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N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 4 agosto 2020, n. 687

Regole per la classificazione, redazione, massimazione e pubblicazione degli atti dell'Autorità.

TESTO COORDINATO (alla delibera ANAC 22 settembre 2021, n. 654)

N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTE le Linee guida editoriali atti dell'Autorità del 17 settembre 2014;

VISTE le Linee guida per la classificazione, redazione e massimazione degli atti dell'Autorità del 10 dicembre 2015 e successivo aggiornamento del 16 novembre 2016;

VISTO il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990;

VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante per la protezione dei dati personali (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 1 giugno 2020, n. 1028;

VISTA la relazione dell'Ufficio prot. 58691 del 31 luglio 2020;

RITENUTO di adottare una delibera che definisca le regole per la classificazione, redazione e massimazione e pubblicazione degli atti dell'Autorità;

Il Consiglio approva

le seguenti Regole per la classificazione, redazione, massimazione e pubblicazione degli atti dell'Autorità

(modificato dal paragrafo 9, dalla delibera ANAC 22 settembre 2021, n. 654)

1. Indicazioni generali

La presente delibera contiene le Regole per la classificazione, redazione, massimazione e pubblicazione degli atti deliberati dall'Autorità, allo scopo di facilitarne l'armonizzazione, l'identificazione e la ricercabilità sul profilo istituzionale, e sostituisce integralmente le Linee Guida del 10 dicembre 2015, successivamente aggiornate con delibera del Consiglio del 16 novembre 2016.

Le Regole inerenti la redazione degli atti si applicano a tutte le delibere adottate dal Consiglio dell'Autorità oggetto di pubblicazione.

Le Regole inerenti la massimazione si applicano solo ai pareri, alle delibere di vigilanza e agli atti di regolazione (ove massimabili).

In via generale, al fine di rendere conoscibili e ricercabili sul sito istituzionale gli orientamenti espressi, in adempimento al deliberato del Consiglio del 10 aprile 2019, tutte le pronunce dell'Autorità devono assumere la forma di delibera, se del caso massimabile, da pubblicarsi sul sito dell'Autorità, ad eccezione degli atti adottati in forma monocratica del Presidente, dei pareri rilasciati in forma semplificata, delle risposte a firma del dirigente adottate nell'ambito delle attività di vigilanza ovvero degli altri provvedimenti per i quali non è prevista la pubblicazione o sono previste altre forme di pubblicità da parte dei pertinenti regolamenti.

Qualora, a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio, l'Ufficio pervenga, al termine degli accertamenti svolti, a una proposta di archiviazione che tuttavia ha richiesto analisi e valutazioni articolate in fatto e in diritto, al fine di rendere conoscibile l'orientamento dell'Autorità anche in tali circostanze, l'atto di archiviazione che conclude il procedimento dovrà assumere la forma di delibera.

Il dispositivo della delibera riporterà le motivazioni in fatto e in diritto dell'archiviazione.

2. Criteri di redazione degli atti deliberati dal Consiglio dell'Autorità

Nel seguito sono definite le regole per:

- la classificazione degli atti in funzione della loro diversa finalità o dell'eterogeneità dei procedimenti da cui derivano;

- la corretta formulazione dell'oggetto dell'atto;

- la massimazione dell'atto, ovvero la sintesi della decisione assunta in relazione al caso concreto e del principio giuridico sotteso alla decisione;

- l'associazione a ogni atto deliberato di un set di c.d. "metadati" che ne consentano un agevole reperimento attraverso gli abituali strumenti di consultazione e ricerca.

2.1. Classificazione degli atti

Ciascun atto è classificato dalla Segreteria del Consiglio associando ad esso una data e un numero progressivo.

La diversa natura procedimentale degli atti è resa evidente dalla formulazione dell'oggetto.

Sono esclusi dall'applicazione di tali criteri di identificazione e classificazione delle pronunce del Consiglio le decisioni che presentano un mero carattere interlocutorio (prese d'atto, richieste di parere o di approfondimenti istruttori, ecc.) o che non si traducono in un provvedimento/atto dell'Autorità.

Le seguenti tipologie di atti, raccolti in sezioni dedicate del sito istituzionale, richiedono una seconda numerazione rispetto a quella attribuita al deliberato:

- le linee guida di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- i bandi-tipo di cui all'art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- gli atti di segnalazione al Governo e al Parlamento.

Tali atti devono comunque riportare, nella formulazione del titolo, il riferimento alla delibera consiliare che li ha originati. Pertanto, nel frontespizio dell'atto dovranno essere riportati gli estremi della prima e della seconda numerazione.

Gli atti adottati dal Presidente in via monocratica, rubricati in una sezione dedicata del sito web istituzionale denominata "Atti del Presidente", vengono distinti nelle seguenti due macro-categorie:

a) I Comunicati del Presidente, che riportano la data associata alla relativa delibera di approvazione.

Esempio

Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 "Ambito di intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione"

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b) Gli atti relativi all'esercizio dei poteri di cui all'art. 32, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, ovvero:

1. le proposte di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese;

2. le Linee guida sulle misure straordinarie art. 32.

2.2. Oggetto dell'atto

L'oggetto di ogni atto deve essere formulato in modo da consentire al lettore un'agevole comprensione del suo contenuto. Sono da evitare, ad esempio, formulazioni che enunciano esclusivamente i riferimenti normativi applicabili al caso in esame, che si limitano a indicare il procedimento adottato. Per il trattamento dei dati personali si rinvia a quanto indicato nel par. 4.

All'interno dell'oggetto, gli atti risultanti dall'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici devono contenere una breve descrizione dell'appalto, il riferimento alla stazione appaltante, la fattispecie segnalata e se l'attività svolta è derivata da un esposto o da una segnalazione.

Analogamente, gli atti risultanti da attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità dovranno presentare nell'oggetto almeno la fattispecie esaminata in relazione allo specifico istituto giuridico. Il recepimento delle indicazioni sopra espresse per la formulazione dell'oggetto dell'atto deve tradursi in un testo che non dovrebbe superare i 250 caratteri (spazi inclusi).

Di seguito vengono proposti alcuni esempi di buone pratiche nella definizione dell'oggetto del deliberato. In merito alle regole redazionali e alla formulazione dei riferimenti normativi, occorre fare riferimento ai criteri contenuti nelle linee guida editoriali dell'Autorità del 19 settembre 2014.

Esempi

Delibera n. 643 del 10 luglio 2019

Oggetto: Istanza di parere per l'esercizio della funzione consultiva svolta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso presentata dalla Direzione Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone - Prezzi di riferimento per il servizio di ristorazione in ambito sanitario di cui alla Delibera del Consiglio n. 1204 del 23/11/2016.

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Delibera n. 384 del 21/05/2019

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - adeguamento del sito web istituzionale del Comune di Succivo alle previsioni del d.lgs. 33/2013

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Delibera n. 716 del 23 luglio 2019

Oggetto: Affidamento ed esecuzione del contratto di gestione in concessione dei parcheggi dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro - segnalazione Società Eco Tourist

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Delibera n. 373 del 08/05/2019

Richiesta di parere da parte del SG del Comune di omissis su possibili ipotesi di inconferibilità in merito alla nomina del Presidente di omissis S.p.a. e di due componenti del C.d.A. di omissis S.p.A.

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2.3 Inserimento dei metadati

La delibera deve essere integrata con l'inserimento dei seguenti metadati:

- riferimenti normativi;

- parole-chiave.

Possono essere inserite parole chiave fino a un massimo di 150 caratteri (spazi inclusi); è necessario, pertanto, selezionare un numero limitato delle parole-chiave (massimo 15) in grado di identificare il contenuto dell'atto (la questione esaminata, la problematica di diritto e il decisum), adottando, in particolare, il punto di vista di un utente esterno, non necessariamente esperto, che ricerca il deliberato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Esempio

Delibera n. 82 del 20 gennaio 2016

Inconferibilità dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione della società [...omissis...] e di un consigliere del Comune di [...omissis...] che partecipa al capitale sociale della stessa società

Riferimenti normativi: d.lgs. 39/2013, art. 7, comma 2, lett. d);

Parole-chiave: "componente consiglio di amministrazione", "società consortile", "partecipazione pubblica", "Inconferibilità", "deleghe gestionali"

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3. Redazione e collocazione della massima nell'atto

La massima costituisce un'esplicitazione della ratio decidendi di una pronuncia dell'Autorità, individua gli elementi specifici della fattispecie esaminata e della decisione assunta. Nella formulazione della massima deve figurare in primis la pronuncia di legittimità o illegittimità espressa in relazione al caso esaminato, ovvero la decisione del Consiglio e, successivamente, gli argomenti de jure e gli elementi circostanziali sopra richiamati.

La massima deve essere inserita all'inizio dell'atto, subito dopo le parole chiave.

Non è necessario procedere alla massimazione di principi già oggetto di una precedente massima, salvo non si esprima un nuovo o diverso orientamento.

Nel caso in cui l'atto non sia massimabile, in luogo della massima si dovrà inserire la dicitura "Non massimabile".

La pronuncia di legittimità o illegittimità deve essere espressa in forma sintetica. Di seguito si illustrano alcuni esempi.

Esempi

Delibera n. 684 del 28 giugno 2017

Oggetto: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Proter S.r.l.- Lavori di costruzione di un edificio per complessivi 11 alloggi di edilizia sovvenzionata e alloggi in cohousing in Bientina loc. Capoluogo - Importo a base di gara: euro 1.210.147,13 - S.A. A.P.E.S. Azienda Pisana Edilizia Sociale s.c.p.a..

Massima

Non è conforme alla normativa di settore la previsione del disciplinare di gara che attribuisce punteggio al possesso dell'attestazione SOA quale elemento di valutazione dell'offerta, in quanto reca una commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente.

Il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, co. 6 lett. e) d.lgs. 50/2016, riferito alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, non richiede che il personale sia dipendente.

Delibera n. 82 del 20 gennaio 2016

Inconferibilità dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione della società [...omissis...] (ente di diritto privato in controllo pubblico) e di un consigliere di un comune che partecipa al capitale sociale della stessa società

Massima

Non sussiste l'inconferibilità dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società consortile a totale capitale pubblico (ente di diritto privato in controllo pubblico) nei confronti di un consigliere di un comune che partecipa al capitale sociale della stessa società.

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Per ciascun atto è possibile elaborare una o più massime. Si ritiene, infatti, in linea di principio, che da un atto possano essere estrapolate una o più massime in ragione delle fattispecie esaminate.

Oltre a figurare all'interno dell'atto, la massima sarà pubblicata nella sezione "Massimario" del profilo istituzionale dell'Autorità in ordine cronologico, automaticamente numerata.

Nella sezione "Massimario", così come nella home page dell'Autorità, è possibile ricercare (gli atti e) le massime attraverso il motore di ricerca nonché consultare le massime elaborate in materia di contratti pubblici nelle previgenti normative.

4. Pubblicazione degli atti

Gli atti che l'Autorità può adottare nell'esercizio dei propri compiti istituzionali sono di diverse tipologie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere sulle "Regole per la classificazione, redazione, massimazione e pubblicazione degli atti dell'Autorità", del 1 giugno 2020). A tali tipologie corrispondono regimi diversi in tema di trasparenza:

a) atti rientranti tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione nel sito istituzionale è realizzata rendendo non intelligibili i dati personali non pertinenti o appartenenti alle particolari categorie di cui agli artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679 che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (cfr. art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 e art. 5, par. 1, lett. c) e d), del Reg. (UE) 2016/679);

b) atti per i quali è richiesta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da specifiche diposizioni di legge. Si tratta di atti rispetto ai quali generalmente non viene in rilievo l'esigenza di garantire la riservatezza di eventuali terzi (quali ad esempio le linee guida adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016);

c) atti a contenuto normativo o di carattere generale per i quali non è prevista dal legislatore una disciplina specifica ma che presuppongono la pubblicità, quali, ad esempio, i contratti-tipo e i bandi-tipo per i quali non si pongono esigenze di tutela della riservatezza;

d) delibere e provvedimenti che scaturiscono da attività e procedimenti che l'Autorità svolge nell'esercizio di compiti istituzionali, in particolare quelli afferenti alle funzioni consultive e di vigilanza. Per tali atti rileva l'applicazione dell'art. 7-bis dello stesso decreto, che prevede, tra l'altro, la possibilità di pubblicare sul sito istituzionale documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge, purché nei limiti e alle condizioni previste ai commi 3 e 4, del citato articolo 7-bis del d.lgs. 33 del 2013.

Con riferimento alle delibere e provvedimenti indicati alla lett. d) spetta all'Ufficio proponente la delibera - considerata la specifica finalità cui la pubblicazione dell'atto è volta - verificare caso per caso la presenza di dati personali al fine di sottoporli alle valutazioni del Consiglio per l'eventuale omissione in sede di pubblicazione della delibera stessa.

Nella proposta di anonimizzazione dei dati ovvero di eliminazione dei dati personali non pertinenti e dei dati sensibili e giudiziari, gli Uffici procedono all'oscuramento delle informazioni minime necessarie affinché non siano espunti dalla delibera elementi indispensabili alla conoscibilità e comprensione della stessa.

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge o dai regolamenti per specifici procedimenti, tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e gli atti a firma del Presidente di conclusione del procedimento in forma semplificata sottoposti al Consiglio, così come disposto dall'art. 33 del Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità del 16 ottobre 2019, sono pubblicati nel sito istituzionale, entro 10 giorni dall'invio agli interessati.

5. Responsabilità

La corretta applicazione delle Regole definite nei precedenti paragrafi è attribuita all'Ufficio estensore dell'atto, ivi compresa l'elaborazione della massimazione e il suo inserimento all'inizio dell'atto come indicato nel paragrafo 3.

L'Ufficio estensore trasmette al Consiglio l'atto proposto, comprensivo di massima, redatto secondo i criteri indicati nella presente delibera.

Una volta approvato l'atto da parte del Consiglio, la Segreteria del Consiglio, come da prassi, appone il numero e la data sull'atto, trasmettendone copia conforme all'originale all'Ufficio estensore.

Successivamente, l'Ufficio proponente provvede:

- a trasmettere l'atto per la pubblicazione sul sito istituzionale;

- a inviare la massima per la pubblicazione nel massimario utilizzando l'apposito applicativo disponibile sulla intranet nella sezione Aree di collaborazione/Massimario/Inserimento Massime.

Il Presidente F.F.

FRANCESCO MERLONI

Approvato dal Consiglio nell'adunanza del 4 agosto 2020

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2020

Per il Segretario

MARIA ESPOSITO

ROSETTA GRECO