
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/619 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2021
G.U.U.E. 16 aprile 2021, n. L 131
Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 aprile 2021
Applicabile dal: 21 aprile 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'articolo 162, paragrafo 5, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 213, paragrafo 2, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, l'articolo 126, paragrafo 3, e l'articolo 134, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
1) I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) e (UE) 2021/403 (5) della Commissione stabiliscono i modelli dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali che devono accompagnare i movimenti all'interno dell'Unione e l'ingresso nell'Unione di partite di animali e merci.
2) Al fine di agevolare la transizione verso l'utilizzo dei nuovi certificati sanitari e sanitari/ufficiali per i movimenti di partite all'interno dell'Unione e tra Stati membri, nonché di consentire l'adeguata formazione degli operatori e del personale delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima della data di applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 prevede un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (7). Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l'utilizzo di tali certificati.
4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 abroga il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (8) a decorrere dal 21 aprile 2021. Tale regolamento stabilisce il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di partite di animali e merci. Il suddetto regolamento garantisce inoltre la compatibilità del modello armonizzato di certificato con il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) e agevola il sistema di certificazione e notifica dei movimenti intraunionali di tali partite. Per consentire che nel sistema Traces possano ancora essere utilizzati i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima del 21 aprile 2021, è opportuno modificare la data di abrogazione di tale regolamento in considerazione della fine dei periodi transitori di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403, come modificati dal presente regolamento.
5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 prevede un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (9). Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l'utilizzo di tali certificati.
6) Per agevolare l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008.
7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 prevede un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 (10) e (UE) n. 206/2010 (11) della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 (12) e (UE) 2018/659 (13) della Commissione, alle decisioni 2006/168/CE (14) e 2010/472/UE (15) della Commissione, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) e (UE) 2019/294 (18) della Commissione. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l'utilizzo di tali certificati.
8) Per agevolare l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente alle direttive 64/432/CEE (19), 88/407/CEE (20), 89/556/CEE (21), 90/429/CEE (22), 91/68/CEE (23), 92/65/CEE (24), 2009/156/CE (25) e 2009/158/CE (26) del Consiglio, come pure conformemente alla decisione 2010/470/UE (27) della Commissione.
9) Dato che i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004).
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008).
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008).
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018).
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006).
Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010.
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011).
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019).
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964).
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988).
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989).
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990).
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991).
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992).
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010).
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009).
Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010).
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
L'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Disposizioni transitorie
1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 21 agosto 2021.
2. Il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 è ammesso per i movimenti all'interno dell'Unione fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati e nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.».
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236
L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Disposizioni transitorie
1. L'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
2. I movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.».
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403
L'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Disposizioni transitorie
1. L'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti, regolamenti di esecuzione, decisioni e decisioni di esecuzione prima del 21 agosto 2021.
2. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di ungulati accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 64/432/CEE [*1], 91/68/CEE [*2], 92/65/CEE e 2009/156/CE [*3] del Consiglio sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio [*4] sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
4. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di bovini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
5. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
6. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di suini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alla direttiva 90/429/CEE e alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
7. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di equini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
8. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di api accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
9. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
10. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.
__________
[*1] Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964).
[*2] Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991).
[*3] Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010).
[*4] Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009).».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN