
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 8 gennaio 2021, n. 5
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2
Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio della Regione siciliana. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020 [N.d.R. recte: n. 54 dell'1 novembre 2020], n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020 n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021 e nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 - Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera "a", del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui "per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;
Vista la nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale secondo cui "le attività didattiche in presenza, presso gli istituti scolastici superiori della Sicilia sono sospese fino al 31 gennaio 2021, con successivo accesso, dal 1 febbraio 2021, del 50% dell'utenza studentesca" al fine di "mitigare la mobilità generale e di contenere il rischio di assembramento nelle fasi antecedenti e successive l'accesso e l'uscita dai predetti istituti scolastici, in coincidenza con l'attuale fase di recrudescenza epidemica". Inoltre, è specificata "la sospensione delle attività didattiche in presenza, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado, è limitata al periodo 11-16 gennaio 2021, con successivo accesso al 100% dell'utenza studentesca a decorrere dal 18.01.2021. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell'infanzia. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle più generali misure di contenimento della pandemia in corso. ... Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in "zona rossa", di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali";
Vista la relazione del Comitato tecnico scientifico della Regione Siciliana secondo cui, a fare data dal mese di gennaio, "si può notare un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36,25% (da fonte dato aggregato Ministero salute) e la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti", nonché "la stima di Rt al 22/12/2020 è risalito a 1.04 ... ed è in costante crescita da alcune settimane dopo essere sceso a 0.63 nel mese di novembre ... Nell'ultimo mese, il tasso di positività si è arrestato tra il 10% ed il 18%, e rilevando per il 4 gennaio il valore più alto registrato di 18.3% e il valore al 6 gennaio 2021 del 16,6%";
Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";
Ordina:
Efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020
1. Nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.
Ulteriori misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione
1. I soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione Siciliana sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.
Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.
2. Qualora la persona che fa rientro nell'Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procedere secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020.
3. L'Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l'adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.
Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale
1. Per limitare le occasioni di assembramento, fermi gli obblighi già previsti al fine di contenere la diffusione del virus, i titolari e/o responsabili degli esercizi commerciali devono altresì: 1) esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, secondo i protocolli e le linee guida vigenti; 2) comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo degli utenti ospitabili; 3) nei centri commerciali plurinegozio munirsi di strumenti "contapersone" agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti.
2. I titolari degli esercizi commerciali destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l'Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l'effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.
Attività scolastiche e universitarie
1. Fino al 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.
2. Fino al 16 gennaio 2021 compreso per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria l'attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.
3. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell'infanzia.
4. Il Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della Salute effettua il monitoraggio sull'andamento della diffusione del contagio nel periodo temporale intercorrente tra l'11 gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021 e, all'esito, individua i territori comunali in cui la didattica a distanza è eventualmente prorogata fino al 31 gennaio 2021 per la scuola di primo grado e per la scuola primaria.
5. I Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali.
6. Con provvedimento del Coordinamento dei rettori delle università siciliane è possibile, fino al 31 gennaio 2021, sospendere la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e le ulteriori disposizioni vigenti per la frequenza di presenza dei corsi di formazione specifica in medicina generale, delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Misure comunali di contenimento
1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, nonché consentire agli esercizi commerciali l'orario continuato, ovvero adottare ulteriori misure per regolamentare durante il periodo dei saldi stagionali l'accesso agli esercizi commerciali.
2. Per le attività e le limitazioni di cui all'articolo che precede, i Sindaci possono attivare le associazioni di volontariato e, di concerto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedere che le Forze di pubblica sicurezza possano prevedere il presidio degli accessi alle zone commerciali maggiormente suscettibili di assembramento.
Disposizioni finali
1. La presente Ordinanza, con efficacia dal 10 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3 Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 8 gennaio 2021.
MUSUMECI