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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 febbraio 2021, n. 2

G.U.R.I. 15 febbraio 2021, n. 38

Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Visto l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che detta disposizioni per l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico in materia di somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 di adozione del menzionato piano;

Visto l'art. 17-bis del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce le funzionalità del Sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Considerata l'assoluta necessità e urgenza di consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;

Sentiti per le vie brevi i competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali;

Dispone:

Art. 1

Supporto all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2

Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), l'anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, allo scopo di dare attuazione all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 e successive integrazioni:

a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonchè le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini, per le finalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021;

c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi di cui alla lettera a), per il monitoraggio dell'adesione alla campagna vaccinale;

d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021.

Art. 2

Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome e alla piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2021

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021, il Sistema tessera sanitaria assicura l'interconnessione telematica:

a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili a ciascuna di esse gli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);

b) con la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle province autonome in regime di sussidiarietà, per garantire la verifica degli assistiti e la registrazione nei rispettivi sistemi informativi vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonchè per assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma nazionale, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria.

Art. 3

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento dei compiti affidatigli ai fini dell'attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 4

Modalità tecniche

Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate, entro tre giorni dalla adozione della medesima ordinanza, sul sito internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute. Nelle more della predetta pubblicazione, la presente ordinanza è comunque esecutiva ed esecutoria a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Commissario straordinario: ARCURI