
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 17 G.U.R.I. 2 marzo 2021, n. 52
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
TESTO COORDINATO (all'O.M. Salute 14 dicembre 2021 e con annotazioni alla data 18 febbraio 2022)
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;
Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 febbraio 2021;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonchè i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le pari opportunità e la famiglia, nonchè sentito il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento (1)
1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.
In materia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 22 giugno 2021 e all'art. 4, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure relative agli spostamenti
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonchè in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale
1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonchè di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonchè quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Zona bianca
1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonchè dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al comma 1, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Zona gialla
1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure relative agli spostamenti in Zona gialla
1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Manifestazioni pubbliche
1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti
1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
2. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonchè in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
4. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Luoghi di culto e funzioni religiose
1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni
1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Musei, istituti e luoghi della cultura
1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchè dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonchè di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
3. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Spettacoli aperti al pubblico
1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonchè dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere
1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività motoria e attività sportiva
1. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonchè quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Competizioni sportive di interesse nazionale
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Impianti nei comprensori sciistici
1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonchè per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento
1. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.
2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonchè degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.
4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.
5. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche nè formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Viaggi di istruzione
1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonchè le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Istruzione superiore
1. Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonchè sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
2. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonchè di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonchè ai fini delle relative valutazioni.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Procedure concorsuali
1. E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonchè ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonchè la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Corsi di formazione
1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchè le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonchè del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
3. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonchè i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
4. Sono altresì consentiti i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.
5. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonchè le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo.
6. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.
7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonchè la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonchè l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
8. Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività commerciali
1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.
2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività dei servizi di ristorazione
1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3.
5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività delle strutture ricettive
1. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
d) l'accesso dei fornitori esterni;
e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività inerenti ai servizi alla persona, nonchè servizi bancari, finanziari e altre attività che restano garantiti
1. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività professionali
1. In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Trasporti
1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
2. Il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonchè ai vettori e agli armatori.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Istituti penitenziari
1. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Zona arancione
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Disposizioni applicabili in zona arancione
1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure relative agli spostamenti in zona arancione
1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività dei servizi di ristorazione
1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Zona rossa
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Disposizioni applicabili in zona rossa
1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure relative agli spostamenti in zona rossa
1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività motoria e attività sportiva
1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Istituzioni scolastiche
1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica
1. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonchè sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
5. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38, comma 1.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività commerciali
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività dei servizi di ristorazione
1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività inerenti servizi alla persona
1. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Attività lavorativa
1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Capo VI
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero (1)
1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonchè l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonchè di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonchè le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina: (2)
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;
b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
In deroga a quanto disposto dall'articolo annotata si rimanda all'art. 3 dell'O.M. Salute 14 maggio 2021, all'art. 1 dell'O.M. Salute 24 giugno 2021, all'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 23 settembre 2021 e all'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 23 settembre 2021.
Comma modificato da Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 4 marzo 2021, n. 54.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 51, comma 7.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c). (1)
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. (1)
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria. (1)
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'art. 50, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. (1)
5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonchè degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonchè di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. (1)
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.
8. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'O.M. Salute 14 maggio 2021, il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui al comma annotato, è rideterminato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Capo VII
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'art. 50, e di conservala per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all'autorità sanitaria;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonchè nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonchè alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal Comitato tecnico scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 51, comma 6.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, nonchè previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonchè delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonchè, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l'applicazione fino al 6 aprile 2021 della disciplina di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Capo VIII
Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonchè monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonchè, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Tavolo tecnico di confronto
1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con decreto del Ministro della salute è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonchè da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.
3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 2 marzo 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri:
DRAGHI
Il Ministro della salute:
SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 492
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 8
(sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 21 maggio 2021)
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19
Introduzione
Le presenti linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonchè attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.).
Tra le attività di cui alle presenti linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo:
a) attività svolte in centri estivi;
b) attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;
c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;
d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose);
e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;
f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;
g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale;
h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;
i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);
l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);
m) attività di nido familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'art. 48 del decreto legislativo n. 18/2020 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 18/2020] (cd. tagesmutter);
n) attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate:
a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai tre anni, e mediante l'organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
b) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di gruppi;
c) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Sezione 1
Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori
1. L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da parte dei minori, con l'accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento fisico e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.
2. Tra gli spazi all'aria aperta oggetto delle linee guida sono ricompresi, a titolo esemplificativo:
a) parchi, spiagge, aree di campagna accessibili al pubblico, fiumi, laghi, foreste, sentieri e altre aree verdi;
b) giardini pubblici e botanici;
c) aree di interesse storico e culturale;
d) orti;
e) aree gioco e percorsi salute, al chiuso e all'aria aperta;
f) attrazioni all'aria aperta;
g) giardini e parchi privati.
3. Il gestore degli spazi deve:
a) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso, se presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
b) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.
Sezione 2
Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori
1. Le attività offerte possono essere organizzate sia da soggetti pubblici che privati.
2. Le presenti linee guida riguardano indicazioni in merito a:
a) l'organizzazione degli spazi;
b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;
c) la protezione e il controllo dell'infezione;
d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
e) la programmazione delle attività;
f) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;
g) i protocolli di accoglienza;
h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.
Sezione 2.1
Indicazioni sull'organizzazione degli spazi
1. L'accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e le modalità per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.
2. E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.3 delle linee guida. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.
Sezione 2.2
Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile
1. In considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. Il rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori accolti, deve essere definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza.
2. E' altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
3. Il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell'area disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonchè del numero di persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.
4. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
Sezione 2.3
Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione
1. Prevenzione
Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando (droplets), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;
b) non tossire o starnutire senza protezione;
c) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti;
d) non toccarsi il viso con le mani;
e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
f) arieggiare frequentemente i locali.
2. Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni
Il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
a) gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, devono utilizzare ulteriori dispositivi (es. dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
b) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
3. I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso).
Includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media).
Utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.
Utilizzo delle mascherine
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare.
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.
Sicurezza durante visite, escursioni e gite
I gestori possono organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare riguardo al settore trasporti.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
a) prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi;
b) assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l'igiene personale dei minori;
c) giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.7;
d) devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.7;
e) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;
f) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;
g) è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
a) gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
b) si devono sempre utilizzare posate, bicchieri e stoviglie monouso, possibilmente biodegradabili, anche al di fuori dei pasti;
c) è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purchè i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo, devono rispettare le indicazioni dei protocolli.
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020.
Pulizia e igiene degli ambienti
Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l'adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonchè un'igienizzazione periodica.
E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.
Previsione di scorte adeguate
Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.
Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell'area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione.
Quando il minore ha lasciato la stanza o l'area di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Sezione 2.4
Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari
1. E' consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori e animatori, anche volontari, opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonchè per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e pulizia.
2. Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali), o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.
3. Il gestore deve individuare un referente per COVID-19 all'interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività.
Sezione 2.5
Indicazioni per la programmazione delle attività
1. Il gestore deve favorire l'organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.
2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico.
Sezione 2.6
Indicazioni sull'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori
1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.
2. E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria abitazione, si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.
3. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
4. E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
5. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
6. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del minore, prima che entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
7. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori, anche volontari, che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).
8. E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i minori.
Sezione 2.7
Indicazioni sui protocolli di accoglienza
Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:
a) per la prima accoglienza;
b) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
Al primo ingresso nell'area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sè stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori devono autocertificare di:
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, nè aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l'attività scolastica.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2.3.
Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
L'operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2.3.
Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.
Indicazioni generali
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il registro per 14 giorni.
Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità
Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste dalla circolare del Ministero della salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena." n. 32850-12/10/2020.
Sezione 2.8
Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze
1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche.
2. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito.
3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, coinvolti devono essere adeguatamente formati anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere previsto l'uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.
5. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 9
(sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 29 maggio 2021, come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 2 dicembre 2021)
NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Roma, 2 dicembre 2021
Premessa
1. Le presenti «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica.
3. Pertanto, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un'ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purchè nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
5. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti Linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.
6. Per l'accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
Sommario
Ristorazione e cerimonie
Attività turistiche e ricettive
Cinema e spettacoli dal vivo
Piscine termali e centri benessere
Servizi alla persona
Commercio
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
Parchi tematici e di divertimento
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
Convegni e congressi
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Sagre e fiere locali
Corsi di formazione
Sale da ballo e discoteche
Ristorazione e cerimonie
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonchè per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena.
Allo stato attuale, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
in tutti gli esercizi:
disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione;
i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
favorire la consultazione on-line del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;
negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono oggetto al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purchè siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
Cerimonie
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi). Allo stato attuale, l'accesso a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento;
mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione;
laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo;
gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi (quando non sono seduti al tavolo), sia all'aperto in caso di code e assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Attività turistiche e ricettive
Spiagge e stabilimenti balneari
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento;
privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro;
regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata;
per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate;
è da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
Attività ricettive
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.
Indicazioni di carattere generale
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.
Allo stato attuale, l'accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19»:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.);
il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, nè alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, nè alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni on-line, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza;
mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione;
l'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
è necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;
ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite;
l'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);
mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Strutture turistico-ricettive all'aria aperta
Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), sia all'aperto in caso di assembramenti di persone. I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno due volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70 per cento delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno tre volte al giorno.
L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.
Rifugi alpini ed escursionistici
Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.
L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno quattordici giorni delle presenze, nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali.
Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.
Camere da letto
All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di 2 metri.
Ostelli della gioventù
Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
All'ingresso dell'area deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le mani.
Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello.
Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno quattordici giorni delle presenze, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.
Camere da letto
All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e prima di servizi igienici deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le mani.
Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.
Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di 2 metri.
Locazioni brevi
Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, deve essere assicurata, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà essere presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.
Impianti di risalita
Indicazioni di carattere generale
Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.
Allo stato attuale, l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. L'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l'acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l'accesso agli impianti di cui all'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento). I gestori degli impianti di risalita per i quali l'accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 informano gli utenti, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde prevista dall'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati on-line o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione:
in zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l'apertura degli impianti di risalita secondo la normativa vigente, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per regione o provincia autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le aziende sanitarie locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le aziende sanitarie locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le regioni e/o le province autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze;
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, compreso l'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dell'utente stesso;
garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico;
dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone.
Vendita titoli di viaggio
Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.
Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, differenziando se possibile i percorsi di ingresso/uscita all'area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
Devono essere resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell'accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici).
Trasporto
In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto):
impianti chiusi (funivie, cabinovie): portata massima all'80 per cento della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2);
impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100 per cento della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). La portata è ridotta all'80 per cento se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.
Cinema e spettacoli dal vivo
Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere, anche viaggianti, all'aperto e al chiuso. Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate.
Allo stato attuale, l'accesso a spettacoli aperti al pubblico ed eventi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, in zona bianca la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021 come modificato dal decreto-legge n. 172/2021;
riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato di norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie;
l'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di almeno quattordici giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi;
la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici;
se possibile, ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone;
non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere numerati negli ambienti al chiuso; all'aperto è consentito l'utilizzo di posti individuati, anche di tipo non convenzionale;
per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto;
in zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l'altro di almeno 1 metro (estensibile negli ambienti chiusi anche in considerazione del contesto);
per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta sempre al chiuso e all'aperto in tutte le situazioni di possibile assembramento o in eventi in cui si prevede la partecipazione attiva del pubblico (es. accompagnamento al canto) e comunque in tutti gli eventi che non si svolgono in forma statica;
l'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri;
garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, a fine giornata o al termine dell'evento;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica;
nello svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinee scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.
Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove:
l'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso);
i professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di dispositivi per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
l'uso di spogliatoi promiscui è consentito fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
Produzioni teatrali e di danza
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove:
l'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti;
negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. devono essere evitati gli assembramenti e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze;
l'uso promiscuo dei camerini è consentito fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2);
il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) quando non direttamente impegnato in scena. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento;
i costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati;
per le produzioni di danza, premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria «danzatori»
può considerarsi assimilabile. In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
Piscine termali e centri benessere
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali pubbliche e finalizzate ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.
Allo stato attuale, l'accesso a piscine, centri natatori, centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonchè a rispettivi spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Indicazioni di carattere generale
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l'uso, in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
Piscine termali
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 metri quadri di superficie di acqua a persona (5 metri quadri per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria). Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Le piscine finalizzate a gioco acquatico devono essere convertite in vasche per la balneazione.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni del presente documento per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero o impossibilità di assicurare la distanza interpersonale, devono essere interdette all'uso.
Centri benessere
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle aree comuni al chiuso.
Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)
L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
E' consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 2 metri se non è indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
Servizi alla persona
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
la permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo);
riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
l'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;
l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione);
in particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 (o superiore) senza valvola (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione);
assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l'uso, in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
è consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso;
il cliente deve utilizzare mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie aeree durante il massaggio;
il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto;
la doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando;
sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo;
la biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
Commercio
Commercio al dettaglio
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
i clienti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
l'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei comuni, che devono:
assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa.
Il titolare del posteggio è tenuto alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita, alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
Allo stato attuale, l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa);
i visitatori devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici;
regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare attenzione all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate;
assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti;
nello svolgimento delle attività didattiche svolte in orario curriculare svolte all'interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.
Parchi tematici e di divertimento
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico.
Allo stato attuale, l'accesso a parchi tematici e di divertimento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on-line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di quattordici giorni.
Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani;
è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine;
riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri;
garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo persone non soggette al distanziamento interpersonale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale;
in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. I lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata;
con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05 per cento o alcool etilico 70 per cento). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno dieci minuti;
per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonchè per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.
Giostrine e aree per bambini
Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali:
predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica;
invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
la mascherina di protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i sei anni di età;
mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici;
garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Allo stato attuale, l'accesso a centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto;
riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali;
privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purchè siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi;
è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;
l'utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni di assembramento, anche all'aperto, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a sei anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti);
è necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze;
mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di quattordici giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi);
garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.);
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.
Convegni e congressi
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
Allo stato attuale, l'accesso a convegni e congressi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone, dopo confronto con le autorità sanitarie locali. Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonchè di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti;
riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali mantenere un registro delle presenze per una durata di quattordici giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati;
è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente;
il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina;
i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore;
tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti;
nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali;
dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda attività complementari (es. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
Allo stato attuale, l'accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con informazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente;
laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici);
la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente soprattutto prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura;
gli utenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 (per i bambini valgono le norme generali); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc);
per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purchè siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi;
le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Sagre e fiere locali
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.
Allo stato attuale, l'accesso a sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con indicazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente, soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento;
nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza;
negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.
Corsi di formazione
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
è necessario assicurare l'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività;
la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti;
dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti);
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
Sale da ballo e discoteche
Le presenti indicazioni si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate.
Allo stato attuale, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con indicazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del cliente stesso;
definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento di quella massima autorizzata al chiuso;
riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie;
l'elenco delle persone presenti deve essere conservato per un periodo di almeno quattordici giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi;
la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell'accesso e all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici;
con riferimento all'attività del ballo, analogamente a quanto previsto per la pratica dell'attività fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all'aperto, ad eccezione del momento del ballo;
garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata;
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco di eventuali cocktail bar. Inoltre, la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata;
i tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 12
(sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 21 maggio 2021)
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
6 aprile 2021
Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto - all'esito di un approfondito confronto in videoconferenza - il presente «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro».
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.
Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonchè di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinchè ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-CoV-2/covid-19
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19
e premesso che
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
e ritenuto, altresì, opportuno:
garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonchè per quelle non sospese;
raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
si stabilisce che
le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
1. Informazione
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei quattordici giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
2. Modalità di ingresso in azienda
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. [1] Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. [2]
Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:
agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
all'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
all'art. 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente.
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinchè i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4. Pulizia e sanificazione in azienda
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonchè alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.
5. Precauzioni igieniche personali
E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
E' raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6. Dispositivi di protezione individuale
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale - come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - secondo la disciplina vigente.
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le «mascherine chirurgiche» di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'art. 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.
7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)
Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
1. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonchè la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonchè l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.
L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali «contatti stretti» di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perchè può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.
Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali «contatti stretti» di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai «contatti stretti», così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lettera e-ter del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.
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[1] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
[2] Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poichè l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 11 novembre 2021.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 15
(sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 30 agosto 2021)
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi «Protocollo»), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica.
In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonchè ai recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene necessario aggiornare le presenti linee guida che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonchè le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private, nella consapevolezza della necessità di contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attività di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali «misure di sistema».
Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le principali misure di questo tipo, fatta salva la possibilità per le regioni e province autonome di introdurre prescrizioni più restrittive nel sistema dei trasporti ex art. 32 della legge n. 833/1978, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento.
Misure «di sistema».
L'articolazione dell'orario di lavoro, differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa, è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità generale. Ugualmente, importante è anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.
Al riguardo risulta fondamentale l'attività dei «Tavoli prefettizi», istituiti per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Nella stessa sede, potrà essere anche valutato il raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilità locale e la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attività produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
I Tavoli prefettizi sono integrati, rispetto all'attuale composizione, dalla partecipazione del dirigente regionale della prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli potranno contemplare, per una diversificazione degli orari di lavoro delle imprese più rilevanti sul territorio e impattanti sulla mobilità, anche la partecipazione del mobility manager di area.
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria. E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.) e il più ampio coordinamento sinergico con i piani spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio 2021.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
L'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare:
le disposizioni di cui all'art. 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento al comma 6-bis, ove si prevede che in deroga all'art. 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice;
le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, concernenti le procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e a tal fine si è provveduto con la legge di bilancio 2021 al finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Tali servizi aggiuntivi, in base alle disposizioni di cui al citato art. 200, comma 6-bis di cui alla legge richiamata, possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.
Si richiama, altresì, il rispetto delle sottoelencate disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le modalità di trasporto:
la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, come ad esempio, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonchè il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza;
è necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici;
nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di mascherine chirurgiche e dispositivi di sicurezza;
vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell'obbligo di accesso ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87;
vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonchè ai comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto. Si raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria;
vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessità e sul corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla necessità, ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove ciò non sia possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonchè tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Tale situazione può essere sempre autocertificata dall'interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti;
al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separatori removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. Le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque, autonomamente, avviare ogni attività utile per individuare materiale, idoneo per consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS;
va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:
non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico, on-line o tramite app;
usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all'aperto nel caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;
seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale di un metro;
sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti;
evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.
Allegato tecnico - singole modalità di trasporto
Settore trasporto aereo
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87, l'accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori aerei, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge.
Per il settore del trasporto aereo vanno, altresì, osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri riguardanti sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili.
Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.
E' necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di:
favorire la distribuzione e il distanziamento del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto;
prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le operazioni aeroportuali;
previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
ingresso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del personale che presta la propria attività lavorativa nella predetta area, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87. Prima di accedere all'area sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o di termometri a infrarossi senza contatto. Non sarà consentito l'accesso al passeggero la cui temperatura risulti superiore a 37,5°C;
è raccomandato di osservare, ove possibile, il distanziamento interpersonale di un metro all'interno dei terminal e in tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri), ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre obbligatorio se trattasi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria. In caso di trasporto tramite navetta bus va comunque evitato l'affollamento, prevedendo l'80% della capienza massima come disciplinata per gli automezzi, garantendo al tempo stesso il più possibile l'areazione naturale del mezzo;
vanno assicurate, anche tramite segnaletica, le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna;
attività di igienizzazione e sanificazione in ogni area dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.
Misure da adottare a bordo degli aeromobili:
le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando ogni assembramento e, comunque, ove possibile, nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, eccetto che tra persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonchè tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato;
deve essere effettuata la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e la salita a bordo deve essere vietata in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non deve essere superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
devono essere disciplinate le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i viaggiatori nella fase di movimentazione;
sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in on-line o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni è ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
sia assunto l'impegno, da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile;
devono essere limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere);
gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc.), da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere;
è consentita la capienza massima prevista a bordo degli aeromobili, ferme restando l'adozione delle precedenti misure, nel caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria.
Settore marittimo e portuale
Trasporto marittimo di passeggeri.
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza dell'80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori marittimi, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n. 52/2021, al momento dell'imbarco.
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave.
In particolare, è prevista l'adozione delle sottoelencate misure:
evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo; è, comunque, raccomandato, ove possibile, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; è sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
l'attività di disinfezione va eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
le imprese adottano misure organizzative per evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i traghetti con trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al momento dello sbarco;
le imprese forniscono indicazioni e opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display;
vanno evitati contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
per il TPL marittimo è necessario utilizzare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Sono previste le stesse possibilità di indici di riempimento dell'80% con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.
Negli ambiti portuali è richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle necessarie misure di prevenzione, quali utilizzare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; l'igiene periodica delle mani;
promuovere la più ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto;
evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita;
raccomandare il rispetto, ove possibile, della distanza interpersonale di un metro tra le persone; ove ciò non sia possibile, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
programmare frequentemente un'appropriata sanificazione e igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici.
Settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome.
E' consentito, in ragione dell'attuale livello di popolazione vaccinata avverso l'infezione da COVID-19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale.
La capacità di riempimento dell'80% è ammessa esclusivamente nelle regioni o nelle province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una regione/provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato.
Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.
Il suindicato coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal citato protocollo. Si raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a più elevata frequenza di utilizzo e capacità di trasporto;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati;
negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura differenziata delle porte;
per i tram di vecchia generazione è possibile l'apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
devono essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate.
Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana è necessario:
prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti;
installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
Altre misure da adottare:
adeguata attività informativa e realizzazione di campagne di divulgazione e di comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome, nonchè delle aziende responsabili del servizio sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle presenti Linee guida;
adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;
graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l'attività di controllo potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)
Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalità turistico commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa:
seggiovie: capacità di riempimento del 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
cabinovie: capacità di riempimento non superiore al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
funivie: capacità di riempimento non superiore al 50% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di risalita.
Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% potranno essere elevate all'80% nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19.
In caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli con capacità di riempimento massima, sempre con l'uso della mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore.
Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti per la regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri vigenti in zona bianca e gialla:
a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le seguenti disposizioni:
obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, anche inserita in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne facilitano l'utilizzabilità;
disinfezione sistematica dei mezzi;
l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e assicurando il mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale;
i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i finestrini aperti;
nelle stazioni:
si raccomanda la disposizione di tutti i percorsi, nonchè delle file d'attesa in modo tale da consentire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone e, ove ciò non sia possibile, le stesse persone dovranno indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonchè tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato; è sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
la disinfezione sistematica;
l'installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87, l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
All'atto della prenotazione il viaggiatore dovrà:
dichiarare, sotto la personale responsabilità, di essere in possesso, all'inizio del viaggio, della certificazione verde COVID-19. Dovrà, inoltre, dichiarare con autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi, il termine di quattordici giorni è ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
assumere l'impegno, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.
I vettori ferroviari, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n. 52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 è effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore è invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovrà scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvederà il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19.
La capacità di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste, è dell'80% della capienza massima prevista.
Misure supplementari:
informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line.
Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:
gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
garanzia della massima accessibilità alle stazioni e alle banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
uso di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per chiunque si trovi all'interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme raccomandando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro e ove ciò non sia possibile ricordare l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole, ove possibile, di distanziamento dei passeggeri di un metro che dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
ai gate, dove presenti, sono raccomandati controlli della temperatura corporea.
Inoltre, è sempre raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di un metro e nel caso non sia possibile i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre obbligatorio, se trattasi di spazi al chiuso, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore.
Nelle attività commerciali vanno previsti:
il contingentamento delle presenze;
la separazione dei flussi di entrata/uscita;
l'utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
la regolamentazione delle code di attesa;
la possibilità di effettuare acquisti on-line con la consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.
A bordo treno è necessario:
posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
sanificare in modo sistematico i treni;
provvedere al potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
che i passeggeri indossino necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line):
è possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio è assicurato con la consegna «al posto» di alimenti e bevande da parte di personale dotato di guanti e mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
è obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
vanno disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni;
nonchè nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, va prevista la misurazione, a cura del gestore, della temperatura dei passeggeri in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.
E' consentita la capienza massima a bordo dei treni a lunga percorrenza, ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni tre minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria.
Servizi di trasporto commerciali e non di linea
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80% dei posti consentiti, a:
a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52/20121 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 52/2021], e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e di collegamento fra due regioni limitrofe, nonchè i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo coefficiente di riempimento.
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni è ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Per i taxi e NCC fino a nove posti:
a) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
b) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri;
d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonchè tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato.
Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai venti posti il personale a bordo dovrà essere collocato nel seguente modo:
a) tre persone nella panca di poppa all'aperto;
b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti in modo sfalsato);
c) due persone a prua (di cui uno il conducente).
Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonchè tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato.
Appendice
Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.
Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
sanificazione. L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore»;
igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perchè lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;
disinfezione. Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi.
Poichè lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici.
Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n. 12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera», essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza più alta non dovrebbe interferire con le attività di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della salute.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 20
Spostamenti da e per l'estero
(modificato dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, dell'O.M. Salute 29 luglio 2021, dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, dell'O.M. Salute 22 ottobre 2021 e dall'art. 3, comma 1, dell'O.M. Salute 14 dicembre 2021)
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Elenco B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 23
(integrato dall'art. 10, comma 3-ter, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)
Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio al dettaglio di mobili per la casa
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
ALLEGATO 24
Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
N.d.R. In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'art. 12, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'art. 18, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.