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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

DECISIONE (UE, Euratom) 2021/625 DELLA COMMISSIONE, 14 aprile 2021

G.U.U.E. 16 aprile 2021, n. L 131

Decisione relativa all'istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2021/857)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 14 aprile 2021

Entrata in vigore il: 17 aprile 2021

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1),

considerando quanto segue:

1) Per contribuire a far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (2) ha conferito alla Commissione il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Conformemente al regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (3) tali prestiti sono destinati a finanziare la ripresa dopo la crisi COVID-19. L'Unione fornirà sostegno finanziario rimborsabile e non rimborsabile nell'ambito di diversi programmi e, in particolare, sosterrà gli investimenti pubblici e le riforme nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2) La Commissione è già autorizzata ad agire in qualità di mutuatario per conto dell'Unione sui mercati dei capitali allo scopo di finanziare prestiti per l'assistenza finanziaria concessa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (5), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (6) e delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma, in particolare, del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7), della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) come anche del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (9).

3) La Commissione è inoltre abilitata dalla decisione 77/270/Euratom del Consiglio (10) a contrarre prestiti sui mercati dei capitali a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per finanziare determinati progetti di investimento nel settore dell'energia nucleare negli Stati membri e in alcuni paesi terzi dell'Europa centrale e orientale.

4) Conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le disposizioni del titolo X del medesimo regolamento relative all'assistenza finanziaria hanno iniziato ad applicarsi il 1° gennaio 2021.

5) Il ricorso ai mercati dei capitali avrà luogo su vasta scala, con emissioni assai frequenti. Poiché la capacità di assorbimento dei mercati dei capitali è limitata, occorre flessibilità nell'organizzazione delle operazioni di finanziamento. Alla luce di quanto precede, è necessario che la Commissione rafforzi la propria capacità di avvalersi di una rete di enti creditizi capace e qualificata per il collocamento di titoli di debito sul mercato primario, per la promozione di tali collocamenti e, se del caso, per la fornitura di servizi finanziari pertinenti, come la fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato.

6) Gli operatori principali ammessi a far parte della rete hanno il diritto di partecipare alle aste condotte dalla Commissione per l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali. La definizione dei criteri di idoneità si basa sull'esperienza acquisita nella selezione degli enti creditizi nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria esistenti. Essa si basa inoltre sulle migliori pratiche degli emittenti sovrani e sovranazionali.

7) Per garantire uno svolgimento agevole ed efficiente delle attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito, è opportuno che le disposizioni relative alla rete di operatori principali si applichino a tutte le attività di assunzione di prestiti della Commissione.

8) Gli enti creditizi dovrebbero avere il diritto di far parte della rete di operatori principali se soddisfano i criteri di idoneità. Tali criteri mirano a garantire l'esercizio efficiente della funzione di operatore principale, in particolare la buona esecuzione delle operazioni di mercato e il rispetto degli impegni di sottoscrizione. A tale riguardo, è fondamentale che gli operatori principali idonei dimostrino di possedere una solida struttura organizzativa, capacità professionali e di gestione e una significativa attività di mercato nella sottoscrizione delle emissioni di obbligazioni sovrane e sovranazionali e che dimostrino di rispettare il quadro normativo pertinente, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali dell'Unione (11) e la relativa vigilanza (12). Nel rispetto del principio di trasparenza, tali criteri e le decisioni di ammissione di un ente creditizio come operatore principale dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9) L'appartenenza alle reti di operatori principali gestite da uno Stato membro o da un emittente sovranazionale conferisce all'ente creditizio il diritto di partecipare alle aste pubbliche del debito di tale emittente. La partecipazione regolare e attiva a procedure d'asta di emittenti sovrani o sovranazionali è una dimostrazione attendibile di esperienza nelle operazioni di gestione del debito pubblico. L'idoneità a far parte della rete di operatori principali dell'Unione dovrebbe pertanto essere subordinata all'appartenenza ad almeno una rete di operatori principali di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo o a un meccanismo di negoziazione su mercati primari.

10) Gli operatori principali ammessi a far parte della rete di operatori principali dovrebbero essere autorizzati a portare il titolo di «Membro della rete di operatori principali dell'Unione europea» e a partecipare a tutte le aste di titoli di debito dell'Unione e di Euratom. Tali operatori dovrebbero acquistare una percentuale media ponderata minima dei volumi messi all'asta e rispettare determinati obblighi di comunicazione.

11) Gli operatori principali dovrebbero inoltre rispettare le condizioni generali che disciplinano la partecipazione alla rete di operatori principali, in particolare per quanto riguarda i diritti, gli impegni e gli obblighi dei membri della rete di operatori principali, la revisione annuale, gli obblighi di comunicazione, nonché le norme relative ai controlli, alla sospensione dell'appartenenza, all'esclusione dalla rete di operatori principali e alla possibilità di ritirarsi da quest'ultima.

12) L'emissione di titoli di debito nell'ambito dei programmi di assunzione di prestiti di cui ai considerando 3 e 4 è effettuata, oltre che mediante aste, anche tramite sindacazione o collocamenti privati. A tale riguardo, gli enti creditizi che soddisfano le condizioni di idoneità stabilite per le operazioni sindacate e i collocamenti privati sono nominati dalla Commissione ai fini di ciascuna operazione di assunzione di prestiti.

13) I membri della rete di operatori principali che acquistano una percentuale media ponderata dei volumi messi all'asta superiore a quella richiesta per far parte della rete stessa e che detengono una quota di mercato secondario sufficiente in titoli di debito dell'Unione e di Euratom dovrebbero poter fungere da capofila e da capofila associato nelle operazioni sindacate. Questo gruppo di operatori dovrebbe inoltre impegnarsi a promuovere la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom attraverso un'attività di supporto agli scambi, a fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione e a promuovere le emissioni dell'Unione e di Euratom presso gli investitori.

14) I compiti connessi ai ruoli di capofila e di capofila associato dovrebbero essere considerati servizi finanziari ai sensi del dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La nomina di operatori principali idonei quali membri del sindacato per un'operazione di emissione specifica dovrebbe pertanto basarsi su una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale procedura dovrebbe comprendere l'invio di una richiesta di proposte agli operatori idonei e la valutazione delle proposte ricevute da parte della Commissione.

15) Poiché si prevede che la Commissione faccia ricorso ai mercati dei capitali con notevole frequenza, è necessario istituire un meccanismo agevole, rapido ed efficiente per nominare le banche come capofila e capofila associato per le operazioni sindacate. Occorre pertanto garantire una base equa e trasparente per limitare la richiesta di proposte a un sottogruppo di operatori principali idonei a partecipare ai sindacati. Questa selezione aggiuntiva serve a bilanciare la necessità di garantire la concorrenza nelle procedure di appalto dei servizi di supporto al sindacato con la necessità di efficienza nella preparazione delle operazioni sensibili al fattore tempo, come pure a evitare la duplicazione degli sforzi da parte degli operatori principali che presentano proposte per i mandati dei sindacati. Tale selezione delle banche dovrebbe basarsi su criteri qualitativi e quantitativi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Questo processo dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo di rotazione che garantisca pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori principali idonei.

16) Tenuto conto della necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per garantire che i membri della rete di operatori principali rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente decisione e altre disposizioni applicabili pertinenti, in particolare le condizioni generali. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe prendere parte, se del caso, a tale vigilanza.

17) Le attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito svolte tramite istituzioni pubbliche e piattaforme elettroniche non comportano la selezione di controparti finanziarie. Ad esse non dovrebbe pertanto applicarsi la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 193 del 30.7.2018.

(2)

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020).

(3)

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020).

(4)

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).

(5)

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010).

(6)

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002).

(7)

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009).

(8)

Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19 (GU L 165 del 27.5.2020).

(9)

Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19 (GU L 159 del 20.5.2020).

(10)

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977).

(11)

Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(12)

Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (GU L 141 del 14.5.2014) e il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce la rete di operatori principali e stabilisce i criteri di idoneità e le disposizioni procedurali per la selezione dei suoi membri, unitamente ai loro diritti e obblighi.

2. La presente decisione si applica a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione per conto dell'Unione e di Euratom nelle quali la Commissione seleziona controparti finanziarie private.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 2

Definizioni

(integrato e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/857)

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1) «asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d'asta su un mercato primario;

2) «programmi di assunzione di prestiti»: i programmi dell'Unione e di Euratom che comprendono attività di assunzione di prestiti su mercati finanziari, in particolare l'assistenza finanziaria decisa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010, del regolamento (CE) n. 332/2002, o delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 o della decisione (UE) 2020/701, come anche del regolamento (UE) 2020/672, del programma Euratom a norma della decisione 77/270/Euratom, e l'assunzione di prestiti in base all'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;

3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

3 bis) «imprese di investimento»: le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

4) «titoli di debito»: effetti passivi e/o strumenti finanziari a breve termine, quali i buoni del Tesoro e altri strumenti finanziari emessi dall'Unione e/o da Euratom;

5) «membri della rete di operatori principali»: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all'articolo 4 e compreso nell'elenco di cui all'articolo 11;

6) «emittente europeo sovranazionale»: la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, il fondo europeo di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti e la Banca nordica per gli investimenti;

7) «soggetto affiliato»: qualsiasi soggetto appartenente allo stesso gruppo, come definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/87/CE (3).

(1)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(2)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(3)

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 3

Istituzione della rete di operatori principali

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/857)

La rete di operatori principali dell'Unione ("rete di operatori principali") è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:

a) collocamento di titoli di debito su mercati primari dei capitali, in particolare mediante aste e operazioni sindacate;

b) promozione della liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom sui mercati finanziari;

c) fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione;

d) promozione e sviluppo del collocamento dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom.

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CAPO 2

APPARTENENZA ALLA RETE DI OPERATORI PRINCIPALI

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 4

Criteri di idoneità per l'appartenenza alla rete di operatori principali

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/857)

Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:

a) sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell'Unione o in un paese dello Spazio economico europeo;

b) sono soggetti alla vigilanza di un'autorità competente dell'Unione e sono autorizzati a esercitare l'attività propria di una delle seguenti tipologie:

i) un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o

ii) un'impresa di investimento autorizzata a esercitare l'assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e

c) sono membri idi una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti:

i) una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l'appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all'emissione di titoli di debito pubblico mediante aste;

ii) un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i).

(1)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

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Art. 5

Impegni

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/857)

I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti:

a) acquistare almeno la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all'asta dall'Unione o da Euratom su base semestrale in conformità all'allegato, parte A;

b) rispettare l'obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell'Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo. La qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all'operatore principale interessato. L'operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati;

c) presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell'Unione europea»;

d) assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti;

e) rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare:

i) gli operatori principali rispettano le norme di condotta e gli standard più elevati in relazione alle pratiche di mercato applicabili alle loro operazioni relative alle attività sul mercato del reddito fisso in EUR;

ii) la Commissione valuterà la condotta degli operatori principali nell'effettuazione di operazioni sindacate e altre operazioni di gestione del debito in termini di tempestività, neutralità di mercato, esecuzione ordinata ed efficiente;

iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un'autorità competente di uno Stato membro in riferimento all'attività svolta dall'operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii). Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo;

iv) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione se l'operatore stesso o uno dei soggetti a lui affiliati sono condannati in sede penale, anche per evasione fiscale, o sono colpiti da sanzioni amministrative o disciplinari o sono sospesi o espulsi da un'organizzazione di settore in qualsiasi Stato membro;

v) gli operatori principali e i soggetti loro affiliati applicano misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e unionali in vigore. Se un'autorità competente di uno Stato membro individua carenze in materia di antiriciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo o impone una sanzione in relazione a tali ambiti, gli operatori principali informano la Commissione immediatamente e riferiscono sulle misure correttive da essi adottate;

vi) gli operatori principali si assicurano di non concludere operazioni riguardanti i titoli di debito dell'Unione e di Euratom con la partecipazione di controparti costituite o stabilite in un paese compreso nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e presente nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, o che non rispetta effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale o sulle violazioni dei regimi sanzionatori convenute a livello dell'Unione o internazionale, in particolare le misure restrittive previste dall'articolo 215 TFUE.

f) trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione.

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Art. 6

Condizioni generali

1. Le condizioni generali si applicano a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione a titolo dei programmi di assunzione di prestiti a norma della presente decisione.

2. In conformità alla presente decisione, le condizioni generali:

a) stabiliscono i dettagli degli obblighi validi per la durata della partecipazione alla rete di operatori principali;

b) stabiliscono il contenuto della revisione annuale e la relativa procedura;

c) stabiliscono i dettagli degli obblighi di comunicazione;

d) stabiliscono le norme relative ai controlli;

e) stabiliscono i dettagli delle norme e procedure per la sospensione dell'appartenenza, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla rete di operatori principali; e

f) disciplinano la possibilità di ritirarsi dalla rete di operatori principali.

3. I termini sono calcolati come segue:

a) se un termine è espresso in giorni o mesi a partire da una certa data o un certo avvenimento, il giorno o il mese in cui cade detta data o si verifica detto avvenimento non è incluso in tale termine;

b) i termini espressi in giorni comprendono unicamente le giornate operative. Le giornate operative sono determinate in conformità al calendario lussemburghese delle festività (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

c) un termine espresso in mesi scade alla fine del giorno dell'ultimo mese corrispondente al giorno in cui è caduta la data o si è verificato l'evento a partire da cui è calcolato il termine;

d) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza non esiste nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

e) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino alla fine della prima giornata operativa successiva.

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Art. 7

Diritti dei membri della rete di operatori principali

I membri della rete di operatori principali hanno i diritti seguenti:

a) presentarsi con la qualifica di «membro della rete di operatori principali dell'Unione europea»;

b) partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell'Unione o di Euratom;

c) ricevere regolarmente e con cadenza almeno annuale un feedback sulle proprie prestazioni, in particolare in relazione alla posizione in classifica nelle aste e sui mercati secondari; tale feedback è basato sul processo di valutazione interna di cui all'articolo 11, i cui criteri obiettivi sono comunicati agli operatori principali;

d) fatto salvo il capo 3, essere ammissibili alle operazioni di gestione del debito, comprese le seguenti:

i) collocamenti privati;

ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite nell'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

iii) swap come definiti nell'allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (2);

e) dimettersi in qualsiasi momento dalla rete di operatori principali mediante comunicazione alla Commissione. Le dimissioni producono effetti dalla prima giornata operativa del secondo mese successivo alla data di comunicazione.

(1)

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

CAPO 3

MANDATI DI CAPOFILA E CAPOFILA ASSOCIATO PER OPERAZIONI SINDACATE

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 8

Criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate

I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila e capofila associato per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti:

a) aver acquistato almeno il 2,00 % dei volumi messi all'asta dall'Unione e da Euratom, come media ponderata delle tre ultime aste su base continuativa;

b) aver fornito prove, in base ai dati sulle transazioni comunicati a norma della presente decisione, di detenere una quota di mercato di almeno il 2,00 % dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom sui mercati secondari;

c) aver accettato le condizioni generali dei mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate, che possono figurare nelle condizioni generali; e

d) aver accettato il tariffario.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 9

Tariffario

Il tariffario di cui all'articolo 8, lettera d), si applica alle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito. Il tariffario stabilisce una remunerazione commisurata ai costi e ai rischi in capo agli operatori principali idonei per lo svolgimento di operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito dell'Unione e di Euratom, assicurando nel contempo all'Unione efficienza in termini di costo e tenendo presenti le specificità delle emissioni di debito dell'Unione, in particolare i volumi e le scadenze. Il tariffario figura in un allegato delle condizioni generali per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 10

Impegni aggiuntivi

I membri della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di idoneità di cui all'articolo 8 possono essere selezionati per ricevere mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate in base alla valutazione del loro impegno a eseguire una o più delle attività seguenti:

a) promuovere con la massima diligenza possibile la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom con attività di supporto agli scambi, contribuendo in tal modo alla formazione dei prezzi, all'efficienza del mercato secondario e allo svolgimento ordinato della negoziazione;

b) fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione al fine di progettare e attuare i programmi di assunzione di prestiti, e in particolare fornire consulenza prima della pubblicazione del programma di finanziamento e nel contesto della preparazione delle operazioni di gestione del debito a titolo dei programmi di assunzione di prestiti;

c) fornire alla Commissione informazioni regolari in materia di tendenze di mercato, analisi e ricerca sul funzionamento dei mercati del reddito fisso, in particolare per titoli sovrani, sovranazionali e di agenzie;

d) nel quadro della loro strategia commerciale, promuovere e sviluppare il collocamento di titoli di debito dell'Unione e di Euratom presso una comunità di investitori diversificata ed ampia.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 11

Selezione del sindacato

1. I sindacati sono selezionati a norma dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE) 2018/1046, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

2. La Commissione invia le richieste di proposte a un sottogruppo di membri idonei della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui agli articoli 8 e 10 per ricevere offerte di partecipazione come capofila o capofila associato.

3. La selezione del sottogruppo di operatori principali idonei cui è inviata la richiesta di proposte si basa su criteri qualitativi e quantitativi obiettivi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Tali criteri comprendono anche una valutazione dell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 10. La Commissione applica un criterio di rotazione per garantire che tutti i membri idonei della rete di operatori principali siano invitati regolarmente a rispondere a richieste di proposte.

4. Le offerte di cui al paragrafo 2 ricevute da membri idonei sono valutate in base a un insieme aggiuntivo di criteri qualitativi e quantitativi obiettivi e allo scopo di formare un sindacato che presenti la migliore combinazione possibile di soggetti per l'esecuzione ottimale di una data operazione.

5. I criteri per l'invio delle richieste di proposte e per la valutazione delle offerte ricevute sono comunicati al sottogruppo di membri della rete di operatori principali unitamente alla richiesta di proposte.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

CAPO 4

DOMANDA DI AMMISSIONE E ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI MEMBRI DELLA RETE DI OPERATORI PRINCIPALI E MONITORAGGIO

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 12

Domanda di ammissione ed elenco di operatori principali

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/857)

1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii), interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.

2. Le domande di ammissione alla rete di operatori principali comprendono prove della conformità agli articoli 4 e 5. A tale fine, la domanda di ammissione e i relativi allegati contengono informazioni dettagliate sulle prove e sulla documentazione di supporto da allegare.

3. Qualora la domanda di ammissione sia incompleta, o siano incomplete le informazioni o insufficienti i dati, il richiedente può essere invitato a fornire le necessarie informazioni aggiuntive. La mancata comunicazione delle necessarie informazioni aggiuntive entro una scadenza specificata comporta il respingimento della domanda di ammissione.

4. La presentazione di informazioni o documenti falsi, fuorvianti o non veritieri nel corso della procedura di presentazione della domanda comporta la non ammissione alla rete di operatori principali o, a seconda del caso, può comportare l'esclusione dalla rete di operatori principali in conformità all'articolo 15 della presente decisione.

5. Nel modulo di domanda ciascun operatore principale dichiara di accettare le condizioni generali, riconoscendone il carattere vincolante e impegnandosi a rispettarle.

6. La domanda di ammissione e le condizioni generali devono essere firmate e le condizioni generali anche siglate su ciascuna pagina da un rappresentante debitamente autorizzato dell'operatore principale che, in base alle norme applicabili della giurisdizione pertinente e ai documenti societari pertinenti, abbia il potere di vincolare l'operatore principale ai fini dell'esecuzione degli obblighi e delle attività previsti dalle condizioni generali. A tal fine in sede di presentazione del modulo di domanda è fornito un estratto del pertinente registro delle società.

7. Tutte le comunicazioni, gli avvisi o le informazioni relativi alla presente decisione e alle condizioni generali sono trasmessi al recapito per le notifiche eletto da ciascun operatore principale nel modulo di domanda e sono indirizzati alla persona ivi designata in qualità di coordinatore.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 13

Ammissione alla rete di operatori principali

1. La decisione sull'eventuale iscrizione del richiedente nell'elenco dei membri della rete di operatori principali è adottata al più tardi entro due mesi dalla presentazione della relativa domanda. Se un richiedente è invitato a presentare informazioni aggiuntive in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, il termine per la decisione che lo riguarda è sospeso fino alla data di presentazione delle informazioni aggiuntive in questione. Se il richiedente informa la Commissione di considerare la domanda completa, la decisione è adottata entro due mesi. La decisione è notificata al richiedente.

In caso di respingimento sono indicate le motivazioni.

2. L'elenco aggiornato dei membri della rete di operatori principali è pubblicato una volta l'anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all'articolo 4.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 14

Monitoraggio

La Commissione può svolgere verifiche, o nominare un terzo per il loro svolgimento, al fine di controllare la conformità alla presente decisione dei membri della rete di operatori principali. I membri della rete di operatori principali collaborano e agevolano lo svolgimento di tali verifiche, in particolare fornendo le informazioni e i dati necessari oltre che l'accesso agli stessi.

Ciascun membro della rete di operatori principali è tenuto:

a) a comunicare alla Commissione il massimale di rischio stabilito per l'attività di negoziazione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom in conformità alle condizioni generali per gli operatori principali dell'Unione di cui all'articolo 5, lettera c);

b) a informare la Commissione di qualsiasi revisione al ribasso del rating da parte delle agenzie di rating riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nell'Unione;

c) a informare tempestivamente la Commissione di qualsiasi evento sopravvenuto di non conformità a qualsiasi criterio di idoneità di cui all'articolo 4.

Con l'accettazione delle condizioni generali ciascun operatore principale esprime il consenso a possibili audit e verifiche relativi ai dati trasmessi alla Commissione nel contesto degli obblighi di comunicazione, in particolare in riferimento ai dati da utilizzare per valutare i suoi risultati sul mercato secondario.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 15

Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali

1. L'appartenenza dell'operatore principale alla rete di operatori principali può essere sospesa nei casi seguenti:

a) apertura di un procedimento a carico di un operatore principale come indicato all'articolo 5, lettera e), punto iii);

b) avvio di una procedura che può comportare la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all'articolo 4, lettera c).

L'operatore principale è invitato mediante avviso di pre-sospensione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso. La decisione di sospensione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale non conforme.

La sospensione può essere revocata su richiesta dell'operatore principale sospeso. L'operatore principale presenta prove sufficienti del fatto che, a seconda del caso, il procedimento di cui al primo comma, lettera a), non è più in corso e non ha comportato una sanzione di qualsiasi natura nei confronti dell'operatore sospeso, o che la procedura di cui al primo comma, lettera b), non è più in corso e non ha comportato la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all'articolo 4, lettera c). Le prove presentate sono valutate ed è presa una decisione entro 15 giorni dalla richiesta.

2. L'operatore principale è escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:

a) se l'operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all'articolo 4;

b) se l'operatore principale si trova in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli da 135 a 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1).

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 si applica la procedura seguente per l'esclusione dalla rete di operatori principali:

a) l'operatore principale è invitato mediante avviso di pre-esclusione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso;

b) la decisione di esclusione è notificata all'operatore principale. La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso.

4. L'operatore principale può essere escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:

a) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5;

b) aver commesso una violazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014 (2) sancita da una decisione definitiva adottata dall'autorità competente del caso;

c) qualora l'autorità competente abbia adottato una decisione definitiva in seguito a un procedimento di cui all'articolo 5, lettera e), punto v), o in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo; d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, lettera e), punto vi); o e) divulgazione di informazioni soggette a vincolo di riservatezza di cui all'articolo 5, lettera f).

5. Nei casi di cui al paragrafo 4 si applica la procedura seguente.

a) L'operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi di non conformità e dispone un termine per la presentazione di osservazioni, non inferiore a sette giorni dalla data in cui l'operatore principale ha ricevuto l'avviso.

b) Dopo l'esame delle osservazioni eventualmente presentate, l'operatore principale riceve un ammonimento che lo invita a prendere le opportune misure correttive per ripristinare e/o garantire il rispetto dei criteri e/o degli obblighi pertinenti.

c) L'operatore principale comunica le misure correttive che intende adottare entro un termine definito, non inferiore a una settimana dalla data di ricevimento dell'ammonimento.

d) Se entro il termine di cui alla lettera c) non sono state comunicate informazioni, l'operatore principale riceve un secondo ammonimento che lo invita a prendere le misure correttive di cui alla lettera b). La lettera c) si applica mutatis mutandis.

e) L'operatore principale fornisce prove sufficienti dell'attuazione delle misure correttive entro un termine definito, non inferiore a un mese dalla data della comunicazione dell'ammonimento di cui alla lettera b). Qualora non siano fornite prove o queste siano insufficienti, un avviso di pre-esclusione è indirizzato all'operatore principale con l'invito a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso. Dopo l'esame delle osservazioni eventualmente presentate, può essere presa la decisione di escludere l'operatore principale non conforme dalla rete di operatori principali.

f) La decisione di esclusione indica le motivazioni dell'esclusione.

g) La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso.

6. La sospensione dell'appartenenza a norma del paragrafo 1, l'esclusione a norma dei paragrafi da 2 a 6 e le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell'articolo 7, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell'operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data effettiva, rispettivamente, di esclusione, sospensione o dimissioni.

7. La sospensione non comporta la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera f), e all'articolo 14.

(1)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

(2)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

CAPO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 16

Disposizione transitoria

Dopo la data di pubblicazione dell'elenco in conformità all'articolo 13 e fino a quando la Commissione disporrà di dati sufficienti per valutare la rispondenza ai criteri di idoneità a norma dell'articolo 8, ciascun membro della rete di operatori principali che risponda ai criteri di idoneità di cui all'articolo 4 è idoneo a ricevere mandati di capofila e capofila associato.

La decisione si applica alle attività di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione iniziate dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco in conformità all'articolo 13. Fino a tale data la nomina di operatori ai fini delle attività di assunzione di prestiti e gestione del debito avviene in base al quadro operativo interno vigente per i programmi di assunzione di prestiti esistenti.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

Art. 17

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 18 della Dec. (UE) 2023/1602, nel limiti di cui all'art. 19 della medesima Dec. (UE) 2023/1602.

ALLEGATO

1. Adempimento dell'obbligo di acquistare come minimo la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all'asta dall'Unione e/o da Euratom su base semestrale

a) Le aste sono effettuate attraverso un sistema di aste gestito da un gestore di aste selezionato dalla Commissione («gestore di aste»).

b) La partecipazione alle aste e l'acquisto di titoli di debito messi all'asta si svolgono conformemente alle regole dell'asta stabilite dal gestore di aste e approvate dalla Commissione. Gli operatori principali sottoscrivono le regole dell'asta e le rispettano.

c) Dovrebbe essere inteso da parte di tutti gli operatori principali che essi agiscono e partecipano alle aste a proprio rischio e che la Commissione non è in alcun modo responsabile delle decisioni dei partecipanti alle aste né, in particolare, delle eventuali perdite, dirette o indirette, derivanti da operazioni concluse da tali partecipanti.

d) Gli operatori principali adottano tutte le misure necessarie per garantire di poter partecipare all'asta, in particolare stipulano i contratti con il gestore di aste, espletano tutte le procedure e le formalità necessarie per la partecipazione all'asta e dispongono dell'infrastruttura tecnica per partecipare.

e) La Commissione non sostiene alcun costo e non ha alcuna responsabilità nei confronti dell'operatore principale in relazione ai contratti tra quest'ultimo e il gestore di aste o in relazione all'infrastruttura tecnica per l'asta.

f) Gli operatori principali possono essere dispensati dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, lettera a), solo in casi di forza maggiore, in cui non rientrano in particolare i casi di cattivo funzionamento o di problemi tecnici in relazione all'infrastruttura.

g) Ai calcoli del volume acquistato dagli operatori principali nel corso del periodo di sei mesi in questione si applicano le ponderazioni di cui alla seguente tabella:

h) Questo calcolo si applica ai periodi di sei mesi compresi tra gennaio e giugno e tra luglio e dicembre, ad eccezione del primo periodo, che decorre dalla data della prima asta fino alla fine del periodo di sei mesi successivo.

2. Obblighi di comunicazione

a) Gli operatori principali forniscono, su richiesta, informazioni sul massimale di rischio da essi stabilito, ai fini della gestione delle proprie posizioni, per l'attività di negoziazione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom nonché sulla misura in cui è utilizzato il massimale di rischio. Le informazioni da fornire sono specificate nella richiesta.

b) Gli operatori principali informano immediatamente la Commissione in caso di revisioni al rialzo o al ribasso del loro rating da parte di una delle agenzie di rating esterne riconosciute dall'AESFEM a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 1060/2009 [1].

c) Gli operatori principali informano tempestivamente la Commissione del mancato rispetto di uno dei criteri di idoneità di cui all'articolo 4.

d) Gli operatori principali informano la Commissione di qualsiasi modifica dei recapiti comunicati nel modulo di domanda utilizzando il modello allegato a quest'ultimo entro due settimane dalla data in cui la modifica ha avuto effetto.

e) Gli operatori principali forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro attività di operatore principale, in particolare per quanto riguarda le attività sul mercato primario o secondario relative ai titoli di debito dell'Unione e di Euratom.

_________________

[1] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009); l'elenco è disponibile al seguente indirizzo:https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk