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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 22 settembre 2021, n. 654

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 18 ottobre 2021, n. 249

Pubblicazione nel sito istituzionale anche dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma semplificata sottoposti al Consiglio, da rimettere alla firma del Presidente. Conoscibilità degli atti a firma del Presidente adottati in sede di vigilanza collaborativa.

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 687 del 4 agosto 2020 recante "Regole per la classificazione, redazione, massimazione e pubblicazione degli atti dell'Autorità";

VISTI i regolamenti dell'Autorità che disciplinano i provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma semplificata sottoposti al Consiglio e il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 28 giugno 2017;

CONSIDERATO il deliberato del Consiglio assunto nell'adunanza del 30 marzo 2021 e i relativi indirizzi in tema di pubblicazione nel sito istituzionale dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma semplificata sottoposti al Consiglio, da rimettere alla firma del Presidente;

CONSIDERATO l'obiettivo di garantire conoscibilità agli atti a firma del Presidente adottati in sede di vigilanza collaborativa;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 22 settembre 2021;

Delibera:

di approvare le seguenti modifiche ai Regolamenti sotto indicati e alla delibera n. 687/2020.

PARAGRAFO 1

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione

L'articolo 33 del Regolamento è modificato come segue:

"Art. 33 Pubblicità

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e gli atti a firma del Presidente di conclusione del procedimento in forma semplificata sottoposti al Consiglio sono pubblicati nel sito istituzionale, entro dieci giorni dall'invio agli interessati, fatto salvo quanto stabilito dalla legge o dai regolamenti per specifici procedimenti.

2. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i provvedimenti per i quali tale forma di pubblicità sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamento nonché da apposite deliberazioni consiliari."

PARAGRAFO 2

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso

L'articolo 7, commi 3 e 4 del Regolamento è modificato come segue:

"3. Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione giuridica sottoposta, pur avendo le caratteristiche di rilevanza di cui all'art. 2, comma 2 lett. b), è di agevole interpretazione per via di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati. In tal caso il parere è adottato sotto forma di atto a firma del Presidente ed è oggetto di pubblicazione con le modalità di cui all'art. 8.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3, approvati dal Consiglio, sono trasmessi alle parti interessate a cura dell'Ufficio."

PARAGRAFO 3

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

Gli articoli 12, comma 1, 21, comma 3 e 22, comma 1 del Regolamento sono modificati come segue:

articolo 12, comma 1 "1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 20, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio, atto a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità."

articolo 21, comma 3

"3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e vengono adottati sotto forma di atto a firma del Presidente."

articolo 22, comma 1

"1. Qualora, con la delibera approvata dal Consiglio, con l'atto a firma del Presidente o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante."

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

articolo 22 bis (Pubblicità)

"1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento in forma semplificata a firma del Presidente, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità."

PARAGRAFO 4

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione

Gli articoli 11, comma 1, 18, comma 3, 19, commi 3 e 4, e 20, comma 1 del Regolamento sono modificati come segue:

articolo 11, comma 1

"1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'articolo 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio, atto a firma Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'articolo 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione, indirizzata alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione da inserire nei propri Piani di prevenzione della corruzione e di trasparenza (PTPCT);

c) segnalazione, indirizzata all'organo di indirizzo dell'amministrazione interessata, di atti o fatti che possano dar luogo alle responsabilità di cui ai commi 12 e 14 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012;

d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti, nonché da Linee guida avente il medesimo valore di atto di indirizzo, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012;

e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere di atti e provvedimenti contrastanti con tali misure, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012.

articolo 18, comma 3

"3. La nota di cui al comma 2 che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio ed è adottata sotto forma di atto a firma del Presidente."

articolo 19, commi 3 e 4

"3. Gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità sono adottati, previa autorizzazione del Consiglio, sotto forma di atto a firma del Presidente.

4. Gli atti di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, fissando un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni."

articolo 20, comma 1

"1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio, con atto a firma del Presidente o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata."

PARAGRAFO 5

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Gli articoli 11, comma 1, 18, comma 3, 19, commi 3 e 4, e 20, comma 1 del Regolamento sono modificati come segue:

articolo 11, comma 1

"1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'articolo 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio, atto a firma Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'articolo 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in Linee guida in materia di trasparenza dell'Autorità;

c) segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente."

articolo 18, comma 3

"3. La nota di cui al comma 2, che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità, è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio ed è adottata sotto forma di atto a firma del Presidente."

articolo 19, commi 3 e 4

"3. Gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata, con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità, sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

4. Gli atti di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale presentazione di controdeduzioni."

articolo 20, comma 1

"1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio, con atto a firma del Presidente o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può, inoltre, disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata."

PARAGRAFO 6

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari

Gli articoli 11, comma 1, 18, comma 3, 19, commi 3 e 4, e 20, comma 1 del Regolamento sono modificati come segue:

articolo 11, comma 1

"1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'articolo 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio, atto a firma Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'articolo 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione con la quale si invitano le amministrazioni interessate a prevedere, nei propri codici di comportamento, particolari doveri o divieti di comportamento, anche al fine di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse;

c) presentazione di osservazioni e rilievi su atti di conferimento di incarichi non ancora perfezionati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

d) accertamento di specifiche situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

e) accertamento di situazioni di conflitto di interesse già previste dai Codici di comportamento, nazionale o della singola amministrazione interessata;

f) accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) ordine di adottare atti e provvedimenti conseguenti all'accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi della precedente lettera d)."

articolo 18, comma 3

"3. La nota di cui al comma 2 che conclude un procedimento preordinato all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo11, comma 1 lett. c) d) ed f) dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio ed è adottata sotto forma di atto a firma del Presidente." articolo 19, commi 3 e 4 "3. Gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo11, comma 1 lett. c), d), e), f) sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

4. Gli atti di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni."

articolo 20, comma 1

"1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio, con atto a firma del Presidente o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata."

PARAGRAFO 7

Regolamento in materia di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'art. 11, comma 5 del Regolamento è modificato come segue:

articolo 11, comma 5

"5. In caso di pareri non vincolanti in appalti sopra soglia e in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l'Ufficio, in deroga all'articolo 9, comma 4, predispone direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a precedenti pareri già adottati, che, previa valutazione del Presidente, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. Il parere viene adottato sotto forma di Delibera del Consiglio."

PARAGRAFO 8

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

L'articolo 10 del Regolamento è modificato come segue:

"Art. 10 Relazione periodica al Consiglio dell'Autorità e pubblicità della Relazione e degli atti a firma del Presidente 1. L'ufficio competente invia almeno semestralmente al Consiglio dell'Autorità una relazione sull'attività di vigilanza collaborativa espletata, con l'indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza, nonché degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.

2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell'Autorità."

PARAGRAFO 9

Delibera n. 687/2020

L'ultimo capoverso del paragrafo 4 della delibera n. 687/2020 è modificato come segue:

"Fatto salvo quanto stabilito dalla legge o dai regolamenti per specifici procedimenti, tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e gli atti a firma del Presidente di conclusione del procedimento in forma semplificata sottoposti al Consiglio, così come disposto dall'art. 33 del Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità del 16 ottobre 2019, sono pubblicati nel sito istituzionale, entro 10 giorni dall'invio agli interessati."

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni regolamentari e della delibera n. 687/2020 elencate nei paragrafi da 1 a 9, come emendate dalla presente delibera, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione della presente delibera nel sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

GIUSEPPE BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 ottobre 2021

Per il Segretario

VALENTINA ANGELUCCI

ROSETTA GRECO