
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 giugno 2021
G.U.R.S. 25 giugno 2021, n. 27
Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 1° marzo 2021.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 23/12/78 n. 833;
VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato ed integrato con il D.L.vo 517/93, e ulteriormente modificato con D.L.vo 229/99;
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 e s.m.i;
VISTO l'art. 7 dell'A.C.N. 21/06/2018 che sostituisce l'art. 92 e ristabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come integrato dall'art. 11 dell'A.C.N. 18/06/2020;
VISTO l'art. 92 comma 7, come sostituito dall'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
VISTO l'art. 92 comma 5, come sostituito dall'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale i medici in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi all'art. n. 96 dell'A.C.N.;
VISTO l'art. 92 comma 6, come sostituito dall'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:
a) I medici titolari di incarico a tempo indeterminato per l'emergenza sanitaria territoriale in una Azienda della Regione Sicilia o in un'Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo si approssimano all'unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) I medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2021, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per:
b.1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di Continuità Assistenziale;
b.2) medici incaricati a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nell'ambito della Regione Sicilia, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;
b.3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;
c) i medici, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, che abbiano acquisito il titolo formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per il 2021, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda.
VISTO il D.A. 23/02/07 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 30/03/2007, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Regionale di Emergenza Sanitaria Territoriale;
VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 del citato Accordo Regionale di Emergenza sanitaria Territoriale ai sensi del quale, "fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 5, dell'A.C.N. di Medicina Generale 23 marzo 2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle lettere a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, (attestato di formazione in Medicina Generale o titolo equipollente) dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore";
VISTO l'art. 11 dell'A.C.N. di Medicina Generale 18/06/2020 che, ad integrazione dell'art. 92 comma 6 dell'A.C.N. 23/03/05 aggiunge la lett. d) prevedendo che gli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale possono essere conferiti anche ai medici che frequentano il corso di formazione specifica di medicina generale nella medesima Regione, secondo le modalità ed i criteri disciplinati nel successivo comma 6 bis;
VISTO il precitato comma 6 bis del medesimo art. 92, ai sensi del quale "In caso di mancata assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 6, lettere a), b) e c) possono concorrere al conferimento i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.
I medici in formazione, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'articolo 96, possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale."
VISTO l'art. 11 dell'ACN 18/06/2020 che all'art. 92 comma 11 dell'ACN ha aggiunto il seguente capoverso "I medici di cui al comma 6-bis sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea."
VISTO il D.A n. 1210 dell'11/12/2020 [N.d.R. recte: D.A n. 1210 del 10/12/2020], con il quale è stato approvato il Protocollo di intesa sottoscritto tra l'Assessore Regionale alla Salute e le OO.SS. di categoria FIMMG, SNAMI e SMI e condiviso da INTESA SINDACALE, il quale prevede che il personale medico in possesso del solo attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, titolare di incarichi a tempo determinato nelle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana, in possesso dei requisiti ivi previsti, può partecipare alle procedure di conferimento a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale;
PRESO ATTO che, ai sensi del citato Protocollo di intesa, possono partecipare alle procedure di conferimento degli incarichi vacanti a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale, in via subordinata rispetto agli aventi diritto alla titolarità, secondo i criteri e le modalità previste dall'A.C.N. e dall'Accordo integrativo regionale vigente, i medici che, alla data di pubblicazione del citato decreto, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria;
b) abbiano prestato servizio con incarico provvisorio, conferito ai sensi dell'art. 97 dell'A.C.N., a tempo pieno per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio in una della Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R.;
c) abbiano prestato il suddetto servizio convenzionale integralmente ed esclusivamente con attività direttamente connesse all'emergenza sanitaria territoriale;
VISTO l'art. 93 comma 1 ai sensi del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l'esclusività del rapporto;
VISTO l'art. 12 dell'ACN 18/06/2020 che, all'art. 93 dell'ACN 23/03/05, ha aggiunto il comma 10, ai sensi del quale ai medici di cui al precitato art. 92 comma 6 bis l'incarico è conferito a 38 ore settimanali, tuttavia gli stessi ottengono una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;
VISTO il D.D.G. n. 1029 del 12/11/20 (G.U.R.S. n. 59 del 27/11/20) e s.m.i., con il quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2021;
VISTA la nota prot. n. 4074 del 25/01/2021 con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativi al 1° marzo 2021;
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione relativamente agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate, vacanti al 1° marzo 2021;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale vacanti al 1° marzo 2021;
VISTO il D.P.R. n. 445/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, PP.TT.EE. e Ambulanze Medicalizzate, accertati al 1° marzo 2021 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono quelli di seguito indicati distinti per Azienda Sanitaria Provinciale:
INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
1° MARZO 2021
ABZ / P.T.E.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- P.T.E. Cammarata | 1 | 38 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- P.T.E. c/o la C.O. 118 | 1 | 19 h settimanali; |
- P.T.E./ABZ San Cataldo | 1 | 19 h settimanali; |
- P.T.E./ABZ Milena | 1 | 19 h settimanali; |
- P.T.E./ABZ Sommatino | 1 | 19 h settimanali; |
- M.S.A. Niscemi | 1 | 19 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- P.T.E. Ramacca | 1 | 38 h settimanali; |
- ABZ Gravina | 1 | 38 h settimanali; |
- ABZ Misterbianco | 2 | 38 h settimanali; |
- P.T.E./ABZ Grammichele | 1 | 38 h settimanali; |
- ABZ Catania 2 Santa Marta | 1 | 38 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- M.S.A. Troina | 2 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Enna | 1 | 38 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- M.S.A. Milazzo | 1 | 38 h settimanali; |
- P.T.E./M.S.A. Capo D'Orlando | 2 | 38 h settimanali; |
- P.T.E./M.S.A. Tortorici | 3 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. S. Agata Militello | 1 | 38 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- M.S.A. Petralia Sottana | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Carini | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Castelbuono | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Misilmeri | 2 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Belmonte Mezzagno | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Villa Sofia | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Cervello | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Guadagna | 1 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. Monreale | 1 | 38 h settimanali; |
- P.T.E. Palazzo Adriano | 1 | 19 h settimanali; |
- M.S.A. Prizzi | 1 | 19 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- P.T.E. Chiaramonte Gulfi | 2 | 38 h settimanali; |
- P.T.E. Comiso | 1 | 38 h settimanali; |
- ABZ/M.S.A. Modica | 3 | 38 h settimanali; |
- ABZ/M.S.A. Modica | 1 | 19 h settimanali; |
- P.T.E. Pozzallo | 2 | 38 h settimanali; |
- P.T.E. Pozzallo | 1 | 19 h settimanali; |
- ABZ/M.S.A. Ragusa | 1 | 19 h settimanali; |
- P.T.E. Scicli | 1 | 38 h settimanali; |
- P.T.E. Scicli | 1 | 19 h settimanali; |
- ABZ/M.S.A. Vittoria | 1 | 19 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- P.T.E./M.S.A. Pachino | 1 | 38 h settimanali; |
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
POSTAZIONI | INCARICHI | |
- P.T.E. San Vito Lo Capo | 4 | 38 h settimanali; |
- P.T.E. San Vito Lo Capo | 1 | 19 h settimanali; |
- M.S.A. Trapani | 1 | 19 h settimanali; |
- P.T.E. Salemi | 1 | 38 h settimanali; |
- P.T.E. Salemi | 1 | 19 h settimanali; |
- M.S.A. Castelvetrano | 2 | 38 h settimanali; |
- M.S.A. 118 Castelvetrano | 1 | 19 h settimanali; |
- M.S.A. 118 Marsala | 1 | 19 h settimanali; |
- M.S.A. 118 Petrosino | 1 | 19 h settimanali; |
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Possono concorrere al conferimento dei predetti incarichi, secondo il seguente ordine di priorità:
a) I medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per l'emergenza sanitaria territoriale in una Azienda Sanitaria Provinciale della Regione Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, e nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo si approssimano all'unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2021, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale.
I medici di cui al presente punto b) concorreranno al conferimento degli incarichi con priorità per:
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di Continuità Assistenziale;
b2) medici incaricati a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nell'ambito della Regione Sicilia, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante.
c) i medici, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, che abbiano acquisito il titolo formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per il 2021, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda.
d) medici non inseriti nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2021, in possesso dell'attestato di Formazione in Medicina Generale i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale (art. 1 comma 2 dell'A.I.R.).
e) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'articolo 96 ACN Medicina Generale.
f) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'articolo 96 ACN Medicina Generale.
g) medici in possesso del solo attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria, i quali abbiano prestato servizio con incarico provvisorio, conferito ai sensi dell'art. 97 dell'A.C.N., a tempo pieno per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio in una della Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R., a condizione che il suddetto servizio sia stato prestato integralmente ed esclusivamente in attività direttamente connesse all'emergenza sanitaria territoriale;
I medici interessati, di cui al precedente art. 2, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. (art. 92 comma 4 come sostituito dall'A.C.N. del 21/06/2018) devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità agli schemi allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G".
I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'art. 18 comma 1 dell'A.C.N.
Pertanto sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianità di servizio.
In caso di pari posizione, i medici saranno graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infine, l'anzianità di laurea.
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 15, come sostituito dall'art. 2 dell'A.C.N. 21/06/2018.
Pertanto devono dichiarare nella domanda, di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 2021, specificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B 1").
I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, nella Regione Sicilia e da ultimo fuori Regione; gli stessi dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "C 1").
I medici di cui al punto d) del precedente art. 2 saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della stessa Azienda, secondo l'anzianità di incarico;
b) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l'anzianità di incarico;
c) medici non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali saranno graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento dal diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dell'anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nell'ambito della stessa azienda.
Pertanto dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "D 1").
I medici di cui al punto e) del precedente art. 2 sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea"; gli stessi dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "E 1").
I medici di cui al punto f) del precedente art. 2 sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea"; gli stessi dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "F 1").
I medici di cui al punto g) del precedente art. 2 sono graduati sulla base del seguente ordine di priorità:
a) anzianità di servizio maturata in emergenza sanitaria territoriale (con frazione di mese superiore a 15 giorni considerata come mese intero);
b) minore età al conseguimento del diploma di laurea;
c) voto di laurea;
d) anzianità di laurea.
Pertanto dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "G 1");
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "H".
Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico e comunque prima del conferimento dello stesso.
Il medico che, in sede di convocazione, accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2021; il medico che accetta l'incarico per trasferimento decade dall'incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
L'Azienda, espletate le formalità per l'assegnazione degli incarichi, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica all'Azienda di provenienza l'avvenuta accettazione dell'incarico ai fini di quanto previsto dall'art. 92 comma 16, come sostituito dall'A.C.N. del 21/06/2018.
Con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda è conferito l'incarico a tempo indeterminato, ovvero l'incarico temporaneo ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 l'incarico è conferito a 38 ore settimanali, tuttavia gli stessi ottengono una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
Ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, l'incarico è conferito a 38 ore settimanali, con sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
L'incarico a tempo indeterminato viene conferito dal Direttore Generale con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo.
Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dell'incarico assegnato.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.
Palermo, 11 giugno 2021.
LA ROCCA