
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/595 DELLA COMMISSIONE, 16 marzo 2023
G.U.U.E. 17 marzo 2023, n. L 79
Regolamento che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 aprile 2023
Applicabile dal: 6 aprile 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati statistici relativi al peso in chilogrammi dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, nonché il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
2) Al fine di limitare l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri siano in condizione di trasmettere i dati statistici e l'importo della risorsa propria in un unico estratto.
3) I dati sulla produzione e sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica costituiscono la base per calcolare i contributi nazionali al bilancio generale dell'Unione. E' pertanto necessario rafforzare la comparabilità, l'affidabilità e la completezza di tali dati.
4) Al fine di garantire l'affidabilità e la completezza dei dati e la loro comparabilità tra gli Stati membri, è opportuno stabilire norme dettagliate relative ai dati che devono essere inclusi nell'estratto da fornire alla Commissione.
5) La direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) consente, ai fini della comunicazione dei dati, di considerare gli imballaggi immessi sul mercato equivalenti ai rifiuti di imballaggio prodotti. Tale metodo di comunicazione dei dati potrebbe tuttavia comportare differenze nel calcolo delle quantità di rifiuti tra gli Stati membri e, di conseguenza, una minore comparabilità tra i dati degli Stati membri che utilizzano l'«approccio fondato sull'immissione sul mercato» e i dati degli Stati membri che utilizzano l'«approccio fondato sull'analisi dei rifiuti».
6) E' necessario stabilire condizioni uniformi in materia di comunicazione dei dati affinché tutti gli Stati membri riferiscano le informazioni sui rifiuti di imballaggio di plastica in termini comparabili, al fine di garantire la parità di trattamento tra Stati membri durante la verifica dei dati e di chiarire la metodologia applicabile ai fini della risorsa propria basata sulla plastica. E' pertanto opportuno specificare ulteriormente la metodologia di calcolo di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione (4).
7) Quando si utilizza l'approccio fondato sull'immissione sul mercato per stimare la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti, i dati dovrebbero essere integrati da fattori di correzione affinché siano contemplati tutti i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro, in modo da garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati.
8) La quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti dovrebbe essere determinata mediante i due approcci disponibili al fine di disporre di una stima attendibile, calcolata in modo comparabile per tutti gli Stati membri.
9) Al fine di monitorare le modifiche apportate ai dati forniti, è essenziale che gli Stati membri, quando rivedono un precedente estratto, indichino quali dati sono stati modificati e chiariscano i motivi delle differenze contestualmente alla presentazione dei dati riveduti.
10) Qualora sussistano differenze rispetto ai dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica comunicati a norma della direttiva 94/62/CE, è opportuno che gli Stati membri chiariscano anche i motivi di tali differenze,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 165 dell'11.5.2021.
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994).
Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
2) «da raccolta differenziata»: la quantità di rifiuti raccolti attraverso la raccolta differenziata quale definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;
3) «riciclati»: la quantità di rifiuti sottoposti a riciclaggio, quale definito all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE;
4) «plastica»: la plastica quale definita all'articolo 3, punto 1 bis, della direttiva 94/62/CE;
5) «imballaggio»: un imballaggio quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE;
6) «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio riutilizzabile quale definito all'articolo 3, punto 2 bis, della direttiva 94/62/CE;
7) «rifiuti di imballaggio»: rifiuti di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva 94/62/CE;
8) «punto di calcolo»: il punto di calcolo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato II della decisione 2005/270/CE;
9) «mercato online»: un mercato online quale definito all'articolo 2, punto 17, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
10) «rifiuti di imballaggio di plastica prodotti»: la quantità di imballaggi di plastica, compresi i componenti in plastica degli imballaggi compositi e di altro tipo, che diventano un rifiuto in uno Stato membro in un anno civile, espressa in chilogrammi;
11) «rifiuti di imballaggio di plastica riciclati»: la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica, compresi i componenti in plastica degli imballaggi compositi e di altro tipo, al punto di calcolo della plastica, espressa in chilogrammi;
12) «organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore»: un'organizzazione che attua gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori di prodotti;
13) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
14) «approccio fondato sull'immissione sul mercato»: un metodo per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti sulla base dei dati relativi all'immissione sul mercato provenienti da organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e/o da altre fonti; i dati sono integrati, ove pertinente e applicabile, con gli importi stimati per:
a) free rider,
b) produttori al di sotto della soglia de minimis,
c) soggetti autonomi,
d) esportazioni dopo l'immissione sul mercato,
e) commercio online,
f) importazioni private,
g) esportazioni private,
h) imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta,
i) imballaggi riutilizzabili divenuti rifiuti,
j) qualsiasi altra stima;
15) «approccio fondato sull'analisi dei rifiuti»: un metodo per stimare la quantità totale annua di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti combinando i dati dei rifiuti di imballaggio (di plastica) da raccolta differenziata con i dati sui rifiuti urbani indifferenziati, sulla base di un'analisi della composizione dei rifiuti risalente a non più di quattro anni, e con qualsiasi altro dato pertinente sui rifiuti, compresi i rifiuti di imballaggio di plastica industriali e commerciali;
16) «free rider»: un produttore o distributore che immette sul mercato imballaggi di plastica o prodotti imballati senza comunicarlo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o a un'autorità pubblica e senza assumersi in altro modo la responsabilità finanziaria o organizzativa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica, o che segnala una quantità inferiore a quella effettivamente immessa sul mercato;
17) «de minimis»: una soglia minima che può essere definita dagli Stati membri, al di sotto della quale non è richiesta la comunicazione a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o a un'autorità competente;
18) «soggetto autonomo»: un produttore che si assume la responsabilità finanziaria o organizzativa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica e non è pertanto tenuto a riferire a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;
19) «esportazioni dopo l'immissione sul mercato»: i prodotti imballati e/o gli imballaggi esportati in un altro Stato membro o in un paese terzo dopo essere stati immessi sul mercato in uno Stato membro;
20) «commercio online»: lo scambio di merci all'interno dell'Unione realizzato per via elettronica;
21) «importazioni private»: l'imballaggio di prodotti importati da una persona fisica per proprio uso finale da un altro Stato membro (da un negozio fisico) o da un paese terzo (da un negozio fisico) o attraverso un mercato online;
22) «esportazioni private»: l'imballaggio di prodotti esportati da una persona fisica per proprio uso finale verso un altro Stato membro o verso un paese terzo da un negozio fisico;
23) «imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta»: la prima fornitura di imballaggi riutilizzabili contenenti un prodotto a fini di distribuzione, consumo o uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale.
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011).
Estratto annuale
1. L'estratto annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, riporta i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati e fornisce il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. L'estratto annuale serve da documento giustificativo ai fini del controllo e della supervisione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati da parte della Commissione.
2. I seguenti approcci sono accettabili ai fini della stima dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti:
a) approccio fondato sull'immissione sul mercato;
b) approccio fondato sull'analisi dei rifiuti.
3. I calcoli basati sui due approcci di cui alle lettere a) e b) sono oggetto di un adeguamento per garantire la comparabilità, l'affidabilità e la completezza dei risultati.
4. Gli Stati membri determinano le stime sulla base dei due approcci di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e forniscono un'unica stima dei rifiuti prodotti bilanciando i risultati disponibili, al fine di utilizzare in modo efficace tutti i dati basilari di partenza disponibili su cui sono fondati i diversi approcci alla compilazione della produzione di rifiuti.
5. Qualsiasi differenza tra i dati ottenuti con i due approcci di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è spiegata in dettaglio secondo il formato di cui alla tabella 3 dell'allegato I.
6. Ove applicabile, oltre ai dati statistici nell'estratto annuale figurano spiegazioni sui seguenti elementi:
a) modifiche metodologiche;
b) revisioni di dati statistici comunicati in precedenza;
c) eventuali differenze tra i dati sui rifiuti di imballaggio di plastica comunicati entro il 30 giugno a norma della direttiva 94/62/CE e i dati statistici comunicati entro il 31 luglio dello stesso anno a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, escluse le differenze dovute alla trasformazione dei chilogrammi in tonnellate.
Le spiegazioni sono fornite secondo il formato di cui all'allegato II.
Struttura dei dati
1. I dati statistici contenuti nell'estratto annuale seguono la struttura di cui alla tabella 1 dell'allegato I.
2. Il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'estratto annuale figura nella tabella 2 dell'allegato I.
3. Una ripartizione dettagliata dei dati statistici è fornita in conformità alla tabella 3 dell'allegato I.
4. Nell'estratto per il primo anno di riferimento figurano i dati per il 2021.
Trasmissione dell'estratto e delle revisioni
1. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione (Eurostat) l'estratto annuale per l'anno che precede di due anni quello in corso («n-2»).
2. La trasmissione dell'estratto annuale di cui al paragrafo 1 è effettuata ogni anno entro il 31 luglio.
3. Eventuali revisioni dei dati relativi agli anni precedenti sono comunicate alla Commissione (Eurostat) trasmettendo nuovamente l'estratto annuale, unitamente alle spiegazioni delle modifiche effettuate.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN