
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 31 marzo 2021, n. 2
G.U.R.S. 9 aprile 2021, n. 15
Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per il governo del territorio" - Rettifica circolare n. 1/2021 "Applicazione art. 54, commi 3 e 6 "Misure di salvaguardia"".
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA SEDE DI CATANIA
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI SICILIA
ALLA FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI SICILIA
ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI SICILIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SICILIA
Premesso che con circolare n. 1/2021 questo Dipartimento ha fornito chiarimenti inerenti all'applicazione art. 54, commi 3 e 6 "Misure di salvaguardia", della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.
Nella stessa circolare questo Dipartimento ha specificato che "(...) ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del piano "ope legis", l'Amministrazione comunale dovrà acquisire, necessariamente, tra i pareri previsti per legge anche quello della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora, nel territorio interessato dal piano urbanistico adottato, non sia vigente il relativo Piano paesaggistico d'ambito."
In merito, con nota prot. n. 13116 del 18 marzo 2021, il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione siciliana ha osservato che la competente Soprintendenza debba verificare, "indipendentemente dalla circostanza che il piano paesaggistico sia vigente o meno, la conformità dello strumento urbanistico alle disposizioni e ai contenuti propri dello specifico Piano paesaggistico, adottato e/o approvato, per quel territorio", in quanto "lo strumento di pianificazione paesaggistica è sovraordinato a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia urbanistica, sia settoriale."
Alla luce di tale condivisa osservazione, nella ulteriore considerazione che l'art. 54, comma 3, riguarda una procedura semplificativa nella quale si rende necessario assicurare l'adeguatezza dei piani comunali alle norme vigenti, si ritiene di apportare alla circolare in argomento la seguente rettifica.
I paragrafi 10 e 11 della circolare n. 1/2021 sono sostituiti come di seguito:
"Di conseguenza, ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del piano "ope legis", l'Amministrazione comunale dovrà acquisire, necessariamente, tra i pareri previsti per legge anche quello della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Infatti, il parere della competente Soprintendenza, come disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vincolante e, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, per effetto dello stesso comma 3 dell'art. 54, non può più rendersi all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica, cui il Soprintendente competente per il territorio è membro di diritto."
La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'urbanistica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI