
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 1 aprile 2021, n. 45/Gab
- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 23 aprile 2021, n. 18
Autorizzazione relativa alle attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto dei prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali.
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE
VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On. le Avv. Salvatore Cordaro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
VISTA la nota prot. n. 17479 del 23/03/2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha conferito incarico temporaneo di Dirigente Reggente del Servizio 1 al Dott. Salvatore Anzà;
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e in particolare l'art. 16 (Operazioni portuali) che al comma 1 definisce "Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione." e al comma 2 "Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali ...";
VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 [N.d.R. recte: legge 22/02/1994, n. 146] "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), "Norme in materia ambientale" - parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ed in particolare:
- l'articolo 267 comma 1 del sopra citato D. Lgs. 152/2006 che include nel campo di applicazione del titolo I alla parte V le "attività che producono emissioni in atmosfera";
- l'articolo 268 comma 1 lettera o) che definisce autorità competente "la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo";
- l'articolo 269 comma 4 lettera c) secondo cui l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271, "per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- l'articolo 271 - valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, che stabilisce "I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo";
- l'articolo 272 - impianti e attività in deroga, il quale al comma 2 prevede che "L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate." ... "Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta.";
VISTO l'allegato V parte I della parte quinta del D. Lgs. 152/2006 - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, e in particolare il punto 3 che disciplina il trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti;
VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268/2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D. Lgs. n. 155/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 183 del 15/11/2017 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
VISTA la legge regionale n. 6 del 03/05/2001 competenze in materia ambientale dell'ARTA;
VISTO l'art. 272-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita "[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]" e che tali autorizzazioni possono anche prevedere "[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.";
VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
PRESO ATTO che il D.A. n. 74/Gab del 08/05/2009, con il quale sono state approvate le linee-guida che costituiscono atto di indirizzo per l'adozione, da parte delle Province Regionali, delle autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'art. 10 del D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, per le attività trasferite dalla Regione Siciliana alle Province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, non ha ricompreso le attività di movimentazione, carico e scarico, trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali;
RITENUTO di dovere adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'autorizzazione di carattere generale relativa alle sopra citate attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali;
A TERMINE delle vigenti disposizioni,
Decreta:
Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'autorizzazione di carattere generale relativa alle sopra citate attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali.
Il gestore dell'attività di cui all'art. 1 del presente decreto deve presentare, almeno quarantacinque giorni prima dell'avvio delle attività, istanza di adesione all'autorizzazione generale al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, utilizzando esclusivamente lo schema corredato di tutto quanto previsto nei modelli allegati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:
MOD 00 - Istanza di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
MOD 01 - Informazioni generali;
MOD 02 - Relazione tecnica;
MOD 03 - Prescrizioni per le operazioni di carico, scarico e movimentazione e trasporto di materiale polverulento alla rinfusa all'interno dei porti.
Una copia dell'istanza e della documentazione, vidimata dall'Autorità Competente sarà restituita al gestore e dovrà essere tenuta presso l'impianto per gli eventuali controlli.
Le prescrizioni di carattere tecnico e gestionale per la limitazione delle emissioni diffuse e la periodicità dei controlli per le attività di cui all'art. 1, il rispetto dei quali è presupposto indispensabile per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera, sono riportati nei summenzionati modelli allegati.
Ogni eventuale modifica non sostanziale deve essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e in assenza di riscontro entro 60 giorni successivi alla comunicazione la ditta può procedere all'esecuzione della stessa.
Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Il gestore deve comunicare, di volta in volta e con congruo anticipo, agli organi di controllo (ARPA - UOC Attività Produttive, Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali territorialmente competenti) la data di avvio delle operazioni portuali di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti.
N.d.R.: La numerazione dell'articolo annotato risulta così pubblicata nel sito dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, avvalendosi della figura del Chimico di porto per gli accertamenti di cui al DM 22/07/1991 e al DD 1340/2010.
La non osservanza delle prescrizioni autorizzatorie comporterà l'applicazione dell'articolo 278, delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.L.vo n. 152/06.
Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.
Palermo, 1 aprile 2021
L'Assessore
SALVATORE CORDARO