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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2021

G.U.R.S. 19 marzo 2021, n. 11

Provvedimenti urgenti per la prevenzione in Sicilia della Rinopolmonite equina da Herpes Virus Equino (EHV-1).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";

VISTA la decisione della Commissione 262/2015 UE del 17 febbraio 2015 [N.d.R. recte: regolamento della Commissione 262/2015 UE del 17 febbraio 2015] recante "disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)"

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 settembre 2011, concernente "Approvazione del Manuale Operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi" in attuazione al D.M. 29 dicembre 2009;

VISTO il D.lgs 16 febbraio 2011 n. 29 recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg CE 504/08;

VISTA l'Ordinanza 1 marzo 2013 (GURI 11/04/2013) recante "Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi e successive integrazioni";

VISTA la legge 20 novembre 2017, n 167, concernente "Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivati dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea -Legge europea 2017", in particolare l'articolo 13 concernente "Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al Regolamento UE 2016/429 e al Regolamento UE 2015/262;

VISTA la circolare n. 16804 del 15 ottobre 2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riportante "Trasporto di equidi per competizione sportiva o finalità ludiche";

VISTO il DM 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", che prevede che la compilazione della "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" sia effettuata esclusivamente in modalità informatica, con la generazione del modello 4 la dalla BDN degli equidi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 17 luglio 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. n. 2762 del 18.06.2020 con il quale, vista la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2003, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, a decorrere dal 16 giugno 2020 per la durata di anni tre;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 5806 del 5 marzo 2021, con cui è stato comunicato che le Autorità spagnole hanno confermato l'accertamento, nel mese di febbraio 2021, di un focolaio di Equid Herpes virus 1 (EHV-1) a Valencia, durante un evento ippico internazionale e che allo stato attuale 4 cavalli risultano deceduti, oltre 85 equini presentano sintomatologia clinica di tipo nervoso ed altri focolai epidemiologicamente collegati sono stati registrati in Francia, Belgio e Germania;

CONSIDERATO, in particolare, che il Ministero della Salute ha precisato che la notevole durata dell'evento di Valencia ha consentito l'allontanamento di molti cavalli prima dell'applicazione delle misure restrittive adottate dopo la conferma dei primi casi;

VISTO che dall'elenco dei cavalli partecipanti alla manifestazione internazionale fornito dalla FEI ed in quello predisposto dal Ministero, attraverso una ricerca sul sistema TRACES, comprendente le movimentazioni di equidi compiute nel mese di febbraio dall'Italia verso Valencia e viceversa, emerge che non sono presenti equini provenienti da questa regione;

CONSIDERATO, tuttavia, che i cavalli registrati che svolgono attività sportiva non sono obbligati a utilizzare il sistema TRACES, ma possono viaggiare con certificati sanitari validi 10 giorni, rendendo più difficile l'attività di rintraccio;

CONSIDERATO che la Federazione Equestre Internazionale (FEI) ha disposto la sospensione fino al 28 marzo di tutti gli eventi ippici internazionali in 10 paesi europei (ivi compresa l'Italia);

VISTO il parere dell'Unità di crisi regionale per emergenze veterinarie, espresso nella seduta del 5 marzo 2021;

VISTA la nota prot. n. 9544 dell'8 marzo 2021, con cui questo Dipartimento ha fornito alle AASSPP le prime indicazioni operative e con cui, in particolare, è stata disposta una prima visita clinica presso le aziende di questa regione che, a partire dal 1 febbraio 2021, hanno introdotto equini di provenienza extra-regionale;

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Sport Equestri ha disposto la sospensione fino al 21 marzo di tutti gli eventi ippici nazionali che si svolgono sotto la propria egida;

CONSIDERATO che l'infezione da Herpes Virus Equino (EHV-1 o Rinopolmonite equina) è già stata rilevata in diversi Paesi europei e che la stessa rappresenta un problema rilevante sotto il profilo sanitario per il patrimonio equino;

CONSIDERATO che altri sospetti sono stati segnalati ad un altro concorso a Vejer de la Frontera (Cadice), mentre in Francia (fonte Réseau d'épidémio-Surveillance en Pathologie E'quine) risultano confermati n. 13 focolai; in Germania risultano deceduti n. 2 cavalli e la FEI riporta focolai in Belgio, Germania e Svezia mentre l'International Collating Centre riporta focolai in Gran Bretagna, Irlanda, Olanda e Svizzera; un caso è stato, inoltre, confermato in Qatar.

CONSIDERATO che il controllo della malattia si basa su azioni stringenti di profilassi diretta e indiretta, con particolare riferimento all'isolamento dei casi sospetti (clinici o a contatto con positivi), al blocco delle movimentazioni dalle strutture che ospitano animali sospetti o positivi, all'osservanza di rigorose norme di biosicurezza sui materiali che vengono a contatto con gli animali ed alla profilassi immunizzante.

ATTESO che alla data odierna, nel territorio nazionale, a seguito delle operazioni di rintraccio dei cavalli che hanno partecipato alla manifestazione di Valencia, sono già stati individuati 4 equini sospetti, con sintomi riferibili alla rinopolmonite equina e positività ai relativi tamponi;

CONSIDERATO che dall'evoluzione del numero dei casi e dalla frequenza della forma sintomatica neurologica, pare che possa trattarsi di un ceppo molto aggressivo dell'Herpes Virus Equino che probabilmente sta determinando il più serio focolaio di EHV-1 registrato negli ultimi decenni;

CONSIDERATO che il divieto temporaneo degli ingressi di equini in Sicilia e la sospensione delle manifestazioni ippico-sportive, secondo il parere dell'Unità di Crisi regionale per le emergenze veterinarie, possono essere ritenute misure adeguate in grado di ridurre il rischio di ingresso della malattia e tutelare il patrimonio equino dell'Isola, preservandone lo stato di salute;

RITENUTO, pertanto, di dovere vietare nel territorio regionale, fino al 31 marzo 2021, lo svolgimento di ogni manifestazione ippico-sportiva e l'ingresso di equidi provenienti da territori extra-regionali;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Divieto temporaneo di ingresso di equidi provenienti da territori extra-regionali e di manifestazioni ippico-sportive

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, allo scopo di evitare l'ingresso e la diffusione della Rinopolmonite equina da Herpes Virus Equino (EHV-1), nel territorio della Regione Siciliana, fino al 31 marzo 2021, è vietato a scopo cautelativo e precauzionale l'ingresso di equidi provenienti da territori extra-regionali nonchè lo svolgimento di ogni manifestazione ippico-sportiva.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione e trasmesso alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, alle Prefetture della Sicilia, al Ministero della Salute, alle altre Regioni e Province Autonome, al Centro di Referenza Nazionale per le malattie degli equidi.

Palermo, 12 marzo 2021.

DI LIBERTI