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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/770 DEL CONSIGLIO, 30 aprile 2021

G.U.U.E. 11 maggio 2021, n. L 165

Regolamento concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo. (1)

(1)

In merito al modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del presente regolamento, si rimanda al Reg. (UE) 2023/595.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: (vedi nota)

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

Nota:

Per l'entrata in vigore si veda l'articolo 16

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti europea (2),

considerando quanto segue:

1) L'Unione deve avere a disposizione la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (3) («risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati») nelle migliori condizioni possibili e pertanto è opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri forniscono tale risorsa propria alla Commissione.

2) Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (4) contiene norme in materia di messa a disposizione alla Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e di modalità amministrative comuni alle altre risorse proprie, che possono essere applicate, ove opportuno, mutatis mutandis in assenza di un unico regolamento che disciplini la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell'Unione.

3) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione i documenti e le informazioni necessarie alla Commissione all'esercizio delle competenze a essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione estratti periodici relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

4) Gli Stati membri dovrebbero essere in condizione in ogni momento di fornire alla Commissione i documenti giustificativi del calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

5) L'aliquota uniforme di prelievo della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sul RNL») dovrebbe essere determinata dopo aver sommato le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale decisione nonché le entrate provenienti dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

6) Le riduzioni lorde dei contributi annuali basati sull'RNL concesse alla Danimarca, alla Germania, all'Austria, ai Paesi Bassi e alla Svezia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 dovrebbero essere prese in considerazione per la contabilizzazione della risorsa propria basata sull'RNL a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e per la messa a disposizione di tale risorsa propria a norma dell'articolo 10 bis del medesimo regolamento.

7) Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione sia finanziato in tutte le circostanze, è opportuno stabilire una procedura secondo la quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili, la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, iscritta nel bilancio e successivamente adeguano gli importi messi a disposizione.

8) La metodologia di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, dovrebbe essere chiaramente definita prendendo in considerazione l'aliquota uniforme di prelievo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

9) La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati dovrebbe essere messa a disposizione sotto forma di iscrizione degli importi dovuti nel conto aperto ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, per tale scopo a nome della Commissione presso la tesoreria di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro.

10) A fini di semplificazione, la procedura di adeguamento della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati dovrebbe essere allineata alle disposizioni in materia di adeguamento delle risorse proprie esistenti. E' opportuno che l'importo complessivo degli adeguamenti venga ridistribuito immediatamente tra gli Stati membri.

11) La Commissione dovrebbe disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti concentrati nei primi mesi dell'esercizio, nella misura giustificata dalle esigenze di tesoreria.

12) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Gli Stati membri dovrebbero versare interessi in caso di ritardi nella contabilizzazione di tale risorsa propria. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati messa a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.

13) Dovrebbe essere istituita una procedura di riesame rapida e affidabile al fine di risolvere le eventuali controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione riguardanti l'importo dei possibili adeguamenti degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o concernenti l'attribuzione della responsabilità a uno Stato membro per l'omessa fornitura di dati, e così evitare procedure di infrazione lunghe e costose dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Per agevolare la corretta applicazione delle regole finanziarie relative alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, è necessario prevedere disposizioni che assicurino la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e per quanto riguarda l'ulteriore precisazione della procedura di riesame per la risoluzione di eventuali controversie tra uno Stato membro e la Commissione. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

16) Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dato il carattere tecnico degli atti.

17) Per agevolare l'introduzione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli Stati membri dovrebbero comunicare previsioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali previsioni dovrebbero basarsi sulla migliore stima del peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati calcolato in conformità della metodologia riveduta di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e della decisione 2005/270/CE della Commissione (8), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione (9) («metodologia riveduta»). Per agevolare la transizione verso la metodologia riveduta, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire le rispettive previsioni negli anni 2021 e 2022 sulla base della precedente metodologia.

18) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione di tale decisione, vale a dire dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Parere del 9 ottobre 2018 (GU C 431 del 29.11.2018).

(3)

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020).

(4)

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014).

(5)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(6)

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994).

(7)

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018).

(8)

Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005).

(9)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 112 del 26.4.2019).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati»), alla messa a disposizione della Commissione di tale risorsa propria, alle misure per soddisfare il fabbisogno di tesoreria, nonché agli effetti specifici sul calcolo dell'aliquota uniforme di prelievo applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sull'RNL»).

Art. 2

Conservazione dei documenti giustificativi

1. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono conservati dagli Stati membri fino al 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in questione.

2. Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 (1) palesi la necessità di procedere a una rettifica o a un adeguamento, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una durata che consenta di procedere alla rettifica o all'adeguamento e al relativo controllo.

3. Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o in merito ad accuse concernenti i controlli o un'omessa comunicazione di dati venga composta consensualmente, con decisione della Commissione o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

(1)

Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

Art. 3

Cooperazione amministrativa

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) la denominazione dei servizi od organismi responsabili del calcolo, dell'accertamento, della messa a disposizione e del controllo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative al calcolo o all'accertamento, alla messa a disposizione e al controllo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a opera della Commissione;

c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali è iscritta la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 5.

Ogni modifica delle denominazioni di cui alla lettera a) del primo comma, o delle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, le informazioni di cui al paragrafo 1.

Art. 4

Specifici effetti sulla risorsa propria basata sull'RNL

1. Per la determinazione dell'aliquota uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono sommate alle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale decisione al fine di calcolare la parte del bilancio da coprire tramite la risorsa propria basata sull'RNL.

2. Alle riduzioni lorde concesse alla Danimarca, alla Germania, all'Austria, ai Paesi Bassi e alla Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 si applicano l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

CAPO II

CONTABILIZZAZIONE DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA NON RICICLATI

Art. 5

Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe («tesoreria») o presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro è tenuta una contabilità della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il calcolo o l'accertamento.

3. I dodicesimi della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Il risultato del calcolo di cui all'articolo 9 è iscritto annualmente.

4. Entro il 15 aprile di ogni anno, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, le previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica che non saranno riciclati per l'anno in corso e l'anno successivo.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, un estratto annuale relativo al secondo anno precedente l'anno corrente («n–2») che fornisce i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti nello Stato membro, il peso di tali rifiuti di imballaggio di plastica che sono stati riciclati, in chilogrammi, e un estratto annuale relativo al secondo anno precedente l'anno corrente («n–2») che fornisce il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati conformemente all'articolo 6.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per gli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

CAPO III

CALCOLO DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA NON RICICLATI

Art. 6

Calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati

1. La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolata come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato conformemente all'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE e secondo la metodologia di cui alla decisione 2005/270/CE, e in particolare all'articolo 6 quater.

2. Per ciascuno Stato membro, l'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolata in euro.

3. L'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in un dato anno è determinato sulla base della previsione di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

CAPO IV

MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA

Art. 7

Disposizioni di tesoreria e contabili

L'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applica mutatis mutandis alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

Art. 8

Messa a disposizione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati

1. Gli importi calcolati conformemente all'articolo 6 per ogni anno civile sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese. Tali importi corrispondono a un dodicesimo dei pertinenti totali del bilancio, convertito nelle monete nazionali al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese.

3. Qualsiasi variazione dell'aliquota uniforme di prelievo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati richiede l'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a riadattamenti dei dodicesimi iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dall'inizio dell'esercizio.

Questi riadattamenti sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i riadattamenti sono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), questi riadattamenti sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4. I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base agli importi previsti dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, convertiti in moneta nazionale al tasso di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario; l'adeguamento è effettuato in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

5. Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente al più tardi due settimane prima dell'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno lavorativo di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, iscritto nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; l'adeguamento è effettuato al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, esso è effettuato alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

(1)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, 30.7.2018).

Art. 9

Adeguamenti alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati degli esercizi precedenti

1. Sulla base dell'estratto annuale che fornisce il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, a ciascuno Stato membro è addebitato o accreditato, nell'anno successivo a quello in cui l'estratto è stato inviato, l'importo risultante dalla differenza tra gli importi della previsione relativa a un determinato anno e gli importi reali negli estratti relativi allo stesso anno.

2. Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dagli adeguamenti di cui al paragrafo 1 e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali degli adeguamenti per la percentuale che l'RNL dello Stato membro in questione rappresenta rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti («importo netto»).

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, la conversione tra moneta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di giugno dello stesso anno.

3. Eventuali adeguamenti degli estratti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento relativi a esercizi precedenti che risultino da controlli danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito all'adeguamento necessario. L'importo corrispondente a tale adeguamento è messo a disposizione alla data indicata dalla Commissione in tale lettera.

4. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare l'adeguamento comunicato nella della lettera di cui al paragrafo 3, entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti all'adeguamento comunicati nella lettera di cui al paragrafo 3, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di riesaminare l'adeguamento né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente all'adeguamento.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente la procedura di riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

6. Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo a un esercizio determinato, le modifiche non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

7. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Art. 10

Anticipazione di dodicesimi

1. Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e in funzione della situazione tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, al massimo di due mesi nel primo trimestre dell'esercizio, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

2. Fatto salvo il terzo paragrafo, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese [dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e in funzione della situazione di tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

3. L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma dei paragrafi 1 e 2 non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.

4. Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non supera un dodicesimo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

5. La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma dei paragrafi 1 e 2.

6. La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del paragrafo 2, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione.

7. Alle iscrizioni anticipate di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

(1)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 11

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1. Per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi seguenti:

a) gli importi di cui all'articolo 8;

b) gli importi risultanti dal calcolo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, al momento specificato all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma;

c) gli importi risultanti dagli adeguamenti particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

d) gli importi risultanti dall'omessa comunicazione di dati, come richiesto dal presente regolamento, da parte di uno Stato membro, attribuibile a quest'ultimo.

Ai fini di cui al primo comma, lettera d), gli interessi sugli adeguamenti risultanti dalle rettifiche eseguite a causa dell'omessa comunicazione di dati da parte di uno Stato membro sono calcolati a partire dal primo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine stabilito dalla Commissione.

Uno Stato membro è dispensato dall'obbligo di versare interessi nel caso dell'omissione di cui alla lettera d), se tale omissione è dovuta a cause di forza maggiore o ad altri motivi che non possono essere attribuiti allo Stato membro interessato.

Le controversie tra uno Stato membro e la Commissione in merito alla possibilità di attribuire allo Stato membro la presunta omissione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sono risolte mediante il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2. Qualora uno Stato membro avvii il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4, gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

4. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

5. Per il pagamento degli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo i applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

CAPO V

GESTIONE DELLA TESORERIA

Art. 12

Esigenze in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento

Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applicano mutatis mutandis alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Gruppo di esperti

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I compiti del gruppo di esperti formale consistono nel fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, all'approntamento di misure volte a rendere i dati più comparabili e affidabili nonché all'emissione di pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Il gruppo di esperti formale è iscritto nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, e viene assicurata la trasparenza della sua composizione e dei suoi lavori.

Art. 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 15

Disposizioni transitorie

Per eseguire il calcolo di cui all'articolo 6, ogni Stato membro, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, fornisce alla Commissione le previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a partire dal 2021 e fino all'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Negli anni 2021 e 2022, gli Stati membri possono fornire le rispettive previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati calcolati in conformità della direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e della metodologia di cui, alla decisione 2005/270/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione (2), in particolare all'articolo 5.

(1)

Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015).

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160, 25.6.2018).

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS