
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 novembre 2020
Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013».
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli" che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, "che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo";
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante "deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1990 - che all'articolo 4, comma 3, così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...)", con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 ";
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e sovranazionale;
VISTA la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale;
RAVVISATA la necessità di tutelare la capacità di utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura promozione dell'OCM Vino per l'annualità 2020/2021;
CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893 prevede che "Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo. Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale";
TENUTO CONTO che l'importo di contributo minimo per i progetti a valere sui fondi quota nazionale stabilito dal citato articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893 potrebbe risultare, in un contesto emergenziale in continua evoluzione che comporta difficoltà oggettiva nella realizzazione di piani di investimento anche nel breve e medio periodo, un limite all'accesso alla misura di sostengo alla promozione per i soggetti proponenti;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire l'accesso alla misura di sostegno alla promozione dei prodotti vitivinicolo sui paesi terzi di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificare gli importi di contributo minimo per Paese previsti per i progetti a valere sui fondi quota nazionale per l'annualità 2020/2021;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 novembre 2020;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. Esclusivamente per l'annualità 2020/2021, all'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, il comma 7 è modificato come segue:
"7. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 120.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 240.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo. Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale".
Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
TERESA BELLANOVA