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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE, 24 marzo 2021

G.U.U.E. 25 marzo 2021, n. L 104

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/1064)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 aprile 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e per il materiale germinale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione al riguardo.

2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo norme dettagliate per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova.

3) Al fine di garantire l'applicazione uniforme nell'Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, è opportuno adottare determinate norme mediante il presente regolamento.

4) Gli articoli 112, 113 e 115 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono l'obbligo per gli operatori che detengono animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina di trasmettere le informazioni relative ai loro animali alle basi dati informatizzate istituite a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento. Al fine di garantire che tutti gli aggiornamenti siano trasmessi regolarmente a tali basi dati, è necessario specificare nel presente regolamento i termini per la trasmissione di dette informazioni.

5) Dopo la loro trasmissione, le informazioni trasmesse dagli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini dovrebbero inoltre essere accessibili a tali operatori per quanto riguarda i rispettivi animali e stabilimenti. E' pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme per l'accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate istituite ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

6) Inoltre, al fine di garantire che le basi dati siano di qualità comparabile in tutta l'Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca anche altri dettagli tecnici e operativi e formati delle basi dati informatizzate per i bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti.

7) Alle condizioni di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, lo scambio di dati elettronici tra Stati membri può sostituire il rilascio dei documenti di identificazione dei bovini in caso di movimento di tali animali tra Stati membri. Il protocollo BOVEX, istituito dalla Commissione, è destinato allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini. La Commissione dovrebbe riconoscere la piena operatività di tali scambi di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri a norma di tale protocollo.

8) Mentre i mezzi di identificazione da utilizzare per varie specie di animali terrestri, in particolare bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi detenuti, sono determinati dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, le specifiche tecniche relative a tali mezzi di identificazione dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.

9) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce prescrizioni per l'identificazione elettronica dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti. Tali identificatori elettronici dovrebbero essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli animali sono detenuti. Al fine di garantire la leggibilità di tali identificatori elettronici in caso di movimento degli animali tra Stati membri, è opportuno stabilire nel presente regolamento le norme e le condizioni alle quali l'autorità competente può approvare tali identificatori elettronici. Tali approvazioni dovrebbero inoltre tenere conto delle pertinenti norme ISO/IEC.

10) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'identificazione e della tracciabilità in tutta l'Unione, è opportuno fissare nel presente regolamento i termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai camelidi, ai cervidi e agli psittacidi detenuti.

11) Fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell'Unione in materia di tracciabilità comprendono varie esenzioni dall'utilizzo del sistema di identificazione e registrazione per quanto riguarda alcune categorie di animali, come gli animali allevati in condizioni estensive. E' opportuno riesaminare tali norme e applicare un approccio equilibrato e armonizzato alle esenzioni dall'utilizzo del sistema di identificazione e registrazione, tenendo conto, da un lato, dei rischi pertinenti e, dall'altro, della proporzionalità e dell'efficienza delle misure. E' pertanto opportuno che nel presente regolamento siano stabilite nuove norme che rispecchino tale approccio.

12) E' essenziale garantire in qualsiasi momento la piena tracciabilità dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti ed evitare qualsiasi operazione che possa comprometterla. Le operazioni di rimozione, modifica e sostituzione dei mezzi di identificazione potrebbero compromettere la tracciabilità. Tali operazioni devono pertanto essere effettuate solo previa concessione agli operatori di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Talune disposizioni in materia di rimozione, modifica e sostituzione sono contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/2035. Disposizioni aggiuntive per tali operazioni sono necessarie per affrontare aspetti specifici, tra cui i termini per tali operazioni, e dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.

13) Al fine di garantire una transizione fluida verso il nuovo quadro giuridico, gli operatori degli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (4) e alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio (5), nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva, per un periodo transitorio non superiore a due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

14) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019).

(3)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000).

(4)

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004).

(5)

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008).

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1064)

Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri (1) concernenti:

1. i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;

2. l'accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;

3. le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;

4. le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

5. le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;

6. i termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell'Unione o dopo l'ingresso nell'Unione di tali animali;

7. la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

8. la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;

9. le misure transitorie relative all'approvazione dei mezzi di identificazione.

(1)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

CAPO 2

BASI DATI INFORMATIZZATE

Art. 3

Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

1. Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all'articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all'articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi.

2. Nel caso delle nascite, nel determinare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, gli Stati membri possono utilizzare la data in cui i mezzi di identificazione sono applicati all'animale come data di inizio per il termine in questione, a condizione che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale data e la data di nascita dell'animale.

3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può prorogare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni sui movimenti di cui al paragrafo 1 fino a 14 giorni dopo i movimenti di bovini all'interno dello stesso Stato membro dagli stabilimenti di origine a stabilimenti di pascolo registrati situati in zone di montagna per il pascolo. L'autorità competente può decidere di accettare dagli operatori di stabilimenti di pascolo registrati elenchi dei bovini oggetto di movimenti verso tali stabilimenti. Tali elenchi contengono:

a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di pascolo registrato;

b) il codice di identificazione degli animali;

c) il numero di registrazione unico dello stabilimento di origine;

d) la data di arrivo degli animali nello stabilimento di pascolo registrato;

e) la data stimata di partenza degli animali dallo stabilimento di pascolo registrato.

Art. 4

Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini abbiano accesso, a richiesta e gratuitamente, almeno unicamente per consultazione, a un minimo di informazioni relative ai loro stabilimenti contenute nelle basi dati informatizzate di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 5

Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri provvedono affinché le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 siano organizzate in modo tale che le informazioni in esse registrate possano essere scambiate tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato indicato nella terza colonna della tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.

Art. 6

Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 continuino a funzionare in caso di potenziali problemi. Tali misure garantiscono altresì la sicurezza, l'integrità e l'autenticità delle informazioni registrate in tali basi dati.

Art. 7

Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

1. Allorché gli Stati membri scambiano per via elettronica con altri Stati membri i dati del documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all'articolo 44, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali dati sono scambiati nel formato XSD (XML Schema Definition) messo a disposizione dell'autorità competente dalla Commissione.

2. L'autorità competente dello Stato membro di origine dei bovini detenuti destinati a essere spostati provvede affinché i dati del documento di identificazione siano trasmessi per via elettronica allo Stato membro di destinazione prima della partenza degli animali e affinché ogni trasmissione sia provvista di una marcatura temporale.

Art. 8

Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

1. Gli Stati membri che scambiano per via elettronica dati dei documenti di identificazione tramite un sistema istituito dalla Commissione e concepito per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati relativi ai bovini detenuti sono riconosciuti come dotati di un sistema avente piena operatività.

2. La Commissione redige e rende pubblico sul suo sito web l'elenco degli Stati membri che scambiano dati dei documenti di identificazione tramite tale sistema.

CAPO 3

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

Art. 9

Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

1. L'autorità competente approva l'uso dei marchi auricolari convenzionali o delle fasce per pastorale convenzionali di cui all'allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

2. L'autorità competente approva l'uso dei tatuaggi di cui all'allegato III, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli ovini, dei caprini, dei suini e dei cervidi detenuti, come previsto all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato, solo se tali tatuaggi garantiscono una marcatura indelebile e una corretta lettura.

3. L'autorità competente approva l'uso degli identificatori elettronici di cui all'allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 2, del presente regolamento. Gli identificatori elettronici di cui all'allegato III, lettere c) e f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono soddisfare inoltre le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, l'autorità competente può approvare l'uso di marchi auricolari elettronici come mezzi di identificazione dei suini detenuti se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:

a) dello stabilimento di nascita degli animali, oppure

b) dell'ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel caso in cui tali animali siano spostati in uno stabilimento al di fuori di tale filiera di approvvigionamento.

Art. 10

Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti

1. Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché:

a) l'anello applicato alla zampa di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 soddisfi le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento;

b) il tatuaggio di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 assicuri una marcatura indelebile e una corretta lettura.

2. L'autorità competente approva l'uso dei transponder iniettabili di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 2, punto 2, del presente regolamento.

Art. 11

Norme operative per l'approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

1. Allorché rilascia l'approvazione degli identificatori elettronici di cui all'allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per i bovini, gli ovini, i caprini, i suini, i camelidi, i cervidi e gli psittacidi detenuti, l'autorità competente si accerta che i fabbricanti degli identificatori elettronici abbiano dimostrato che le prove di conformità e di performance di cui all'allegato II, parte 2, punto 4, del presente regolamento sono state effettuate in centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

2. Allorché rilascia l'approvazione degli identificatori elettronici di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può esigere che i fabbricanti degli identificatori elettronici eseguano prove supplementari di robustezza e durata al fine di garantirne la funzionalità nelle specifiche condizioni geografiche o climatiche dello Stato membro interessato, conformemente alle norme stabilite da tale Stato membro.

Art. 12

Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1064)

Il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti è configurato come segue:

a) il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:

i) codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere "EL", e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice a due lettere "XI", oppure

ii) codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1, ad eccezione del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice numerico "899";

b) il secondo elemento del codice di identificazione è un codice unico per ciascun animale di non più di 12 caratteri numerici.

Art. 13

Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti

1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai bovini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a 20 giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l'applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare fino a nove mesi il termine massimo di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a) gli animali:

i) sono allevati in condizioni estensive, con vitelli non separati dalle madri;

ii) non sono abituati a contatti regolari con l'uomo;

b) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;

c) la proroga non compromette la tracciabilità degli animali.

Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione di cui al primo comma a specifiche regioni geografiche o a determinate specie o razze di bovini detenuti.

4. Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 14

Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti

1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati agli ovini e ai caprini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.

2. Gli operatori provvedono affinché nessuno degli ovini o dei caprini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 15

Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti

1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai suini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.

2. Gli operatori provvedono affinché nessuno dei suini detenuti lasci lo stabilimento di nascita o esca dalla filiera di approvvigionamento senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all'articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 16

Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti

1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati ai camelidi e ai cervidi detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.

2. Gli operatori provvedono affinché nessuno dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di nascita, o lo stabilimento di primo ingresso se tali animali sono stati spostati in tale stabilimento dall"habitat in cui vivevano come animali selvatici, senza che a tali animali siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

3. L'autorità competente può esentare gli operatori che detengono renne dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che l'esenzione non comprometta la tracciabilità degli animali.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare gli operatori che detengono cervidi dagli obblighi di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a) gli animali:

i) sono allevati in condizioni estensive;

ii) non sono abituati a contatti regolari con l'uomo;

b) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;

c) l'esenzione non compromette la tracciabilità degli animali.

Art. 17

Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell'Unione

1. Dopo l'ingresso nell'Unione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e in caso di permanenza di tali animali nell'Unione, gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati a tali animali entro 20 giorni dal loro arrivo nello stabilimento di primo ingresso.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di primo ingresso possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l'applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.

3. Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di primo ingresso senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all'articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Art. 18

Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

L'autorità competente può autorizzare gli operatori a rimuovere o modificare i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la rimozione o la modifica non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l'identificazione individuale degli animali rimanga possibile.

Art. 19

Sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e termini per tali operazioni

1. L'autorità competente può autorizzare gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la sostituzione non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l'identificazione individuale degli animali rimanga possibile.

2. La sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nei seguenti casi:

a) qualora gli animali siano stati identificati tramite due mezzi di identificazione e uno di tali mezzi di identificazione sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato e continui a coincidere con il codice sul restante mezzo di identificazione;

b) qualora gli animali siano stati identificati tramite uno o due mezzi di identificazione recanti il codice di identificazione degli animali e tali mezzi di identificazione siano diventati illeggibili o siano stati smarriti, a condizione che resti possibile determinare con ragionevole certezza il codice di identificazione degli animali e che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato;

c) qualora gli ovini, i caprini o i suini detenuti siano stati identificati tramite un mezzo di identificazione recante il numero di registrazione unico di uno stabilimento e tale mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che rimanga possibile determinare con ragionevole certezza lo stabilimento di nascita degli animali o, a seconda dei casi, l'ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento e che i mezzi di identificazione sostitutivi rechino il numero di registrazione unico di tale stabilimento o, a seconda dei casi, dell'ultimo stabilimento;

d) nel caso degli ovini e dei caprini detenuti, può essere autorizzata la sostituzione dei mezzi di identificazione di cui alle lettere a) e b) con nuovi mezzi di identificazione recanti un nuovo codice di identificazione, a condizione che la tracciabilità non sia compromessa.

3. La sostituzione dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 è effettuata quanto prima possibile e prima della scadenza di un termine massimo, da stabilire a cura dello Stato membro la cui autorità competente ha autorizzato gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione, e prima che gli animali siano spostati in un altro stabilimento.

4. Nel caso in cui il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti figurante sui mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 non possa essere riprodotto su un identificatore elettronico a causa di limitazioni tecniche, l'autorità competente consente l'applicazione a tali animali di un nuovo identificatore elettronico recante un nuovo codice di identificazione solo se entrambi i codici di identificazione sono registrati nelle basi dati informatizzate di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Misure transitorie relative all'approvazione dei mezzi di identificazione

In deroga agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, per un periodo transitorio che termina il 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva.

Art. 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Specifiche tecniche relative ai formati delle informazioni nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Tipo di informazione Descrizione Formato
Codice di identificazione dell'animale Codice paese

Una delle seguenti opzioni:

codice alfabetico: codice ISO 3166-1 alpha-2 [1]

codice numerico: codice numerico ISO 3166-1

Codice unico per ciascun animale 12 caratteri numerici
Identificatore elettronico (facoltativo)   

Una delle seguenti opzioni:

- marchio auricolare elettronico

- bolo ruminale

- transponder iniettabile

- fascia per pastorale elettronica

Numero di registrazione unico dello stabilimento    Codice paese seguito da 12 caratteri alfanumerici
Nome dell'operatore dello stabilimento    140 caratteri alfanumerici
Indirizzo dell'operatore dello stabilimento Via e numero civico 140 caratteri alfanumerici
Codice postale 10 caratteri alfanumerici
Città 35 caratteri alfanumerici
Data    Data (AAAA-MM-GG)
Numero totale di animali    15 caratteri numerici

.

________________

[1] Ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL».

ALLEGATO II

PARTE 1

Specifiche tecniche relative ai mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti 

1. I mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), f) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti sono:

a) non riutilizzabili;

b) di materiale non degradabile;

c) a prova di manomissione;

d) di facile lettura per tutta la vita degli animali;

e) concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli animali senza essere dannosi per loro;

f) facilmente rimuovibili dalla catena alimentare. 

2. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 devono recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, uno dei seguenti:

a) il primo e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all'articolo 12,

b) il numero di registrazione unico dello stabilimento degli animali di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, oppure

c) il codice di identificazione alfanumerico di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035

3. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 possono contenere altre informazioni, se autorizzate dall'autorità competente e a condizione che i mezzi di identificazione soddisfino i requisiti di cui al punto 2.

PARTE 2

Specifiche tecniche relative agli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti 

1. Gli identificatori elettronici di cui all'allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 recano il primo elemento del codice di identificazione degli animali nella forma del codice paese a tre cifre e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all'articolo 12. 

2. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono:

a) transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e sono conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785 e

b) leggibili da dispositivi conformi alla norma ISO 11785 e in grado di leggere trasponder HDX e FDX-B. 

3. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono leggibili a una distanza minima di lettura come segue:

a) per i bovini detenuti:

i) 12 centimetri, per i marchi auricolari allorché sono letti con un lettore portatile;

ii) 15 centimetri, per i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;

iii) 25 centimetri, per i boli ruminali allorché sono letti con un lettore portatile;

iv) 80 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso;

b) per gli ovini e i caprini detenuti:

i) 12 centimetri, per i marchi auricolari e le fasce per pastorale allorché sono letti con un lettore portatile;

ii) 20 centimetri, per i boli ruminali e i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;

iii) 50 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso.

 4. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:

a) la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1 e

b) la prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente al metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.