
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2209 DELLA COMMISSIONE, 22 dicembre 2020
G.U.U.E. 28 dicembre 2020, n. L 438
Regolamento che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 dicembre 2020
Applicabile dal: 1° gennaio 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) istituisce gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in particolare di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, di altri prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache preparate conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
3) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2019/625 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino negli elenchi di cui agli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti negli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
5) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono così modificati:
1) l'allegato I è così modificato:
a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le voci seguenti:
«GB | Regno Unito [*] | |
GG | Guernsey |
.
b) dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le voci seguenti:
«IM | Isola di Man | |
JE | Jersey» |
.
2) l'allegato II è così modificato:
a) dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la voce seguente:
«GB | Regno Unito [*] |
.
b) dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la voce seguente:
«GG | Guernsey» |
.
c) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la voce seguente:
«IM | Isola di Man» |
.
d) dopo la voce relativa all'Iran, è inserita la voce seguente:
«JE | Jersey» |
.
3) l'allegato III è così modificato:
a) dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la voce seguente:
«GB | Regno Unito [*] |
.
b) dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la voce seguente:
«GG | Guernsey» |
.
c) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la voce seguente:
«IM | Isola di Man» |
.
d) dopo la voce relativa all'Iran, è inserita la voce seguente:
«JE | Jersey» |
.
____________
[*] A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/ Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»