Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2021, n. 3

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 febbraio 2021, n. 7

Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con referendum autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica 9 gennaio 2018, è istituito il nuovo comune di Misiliscemi, mediante scorporo dal comune di Trapani delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Dalla data di istituzione del comune di Misiliscemi e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi della vigente legislazione regionale, con i poteri del sindaco, della giunta comunale e del consiglio comunale.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 provvede all'adozione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili richiesti dalle leggi vigenti.

4. Fino alla nomina dell'organo di revisione del comune di Misiliscemi le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica nell'originario comune di Trapani.

5. Gli organi del comune di Misiliscemi, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 2

Variazione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 1 è approvata la modifica dei confini dei territori dei comuni di Trapani e Misiliscemi, secondo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3

Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi

1. In conformità alle procedure e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni e nel rispetto di quanto previsto dal decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, i confini dei comuni di Trapani e Misiliscemi sono variati e modificati secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale approvato dal consiglio comunale di Trapani con deliberazione n. 69 del 25 maggio 2015.

2. L'estensione delle aree territoriali interessate dal progetto di variazione dei confini, così come modificata all'esito della procedura indicata dal comma 1, è quella indicata nell'allegato 1.

Art. 4

Personale del comune di Misiliscemi

1. Il personale del comune di Trapani che presta servizio nelle frazioni di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate è trasferito al comune di Misiliscemi.

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

3. A decorrere dell'anno di istituzione del comune di Misiliscemi, le risorse previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali vigente destinate nell'anno di istituzione alle risorse umane e alla produttività del personale confluiscono nel bilancio del comune, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5

Sede del comune di Misiliscemi

1. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del comune di Misiliscemi è situata presso la sede del comune di Trapani.

Art. 6

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 7

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ZAMBUTO