
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE EX OCDPC 630/2020
CIRCOLARE 10 gennaio 2021, n. 1
Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell'8 gennaio 2021 e n. 7 del 9 gennaio 2021 recanti "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 nel territorio della Regione Siciliana - Chiarimenti -.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti inerenti le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in epigrafe.
Sono equiparati allo status di pendolari di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 2021:
- gli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto.
Con riferimento ai territori dichiarati "zona rossa" con Ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2021, fino alla data del 31 gennaio 2021, si chiarisce quanto segue.
1. - Le attività degli uffici pubblici (art. 1, co. 1, lett. d)), possono continuare ad essere svolte secondo le modalità da remoto e di lavoro "agile". Sono escluse dalla sospensione dell'attività degli uffici pubblici i servizi essenziali e di pubblica utilità per come individuati dalla normativa di cui alla legge n. 146/1990 e ss.mm.ii. che continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni governative e ministeriali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
2. - L'attività degli uffici giudiziari e l'esercizio della giurisdizione sono riconducibili alla definizione ordinaria di servizio essenziale e di pubblica utilità di cui alla L. n. 146/1990 (art. 1, co. 2, lett. a)) e, pertanto, continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni governative e ministeriali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
3. - L'attività dei cantieri edili prosegue secondo le disposizioni di cui all'allegato 13 al D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Il preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore
Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia
COCINA