
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1064 DELLA COMMISSIONE, 28 giugno 2021
G.U.U.E. 29 giugno 2021, n. L 229
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 2 luglio 2021
Applicabile dal: 2 luglio 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La parte IV, titolo I, capi 1 e 2, di tale regolamento stabilisce le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo le norme relative agli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. La parte III di tale regolamento delegato contiene norme relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti e, più specificamente nei titoli I e II, stabilisce norme relative alla tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti.
3) Al fine di garantire l'applicazione uniforme nell'Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione (3) sono stabilite norme di attuazione relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
4) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Di conseguenza le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Per motivi di chiarezza è opportuno fare riferimento all'accordo di recesso nell'articolo 1 del suddetto regolamento di esecuzione.
5) L'articolo 12, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 stabilisce inoltre norme relative alla configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti. Il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di codice a due lettere conformemente alla norma 3166-1 alpha-2 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), ad eccezione della Grecia, per la quale deve essere utilizzato il codice a due lettere «EL», oppure di codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1. Poiché le norme ISO di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/520 non prevedono suddivisioni per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno modificare tale regolamento in modo da stabilire il codice paese che dovrebbe costituire il primo elemento del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti identificati in tale regione del Regno Unito.
6) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (4), in cui figura la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, stabilisce che «XI» sia il codice a due lettere da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione. E' pertanto opportuno fare riferimento a tale codice nell'articolo 12, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
7) Non è stato inoltre definito un corrispondente codice a tre cifre da utilizzare quando occorre distinguere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il codice a tre cifre «899» non è assegnato nell'ambito del codice numerico della norma ISO 3166-1. E' pertanto opportuno fare riferimento a tale codice nell'articolo 12, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520.
9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (GU L 104 del 25.3.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 è così modificato:
1) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri [*1] concernenti:
__________
[*1] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;"
2) all'articolo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:
i) codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere "EL", e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice a due lettere "XI", oppure
ii) codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1, ad eccezione del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice numerico "899";».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN