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N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 2 aprile 2021, le misure di cui alla presente ordinanza, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 marzo 2021

G.U.R.I. 30 marzo 2021, n. 77

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Testo con annotazioni alla data 2 aprile 2021

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 2 aprile 2021, le misure di cui alla presente ordinanza, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 57, comma 1, ai sensi del quale «Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021 (...)»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota del 30 marzo 2021 della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero, anche in vista delle imminenti festività pasquali;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 2 aprile 2021, le misure di cui alla presente ordinanza, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 2 marzo 2021, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20, è fatto altresì obbligo di:

a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. 51, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. (1)

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

(1)

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'O.M. Salute 2 aprile 2021, per gli spostamenti da e per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario di cui all'articolo annotato, è pari a quattordici giorni.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 2 aprile 2021, le misure di cui alla presente ordinanza, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 6 aprile 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

________

Avvertenza: (1)

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241

(1)

Il Ministero della Salute comunica, nella G.U.R.I. 3 aprile 2021, n. 81, che la presente Ordinanza è stata registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 768.