto
1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il richiedente di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.
2. Il ritiro di cui al paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.
Principi generali (1)
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.
I controlli amministrativi sono approfonditi e comprendono verifiche incrociate con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo V, capo II, al titolo VI, capo II e agli articoli 47, 61 e 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5% delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5% degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.
In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo.
In deroga all'articolo annotato, si rimanda:
- all'art. 4 del Reg. (UE) 2022/1216;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013).
Controlli in loco
1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.
2. Se del caso, i controlli in loco previsti nella presente sezione sono effettuati congiuntamente ad altri controlli contemplati dalla legislazione dell'Unione.
3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente o al suo rappresentante.
Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. L'autorità competente seleziona i richiedenti che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto:
a) dell'importo dell'aiuto;
b) del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
e) di altri parametri definiti dagli Stati membri.
Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20% e il 25% del numero minimo di richiedenti da sottoporre a controllo in loco. Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, gli Stati membri selezionano in modo casuale almeno un richiedente.
2. L'autorità competente conserva traccia dei motivi della selezione di ciascun richiedente sottoposto a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.
Relazione di controllo
1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare:
a) il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) il numero delle parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;
d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione;
e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo;
f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2. Il richiedente o il suo rappresentante ha la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al richiedente è consegnata una copia della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non dare al richiedente o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.
Riduzioni ed esclusioni
In caso di divergenze fra le informazioni fornite nell'ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui alla sezione 2, lo Stato membro applica all'aiuto riduzioni ed esclusioni. Le riduzioni e le esclusioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Deroghe all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni
1. Le riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 26 non si applicano quando il richiedente abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.
2. Le riduzioni e le esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il richiedente abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'autorità competente non abbia informato il richiedente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle eventuali irregolarità riscontrate nella sua domanda.
Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, di cui al primo comma, si procede all'adeguamento della domanda alla situazione reale.
Recupero dell'indebito e sanzioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*8).
2. Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
(*8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).
Forza maggiore e circostanze eccezionali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
Nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (*9).
(*9) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014).
Controllo delle condizioni di utilizzo del logo
Le autorità competenti verificano periodicamente il rispetto, da parte degli operatori riconosciuti, delle condizioni di utilizzo del logo di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 nonché degli impegni previsti all'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento delegato.
Le autorità competenti possono delegare l'esercizio dei suddetti controlli a organismi abilitati a questo scopo che possiedano tutte le caratteristiche di competenza tecnica e di imparzialità necessarie. In questo caso, tali organismi presentano periodicamente relazioni sullo svolgimento della loro attività di controllo.
Utilizzo abusivo e pubblicità del logo
Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali pertinenti vigenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l'utilizzo abusivo del logo o adottano le misure necessarie a questo scopo. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano a quest'ultima le misure applicabili.
Gli Stati membri assicurano una pubblicità appropriata del logo nonché dei prodotti per i quali esso può essere utilizzato.
Misure nazionali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2224)
1. Le autorità competenti adottano le misure amministrative complementari necessarie per la gestione del meccanismo del logo. Tali misure possono prevedere in particolare la riscossione di contributi, dagli operatori riconosciuti, per la stampa del logo e per coprire le spese amministrative e i costi derivanti dalle operazioni di controllo.
2. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti comunicano a quest'ultima i servizi o, eventualmente, gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e per effettuare i controlli previsti nella presente sezione, nonché le misure complementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti comunicano alla Commissione le approvazioni concesse del diritto di utilizzare il simbolo grafico (ossia il logo) di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014, indicando i nomi e le sedi dei produttori, i prodotti e il periodo per il quale tali diritti sono stati concessi.
Allevamento
1. L'importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 29 05, 0102 29 29 o 0102 29 49, destinati all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carni bovine.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1, l'importatore o richiedente dimostra che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 presentando:
a) una dichiarazione scritta, redatta all'arrivo degli animali nei dipartimenti francesi d'oltremare o a Madera, attestante che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
b) un impegno scritto, redatto all'arrivo degli animali, ad informare le autorità competenti, nel mese successivo all'arrivo dei bovini, in merito all'azienda o alle aziende in cui i bovini saranno ingrassati.
Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
1. Il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo annuale di tabacco che deve essere esentato dai dazi all'importazione se direttamente importato nelle Isole Canarie, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013, è compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.
2. I quantitativi di tabacco greggio e semilavorato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano all'allegato VII del presente regolamento per i prodotti in questione.
Condizioni di esenzione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. L'importazione dei prodotti di cui all'allegato VII è soggetta alla presentazione di un titolo di esenzione. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato I, parte J.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis gli articoli 3, da 7 a 10, 12 e 16 del presente regolamento, l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 18 del regolamento (EU) n. 228/2013.
2. Le autorità competenti accertano che i prodotti di cui all'allegato VII siano utilizzati conformemente alle disposizioni dell'Unione vigenti in materia, in particolare gli articoli 211, 214, 215, 218, 219 e 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), gli articoli da 161 a 164, da 171 a 175, 178, 179 e 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e gli articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(*10) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Versamento degli aiuti
Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi e previa determinazione degli importi da concedere in applicazione dei programmi POSEI di cui al capo II del regolamento (UE) n. 228/2013, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile secondo le seguenti modalità:
a) nel caso del regime specifico di approvvigionamento, delle misure relative all'importazione e all'approvvigionamento di animali vivi e delle misure di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014, durante tutto l'anno;
b) per i pagamenti diretti, a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c) per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno seguente.
Indicatori di risultato
Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i dati relativi agli indicatori di risultato di cui all'allegato VIII per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche.
Tali dati sono comunicati nel quadro della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.
Comunicazioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2224)
1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:
a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d'importazione da paesi terzi o di spedizione a partire dall'Unione;
b) l'importo dell'aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;
c) i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo;
d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell'articolo 13 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati;
e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell'articolo 15;
f) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
g) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.
I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. [I dati definitivi relativi al bilancio di approvvigionamento di ogni anno civile sono comunicati alla Commissione al massimo entro il 31 maggio dell'anno successivo.] (frase soppressa)
2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le domande di aiuto ricevute, nonché le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Relazione annuale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
1. La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono stabiliti nell'allegato IX del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Modifiche dei programmi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2224)
1. Salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le modifiche apportate a ciascun programma POSEI sono presentate alla Commissione dagli Stati membri una volta per anno civile e per programma. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:
a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;
b) gli effetti previsti della modifica;
c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità.
La Commissione informa lo Stato membro qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n 228/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dagli Stati membri e decide in merito alla loro approvazione entro un massimo di cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013:
a) l'adesione di una nuova regione ultraperiferica;
b) l'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano di regimi specifici di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale.
Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.
3. Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:
a) per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento, modifiche fino al 20% del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal bilancio di approvvigionamento e, di conseguenza, dell'importo globale dell'aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;
b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata. Tuttavia, se l'adeguamento consiste nell'aumentare l'importo di una misura mediante finanziamenti nazionali complementari, esso può raggiungere il 50 % della dotazione finanziaria per ogni singola misura in circostanze debitamente giustificate, comunicate alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
c) cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell'aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi.
4. Le modifiche di cui al paragrafo 3 non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all'anno, tranne nei seguenti casi:
a) forza maggiore o circostanze eccezionali;
b) modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento;
c) cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "misura", l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013;
b) "gruppo di prodotti", tutti i prodotti che condividono le prime due cifre del codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
Riduzione degli anticipi
Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 38 e 39 sono incomplete o se non è rispettato il termine di trasmissione, la Commissione può procedere alla riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
Parte A
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3:
omissis
- in italiano, una delle seguenti diciture:
- "prodotti destinati al consumo diretto"
- "prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento"
- "prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli"
- "bovini destinati all'ingrasso importati"
omissis
Parte B
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafo 4:
omissis
- in italiano: "esenzione dai dazi all'importazione" e "titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]"
omissis
Parte C
Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 3:
omissis
- in italiano: "titolo di esenzione"
omissis
Parte D
Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4:
omissis
- in italiano, una delle seguenti diciture:
- "prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento"
- "prodotti destinati al consumo diretto"
- "prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli"
omissis
Parte E
Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3:
omissis
- in italiano: "titolo di aiuto"
omissis
Parte F
Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 4:
omissis
- in italiano, una delle seguenti diciture:
- "prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento"
- "prodotti destinati al consumo diretto"
- "prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli"*
- "bovini destinati all’ingrasso importati"
Parte G
Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 4:
omissis
- in italiano: "titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]"
omissis
Parte H
Diciture di cui all'articolo 13, paragrafo 2:
omissis
- in italiano: "merce esportata in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013"
omissis
Parte I
Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 3:
omissis
- in italiano: "merce esportata in virtù dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013"
omissis
Parte J
Diciture di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma:
omissis
- in italiano: "prodotto destinato alla manifattura di tabacchi"
omissis
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 1282/2014)
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dai dipartimenti francesi d'oltremare
Riunione
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
||
Codice NC |
Verso l'Unione |
Verso paesi terzi |
1101 00 |
- |
3 580 000 |
1104 23 |
- |
33 500 |
1512 19 90 |
- |
*250 000 |
2309 90 |
391 500 |
7 985 000 |
Martinica
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
||
Codice NC |
Verso l'Unione |
Verso paesi terzi |
0403 10 |
- |
77 500 |
1101 00 |
- |
199 500 |
2309 90 |
- |
102 000 |
2202 |
229 000 |
5 500 |
2105 |
146 000 |
- |
2007 |
1 000 |
500 |
Guadalupa
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
||
Codice NC |
Verso l'Unione |
Verso paesi terzi |
0402 10 |
45 000 |
- |
1101 00 |
- |
128 000 |
2309 90 |
- |
522 000 |
2007-2008-2009 |
4 000 |
- |
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/260)
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera
Azzorre
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
||
Codice NC |
Verso l'Unione |
Verso paesi terzi |
1701 99 |
2 109 000 |
. |
1905 90 45 |
- |
34 000 |
2203 00 |
- |
*35 000 |
Madera
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
||
Codice NC |
Verso l'Unione |
Verso paesi terzi |
1101 00 |
3 000 |
- |
1102 20 |
13 000 |
- |
1701 99 |
28 000 |
- |
1704 10 1704 90 |
871 500 |
67 500 |
1902 19 |
468 000 |
94 000 |
1905 |
116 100 |
400 |
2009 |
*13 480 |
*20 |
2202 10 2202 90 |
752 100 |
42 900 |
2202 10 2202 90 |
*752 500 |
*42 500 |
2203 00 |
*592 000 |
*591 500 |
2208 |
*24 800 |
*31 200 |
2301 10 2301 20 |
386 000 |
- |
ALLEGATO IV
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 1282/2014 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/260)
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle Isole Canarie
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
||
Codice NC |
Verso l'Unione |
Verso paesi terzi |
0210 11 |
78 500 |
4 000 |
0210 12 |
3 500 |
1 500 |
0210 19 |
23 500 |
17 500 |
0402 10 |
26 500 |
- |
0402 21 |
76 000 |
18 000 |
0402 29 |
153 000 |
- |
0402 91 |
10 000 |
- |
0402 99 |
47 000 |
16 500 |
0403 10 |
179 000 |
21 500 |
0403 90 |
1 927 500 |
28 000 |
0405 |
2 500 |
35 000 |
0406 10 |
38 000 |
2 500 |
0406 30 |
67 500 |
- |
0406 40 |
- |
2 000 |
0406 90 |
290 500 |
157 500 |
0811 90 |
10 000 |
- |
0812 90 |
23 500 |
- |
0901 21 0901 22 |
62 000 |
30 000 |
1101 00 |
46 000 |
193 500 |
1102 20 |
25 000 |
784 500 |
1102 90 |
3 000 |
17 000 |
1104 19 |
- |
1 500 |
1105 |
10 000 |
8 500 |
1108 12 |
- |
74 000 |
1208 10 |
- |
17 000 |
1302 13 |
5 000 |
- |
1507 90 |
6 000 |
1 784 000 |
1517 10 |
8 500 |
43 000 |
1517 90 |
608 500 |
53 500 |
1518 00 |
2 609 000 |
- |
1601 00 |
81 500 |
57 000 |
1602 |
50 500 |
128 000 |
1604 11 |
6 000 |
- |
1604 12 |
2 500 |
9 000 |
1604 13 |
30 500 |
9 000 |
1604 14 |
63 000 |
55 000 |
1604 15 |
27 000 |
8 000 |
1604 16 |
6 500 |
- |
1604 19 |
24 000 |
22 000 |
1604 20 |
65 500 |
6 500 |
1604 31 |
2 000 |
- |
1702 90 |
156 000 |
- |
1704 10 |
14 500 |
4 000 |
1704 90 |
417 500 |
229 000 |
1803 10 |
7 500 |
- |
1803 20 |
30 000 |
2 000 |
1806 |
490 500 |
265 000 |
1901 10 |
12 500 |
- |
1901 20 |
854 000 |
19 000 |
1901 90 |
2 639 500 |
1 732 500 |
1902 |
8 500 |
156 000 |
1904 10 |
6 500 |
1 016 500 |
1904 20 |
3 500 |
15 500 |
1904 90 |
- |
4 500 |
1905 |
916 500 |
878 000 |
2002 10 |
- |
5 000 |
2002 90 |
29 500 |
48 000 |
2005 10 |
30 500 |
10 000 |
2205 20 |
12 000 |
4 500 |
2005 40 |
7 500 |
1 500 |
2005 51 |
3 000 |
45 500 |
2005 59 |
24 500 |
8 000 |
2005 60 |
453 000 |
17 500 |
2005 70 |
58 500 |
37 000 |
2005 80 |
13 000 |
10 000 |
2005 91 2005 99 |
53 500 |
64 000 |
2006 00 |
2 000 |
2 500 |
2007 |
16 500 |
37 500 |
2008 |
124 000 |
64 000 |
2009 |
389 500 |
639 500 |
2101 11 2101 12 |
4 000 |
9 500 |
2101 20 |
- |
2 000 |
2102 10 |
9 000 |
11 000 |
2103 10 |
6 500 |
6 000 |
2103 20 |
29 500 |
10 000 |
2103 30 |
2 500 |
12 500 |
2103 90 |
132 500 |
23 500 |
2104 |
23 500 |
12 500 |
2105 00 |
3 945 500 |
568 000 |
2106 10 |
27 000 |
6 000 |
2106 90 |
295 500 |
73 500 |
2202 10 |
* 275 500 |
* 83 500 |
2202 90 |
* 2 900 000 |
* 399 500 |
2203 00 |
* 753 000 |
* 3 244 000 |
2204 30 |
* 4 000 |
- |
2205 10 |
* 22 500 |
* 13 000 |
2205 90 |
* 7 500 |
* 3 000 |
2206 00 |
* 11 000 |
* 31 500 |
2208 40 |
* 6 983 000 |
* 8 500 |
2208 50 |
* 650 500 |
* 4 500 |
2208 70 |
* 548 500 |
* 13 000 |
2208 90 |
* 24 500 |
* 4 500 |
2209 00 |
* 4 000 |
* 9 000 |
2301 20 |
831 500 |
193 500 |
2302 30 |
3 759 000 |
- |
2306 30 |
12 500 |
- |
2306 90 |
109 500 |
- |
2309 10 |
49 500 |
2 500 |
2309 90 |
72 500 |
129 500 |
ALLEGATO V
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 1282/2014)
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)] |
|
Codice NC |
Verso paesi terzi |
0402 21 |
4 000 |
0403 10 |
100 000 |
0405 10 |
1 000 |
1101 00 |
200 000 |
1507 90 |
3 300 000 |
1704 90 |
50 000 |
1806 |
266 000 |
1901 20 |
10 000 |
1901 90 |
600 000 |
1902 11 |
3 000 |
1902 19 |
50 000 |
1902 20 |
1 000 |
1902 30 |
1 000 |
1905 |
225 000 |
2009 19 |
10 000 |
2009 31 |
1 000 |
2009 41 |
4 000 |
2009 71 |
4 000 |
2009 89 |
35 000 |
2009 90 |
60 000 |
2103 20 |
10 000 |
2105 00 |
400 000 |
2106 10 |
1 000 |
2202 90 |
200 000 |
2302 |
300 000 |
ALLEGATO VI
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 1282/2014 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/260)
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dai dipartimenti francesi d'oltremare
Riunione: Maurizio, Madagascar e Comore
Martinica: Piccole Antille [1], Suriname e Haiti
Guadalupa: Piccole Antille, Suriname e Haiti
Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre e da Madera
Angola, Canada, Capo Verde, Guinea-Bissau, Marocco, Mozambico, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Venezuela
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie
Mauritania, Senegal, Guinea equatoriale, Capo Verde, Marocco
[1] Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.
ALLEGATO VII
Coefficienti di equivalenza per i prodotti che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle Isole Canarie
Codice NC |
Designazione delle merci |
Coefficiente d'equivalenza |
2401 10 |
Tabacco greggio non scostolato |
0,72 |
2401 20 |
Tabacco greggio scostolato |
1,00 |
2401 30 00 |
Cascami di tabacco |
0,28 |
ex 2402 10 00 |
Sigari spuntati senza involucro |
1,05 |
ex 2403 19 90 |
Tabacchi spuntati (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari) |
1,05 |
2403 91 00 |
Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" |
1,05 |
ex 2403 99 90 |
Tabacchi espansi |
1,05 |
ALLEGATO VIII
Indicatori di risultato
Obiettivo: garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in prodotti essenziali per il consumo umano o per la trasformazione e come fattori di produzione agricoli:
Indicatore 1: livello di copertura (in %) dei regimi specifici di approvvigionamento rispetto al fabbisogno totale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche per alcuni prodotti o gruppi di prodotti inclusi nel bilancio previsionale di approvvigionamento.
Obiettivo: garantire un equo livello di prezzi per i prodotti essenziali per il consumo umano o per l'alimentazione degli animali:
Indicatore 2: raffronto tra i prezzi al consumo nelle regioni ultraperiferiche per taluni prodotti o gruppi di prodotti contemplati dal regime specifico di approvvigionamento e i prezzi di prodotti analoghi nei rispettivi Stati membri.
Obiettivo: incoraggiare la produzione agricola locale ai fini dell'autoapprovvigionamento delle regioni ultraperiferiche e del mantenimento/sviluppo di produzioni orientate all'esportazione:
Indicatore 3: livello di copertura (in %) del fabbisogno locale di determinati prodotti importanti fabbricati localmente.
Obiettivo: mantenere/sviluppare la produzione agricola locale:
Indicatore 4a: evoluzione della superficie agricola utilizzata (SAU) nelle regioni ultraperiferiche e nei rispettivi Stati membri.
Indicatore 4b: evoluzione delle unità di bestiame adulto (UBA) nelle regioni ultraperiferiche e nei rispettivi Stati membri.
Indicatore 4c: evoluzione dei quantitativi di taluni prodotti agricoli nelle regioni ultraperiferiche.
Indicatore 4d: evoluzione dei quantitativi di determinati prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti locali.
Indicatore 4e: evoluzione dell'occupazione nel settore agricolo nelle regioni ultraperiferiche e nei rispettivi Stati membri.
ALLEGATO IX
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/920)
Struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 39
Di seguito sono illustrati la struttura e il contenuto della relazione annuale relativa all'anno precedente:
1. CONTESTO GENERALE NELL'ANNO PRECEDENTE
1.1. Contesto socioeconomico.
1.2. Situazione del settore agricolo e relativi sviluppi.
2. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE MISURE E AZIONI
2.1. Tabella generale con i dati finanziari relativi al sostegno alla produzione locale e al regime specifico di approvvigionamento, compresa la dotazione iniziale per misura ed azione come pure la spesa effettiva e, se pertinente, eventuali aiuti di Stato erogati in conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013.
2.2. Descrizione dettagliata dell'attuazione fisica e finanziaria per ciascuna misura e azione comprese nel programma, inclusa l'assistenza tecnica:
a) per il regimi specifico di approvvigionamento: dati e analisi del bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata;
b) per il sostegno alla produzione locale: dati e analisi dell'attuazione fisica e finanziaria di ciascuna misura e azione comprese nel programma, tra cui il numero di beneficiari, il numero di animali interessati dal pagamento, la superficie ammissibile e/o il numero di aziende interessate. Se necessario, i dati devono essere corredati di una presentazione e analisi del settore cui si riferisce la misura.
3. EFFICACIA DEL PROGRAMMA NELL'ANNO PRECEDENTE
3.1. Progressi delle misure e azioni verso il conseguimento delle priorità e degli obiettivi specifici del programma e degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013:
a) andamento e analisi degli indicatori nazionali che quantificano gli obiettivi specifici del programma e valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi specifici attinenti a ciascuna delle misure contenute nel programma;
b) per il regime specifico di approvvigionamento, informazioni sulle ripercussioni del vantaggio in tal modo concesso, nonché sulle misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;
c) per il regime specifico di approvvigionamento, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi per il trasporto nelle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e dei fattori di produzione agricola, ai costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;
d) dati annuali relativi agli indicatori comuni di prestazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento e analisi degli stessi, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013.
Queste analisi devono prestare particolare attenzione al monitoraggio dei prezzi, allo sviluppo del settore agricolo locale e alla competitività dei prodotti locali rispetto a quelli importati da paesi terzi e quelli provenienti dall'Unione.
3.2. Conclusioni delle analisi sull'adeguatezza della strategia basata sulle misure e sulle eventuali migliorie da apportare per conseguire gli obiettivi del programma.
4. GESTIONE DEL PROGRAMMA
4.1. Breve panoramica dei principali problemi incontrati nella gestione e attuazione delle misure nel corso dell'anno in questione.
4.2. Statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere utili per la comprensione dei dati trasmessi.
5. MODIFICHE
Breve sommario delle modifiche eventualmente apportate al programma e presentate durante l'anno in questione e le relative motivazioni.