
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 aprile 2021, n. 179023
- Allegato al Comunicato Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 27 maggio 2021, n. 125
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 prorogato al 31 dicembre 2021. (Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi).
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
Visto il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visti in particolare gli artt. 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell'associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie";
Visto in particolare l'articolo 2, comma 5-undecies del sopracitato decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che dispone: "sono destinatari degli interventi del Programma nazionale (...) relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale";
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2016 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017 al n. 134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 16 marzo 2017;
Vista la Tabella allegata al suddetto Programma, che definisce gli stanziamenti di previsione della spesa per gli anni 2017-2019, e indica, tra gli altri, il cap. 1477 denominato "Spese a favore della Associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione e qualificazione professionale" ed il cap. 1488 denominato "Spese connesse alla promozione dell'Associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali";
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992 con il quale si afferma che per realizzare le esigenze di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della L. 241/1990 l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 17271 del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 17 agosto 2017, con il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5-undecies del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10, quali destinatari degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 adottato con D.M. 28 dicembre 2016, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono stati invitati a presentare manifestazione di interesse;
Visto l'art 3 del suddetto decreto direttoriale che definisce la ripartizione delle risorse finanziarie indicate nelle previsioni di spesa riportate nel Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 fra le varie categorie giuridiche di appartenenza nel rispetto della pertinenza dei capitoli di bilancio;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 21268 del 2 novembre 2017, con il quale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, sulla base delle risultanze della manifestazione di interesse e dei criteri ivi riportati sono stati individuati i soggetti attuatori del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 ed approvata la graduatoria degli stessi secondo le categorie giuridiche di cui all'art. 2 del medesimo decreto direttoriale;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 18965 del 19 settembre 2018, recante la rimodulazione delle percentuali massime di contributo della categoria giuridica - associazioni nazionali delle cooperative della pesca - art. 2 lettera A) del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, che annulla e sostituisce l'articolo 3, comma 3, del decreto 21919 del 13 novembre 2017 - con il quale, stante le risultanze della verifica effettuata dalla Commissione di valutazione dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto direttoriali n. 17271 del 3 agosto 2017, sono state attribuite le seguenti percentuali massime di contributo nel rispetto del massimale assegnato pari al 60% della dotazione finanziaria disponibile a valere sul capitolo 1477:
Associazione | Percentuale % |
Federcoopesca | 26,75 |
Legacoop agroalimentare | 25,38 |
AGCI Agrital | 22,12 |
UNCI Agroalimentare | 14,43 |
UECOOP | 8,96 |
UN.I.COOP | 2,36 |
.
Vista la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Mef contenente indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità - IPE;
Visto l'articolo 14 bis della legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, ha previsto la Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura anche per l'anno 2021, statuendo testualmente che "Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5 - decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio) relativa alla dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto ministeriale prot. n. 89879 del 24/02/2021, notificato alla Commissione europea in data 24/02/2021, recante elementi necessari ai sensi dei capi I (Disposizioni comuni), II (Controllo) e III (Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti) del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, relativo al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 prorogato per l'annualità 2021;
Ritenuto, inoltre, di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie, nel rispetto della pertinenza dei capitoli di bilancio, tenuto conto delle risultanze della manifestazione di interesse e della relativa graduatoria secondo le categorie giuridiche approvata con decreto direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017 da assegnare a ciascun soggetto attuatore nell'ambito della percentuale della dotazione finanziaria destinata alla categoria giuridica di appartenenza ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, invitare i soggetti attuatori individuati nel sopracitato decreto direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017 a presentare un programma per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs.vo n. 154/2004 per la corrente annualità nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, come prorogato al 31 dicembre 2021, nonché definire gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie disponibili, i criteri di valutazione dei programmi proposti, le modalità di concessione dei finanziamenti;
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con DM 01 marzo 2021 n. 99872;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, anno 2021, adottata con DD 18 marzo 2021 n. 130519, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 01 aprile 2021 al n. 215, con la quale il Direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la Direttiva Direttoriale del 30.3.2021 n. 148932 del 30.3.2021 recante "Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2021 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali" registrata dall'UCB in data 01 aprile 2021 al n. 222.
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le modalità con cui, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i soggetti individuati dal decreto direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017 sono invitati dall'Amministrazione a presentare un programma, in base alle percentuali di assegnazione del contributo di seguito riportate, per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. n. 154/2004, nonchè gli obiettivi da realizzare, i criteri di valutazione dei programmi proposti; le modalità di concessione dei finanziamenti, le spese ammissibili per l'attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, come prorogato al 31 dicembre 2021.
Obiettivi
1. I soggetti attuatori del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 citato in premessa - di seguito "Programma nazionale" -, di cui alle lettere a) - g) dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, individuati con decreto direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017, sono invitati a presentare, coerentemente con la categoria giuridica di appartenenza, un programma, per ogni annualità, idoneo a concorrere al raggiungimento degli obiettivi riportati nei seguenti punti del Programma nazionale:
I. 5.1 Sviluppo sostenibile della pesca;
II. 5.2 Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura;
III. 5.3 Competitività delle imprese;
IV. 5.4 Partecipazione mondo associativo e sindacale;
V. 5.5 Promozione e sensibilizzazione.
Importo dei contributi
1. Stante le risultanze della manifestazione di interesse citate in premessa e considerate le finalità del Programma nazionale, le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa ripartite ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, sono assegnate ai soggetti attuatori individuati dal decreto direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017.
2. I soggetti attuatori devono presentare un programma di attività di importo superiore (almeno il 2%) al contributo assegnato dal presente articolo, comma 3.
La somma eccedente ritenuta ammissibile sarà considerata a carico del soggetto proponente.
3. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. a) - associazioni nazionali delle cooperative della pesca del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente massimo il 60% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.
Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo spettante non può superare le percentuali di seguito riportate:
ENTE | Percentuali |
Federcoopesca | 26,75 |
Lega coop agroalimentare | 25,38 |
AGCI Agrital | 22,12 |
UNCI Agroalimentare | 14,43 |
UECOOP | 8,96 |
UN.I.COOP | 2,36 |
.
4. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. b) - associazioni nazionali delle imprese di pesca del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente massimo il 18% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.
Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo non può superare le percentuali di seguito riportate:
ENTE | Percentuali |
Federpesca | 63,20 |
Coldiretti | 36,80 |
.
5. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. c) - associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente massimo l'8% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.
Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo non può superare le percentuali di seguito riportate:
ENTE | Percentuali |
A.P.I. | 69,64 |
A.M.A. | 30,36 |
.
6. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. d) - organizzazioni sindacali nazionali del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente il 100% della dotazione finanziaria del capitolo 1488.
Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo non può superare le percentuali di seguito riportate:
ENTE | Percentuali |
FAI CISL | 29,05 |
FLAI CGIL | 27,46 |
UILA Pesca | 27,44 |
UGL Agroalimentare | 8,55 |
CONFSAL Pesca | 7,50 |
.
7. Alla categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. e) - enti bilaterali del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente massimo il 6% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.
Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo non può superare le percentuali di seguito riportate:
ENTE | Percentuale |
Osservatorio nazionale della pesca | 100% |
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8. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. f) - consorzi del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente massimo il 3% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.
Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo non può superare le percentuali di seguito riportate:
ENTE | Percentuali |
Consorzio Miticoltori dell'Emilia e Romagna | 50% |
Flag Costa Blu Scarl | 50% |
.
9. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. g) - altri soggetti del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 - è assegnato complessivamente massimo il 5% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.
Pertanto, tenuto conto della disponibilità assegnata alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. g), i soggetti attuatori di seguito riportati sono invitati a presentare un programma di attività che tenga conto di una disponibilità finanziaria di euro 17.000,00.
Si aggiunge una variante di storicità pari ad euro 6.000,00 per la partecipazione ad ogni programmazione triennale precedente:
ENTE | Contributo finanziabile |
ANAPI Pesca | 59.000 |
FederOP.it | 53.000 |
Assoittica | 47.000 |
Italiana Produttori Ittici | 41.000 |
O.I. Filiera Ittica | 41.000 |
ALPAA | 41.000 |
.
Modalità di presentazione dei programmi
1. I programmi di cui al presente decreto, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, devono pervenire entro 10 giorni dalla data di divulgazione del presente decreto sul sito Internet di questa Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pemac4@pec.politicheagricole.gov.it, inserendo nell'oggetto la dicitura PNT annualità 2021.
2. Sono considerati irricevibili i programmi pervenuti oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;
3. I programmi, a pena di inammissibilità, non devono riguardare l'esecuzione di attività che costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
4. Il programma deve pervenire accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente attestante ai sensi del DPR 445/2000 che non sono stati richiesti, concessi e percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni oggetto del programma presentato, come da Allegato 2. A tale dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilità dell'istanza.
Contenuti del programma
1. Il programma deve contenere una relazione illustrativa che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
a) articolazione del programma, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2 del presente decreto;
b) l'indicazione analitica delle attività previste dal programma, evidenziando le modalità attuative;
c) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti, al fine di assicurare la ricaduta territoriale delle iniziative;
d) gli indicatori idonei a consentire la misurabilità degli impatti e dei risultati delle iniziative previste;
e) la qualificazione tecnica e professionale, sia degli operatori impegnati nel programma che dell'ente nel suo complesso, indicando le eventuali esperienze già espletate nell'ambito delle precedenti programmazioni nazionali;
f) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci di costo, come previste dall'art. 6 del presente decreto);
g) cronoprogramma delle attività, che si dovranno concludere entro il 15 ottobre 2021.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, che devono essere strettamente riconducibili all'attuazione del programma:
a) spese per il funzionamento degli uffici nazionali e territoriali;
b) spese di personale in proporzione all'impegno temporale dedicato per l'esecuzione del programma da realizzare che risulti, in rapporto con il soggetto attuatore, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore subordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di studio, etc.;
c) consulenze, collaborazioni e convenzioni;
d) realizzazioni di studi, indagini, ricerche e loro pubblicazione;
e) spese di trasferta e di missione (trasporto, vitto e alloggio);
f) ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
g) elaborazione e produzione di supporti didattici;
h) spese di formazione e qualificazione del personale e degli associati;
i) borse di studio; j) spese di traduzione ed interpretariato;
k) realizzazione di seminari, workshop, giornate formative;
l) spese di pubblicizzazione delle iniziative;
m) attività promozionali e di sviluppo;
n) noleggio di attrezzature necessarie alle attività formative;
o) organizzazione e/o partecipazioni a fiere, esposizioni ed altri eventi;
p) partecipazione all'istituzione delle imprese associate e relativi servizi;
q) progetti specifici come studi di fattibilità, indagini commerciali, marchi, iniziative con enti pubblici;
r) spese generali.
2. Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2021.
3. Qualora i programmi presentino spese non ammissibili, le stesse non sono prese in considerazione dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 7.
4. Costituiscono parte integrante del presente decreto le "Linee guida delle spese ammissibili" (All. 1).
Valutazione dei programmi
1. I programmi presentati sono esaminati da una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Direttore Generale delle pesca marittima e dell'acquacoltura che procede alla verifica della documentazione, trasmessa tramite pec, ed alla verifica di congruità della stessa, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, in merito alla percentuale massima di assegnazione del contributo, ai sensi dell'art. 5, relativamente ai contenuti del programma presentato ed ai sensi dell'art. 6, relativamente alle spese ammissibili sempre del presente decreto.
Modalità di erogazione del finanziamento
1. I finanziamenti di cui al presente decreto sono erogati, compatibilmente con le disponibilità di cassa, nel modo seguente:
a) il 50% del contributo concesso come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione è liquidato su richiesta del soggetto attuatore. A tale richiesta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario e previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;
b) il saldo è liquidato su richiesta del soggetto attuatore. A tale richiesta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario, previa rendicontazione amministrativo contabile, così come prevista dalle linee guida spese ammissibili "attività di controllo".
La certificazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'intero programma annuale sarà effettuata da parte del Comitato di controllo. La documentazione deve essere trasmessa mediante invio alla pec pemac4@pec.politicheagricole.it, inserendo nell'oggetto la dicitura Saldo PNT annualità 2021 entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
2. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo.
3. Le variazioni compensative tra voci di spesa, che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, devono essere motivate e preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, il quale le valuterà ed approverà con nota.
Diritto di Accesso
1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, della legge n. 241/90, viene esercitato mediante richiesta scritta motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Pemac IV - Via XX Settembre n. 20- 00187 ROMA, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.
Direttore Generale
RICCARDO RIGILLO
Il Dirigente: IACOVONI
Il Funzionario: D. AURILIA