
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/931 DELLA COMMISSIONE, 1° marzo 2021
G.U.U.E. 10 giugno 2021, n. L 204
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 giugno 2021
Applicabile dal: 30 giugno 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 277, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 279 bis, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) E' opportuno che gli enti individuino i fattori di rischio di un'operazione in derivati determinando i fattori di rischio da cui dipendono i flussi di cassa di tale operazione. Per garantire che gli enti seguano un approccio armonizzato in tale individuazione, è opportuno che considerino almeno i fattori di rischio elencati nella parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2) Il metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo, al fine di attribuire tali operazioni alla categoria di rischio pertinente, dovrebbe essere semplice in tutti i casi in cui il fattore di rischio significativo primario e unico dell'operazione in derivati è immediatamente distinguibile dalla natura e dai flussi di cassa di tale operazione.
3) I contratti swaps su tassi di interesse in più valute sono usati dagli enti per coprire il rischio di cambio derivante da finanziamenti o investimenti in valute estere. Sebbene tali operazioni dipendano principalmente dai fattori del rischio di cambio, esse possono dipendere anche da altri fattori di rischio, come i fattori del rischio di tasso di interesse. Tuttavia, dato che l'esperienza maturata sui mercati mostra che l'effetto di tali altri fattori di rischio è molto spesso irrilevante per questi particolari tipi di operazione, se un'operazione rientra in questo tipo, ciò dovrebbe bastare per identificarla come un'operazione in derivati con un solo fattore di rischio significativo.
4) Indipendentemente dalla natura e dai flussi di cassa di un'operazione in derivati, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi di cassa dell'operazione («tassi di attualizzazione») non dovrebbero essere considerati un fattore di rischio significativo. Sarebbe sproporzionato e oneroso imporre agli enti di tenere conto del tasso di attualizzazione nel metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo, in quanto l'esperienza empirica mostra che tale fattore di rischio ha di solito un effetto più limitato sul valore delle operazioni in derivati rispetto ad altri fattori di rischio dai quali derivano i loro flussi di cassa.
5) Per le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio, è opportuno che gli enti tengano conto della sensibilità e della volatilità del sottostante per individuare, per ciascuna categoria di rischio, i fattori di rischio che sono significativi e il più significativo di tali fattori di rischio.
6) Per le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio e nel caso in cui tali fattori di rischio facciano riferimento a diverse categorie di rischio, può non essere possibile stabilire quale di tali fattori di rischio sia significativo, anche dopo aver tenuto conto della sensibilità e della volatilità del sottostante dell'operazione. In tali casi, come approccio alternativo, semplice e prudente, è opportuno che gli enti considerino significativi tutti i fattori di rischio dell'operazione e, di conseguenza, assegnino l'operazione alle categorie di rischio corrispondenti a tali fattori di rischio sulla base del più significativo fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria.
7) Il metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo dovrebbe essere applicato solo nelle fasi iniziali delle operazioni, quando tali operazioni sono state identificate come aventi un solo fattore di rischio, in quanto tale fattore di rischio è una caratteristica fondamentale di tali operazioni e pertanto non si prevede che cambi. Se nelle fasi iniziali delle operazioni in derivati esse sono state identificate come aventi più di un fattore di rischio, il processo per individuare i fattori di rischio significativi e il più significativo tra essi dovrebbe essere intrapreso su base trimestrale, in modo che eventuali cambiamenti in tali operazioni possano essere riflessi adeguatamente nell'attribuzione di tali operazioni in derivati alle categorie di rischio pertinenti.
8) L'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che la formula da utilizzare per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi deve essere specificata in conformità degli sviluppi normativi internazionali. Il 22 marzo 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) (2) ha pubblicato le domande frequenti sul metodo standardizzato di Basilea III per la misurazione dell'esposizione al rischio di controparte, spiegando che il delta di vigilanza per le opzioni sui tassi di interesse nel caso di tassi di interesse negativi dovrebbe essere determinato secondo una formula specifica, nella quale viene applicato un fattore di spostamento lambda (λ) al tasso di interesse a pronti o a termine e al prezzo strike dell'opzione utilizzati in tale formula per garantire che tale tasso di interesse a pronti o a termine e il prezzo strike dell'opzione siano positivi.
9) Al fine di rendere positivi il tasso di interesse a pronti o a termine e il prezzo strike dell'opzione, il fattore di spostamento λ dovrebbe essere largo abbastanza da consentire agli enti di calcolare il delta di vigilanza di un'operazione conformemente alla formula stabilita nell'articolo 279 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma al tempo stesso abbastanza piccolo da non introdurre distorsioni ingiustificate nel risultato del calcolo del delta di vigilanza.
10) Essendo uno dei parametri per il calcolo del delta di vigilanza, la volatilità di vigilanza dovrebbe essere determinata alla luce della formula specifica per il calcolo del delta di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria di rischio dei tassi di interesse. A tale riguardo il valore della volatilità di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria di rischio dei tassi di interesse determinato nelle norme internazionali adottate dal CBVB è ritenuto idoneo ad essere utilizzato ai sensi del diritto dell'Unione.
11) Per consentire agli enti di determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, in un fattore di rischio significativo o nel fattore di rischio più significativo di una data categoria di rischio, è opportuno stabilire quali informazioni relative all'operazione gli enti dovrebbero utilizzare per effettuare tale determinazione. Per evitare oneri inutili per gli enti, è opportuno consentire loro di utilizzare le stesse informazioni usate per individuare i fattori di rischio significativi.
12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
13) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
«Frequently asked questions on the Basel III standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» (Domande frequenti sul metodo standardizzato di Basilea III per la misurazione dell'esposizione al rischio di controparte) 22 marzo 2018.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
CAPO 1
Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo, le operazioni con più di un fattore di rischio significativo e i più significativi tra tali fattori di rischio
Metodo per individuare i fattori di rischio di un'operazione in derivati
1. Al fine di individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo e le operazioni con più di un fattore di rischio significativo, gli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, identificano tutti i fattori di rischio dell'operazione determinando i fattori di rischio dai quali dipendono i flussi di cassa di tale operazione, tenendo conto almeno dei fattori di rischio di cui agli articoli da 325 terdecies a 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. I fattori di rischio individuati dagli enti sono i fattori di rischio dell'operazione.
2. Gli enti non considerano come fattori di rischio di un'operazione quelli del rischio di tasso di interesse utilizzati per attualizzare i flussi di cassa dell'operazione.
Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo
1. Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio di un'operazione conformemente all'articolo 1, gli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, identificano le operazioni con un solo fattore di rischio significativo applicando quanto segue:
a) se i flussi di cassa dell'operazione dipendono esclusivamente da un fattore di rischio che rientra in una delle categorie di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti individuano tale fattore di rischio come l'unico fattore di rischio significativo di tale operazione;
b) se i flussi di cassa dell'operazione dipendono da più di un fattore di rischio e se gli enti hanno individuato un solo fattore di rischio di tale operazione come significativo conformemente al metodo di cui l'articolo 4, paragrafo 3, o al metodo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, gli enti individuano tale fattore di rischio come l'unico fattore di rischio significativo di tale operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, per i contratti swaps su tassi di interesse in più valute di cui all'allegato II, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono individuare il fattore di rischio di cambio come l'unico fattore di rischio significativo dell'operazione.
Metodo per individuare le operazioni con più di un fattore di rischio significativo
Ai fini dell'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti identificano tutte le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 2 come operazioni con più di un fattore di rischio significativo.
Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio
1. Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio di un'operazione conformemente all'articolo 1 e se i flussi di cassa dell'operazione dipendono da più di un fattore di rischio, gli enti individuano i fattori di rischio significativi e il più significativo tra tali fattori di rischio applicando, a seconda dei casi, uno dei metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Nelle fasi iniziali dell'operazione gli enti procedono nel seguente modo:
a) considerano fattori di rischio significativi tutti i fattori di rischio dell'operazione individuati tramite la procedura di cui all'articolo 1;
b) per ciascuna categoria di rischio corrispondente a tali fattori di rischio significativi, individuano come il più significativo fattore di rischio quello oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio tra quelle di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Nelle fasi iniziali dell'operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti procedono nel seguente modo:
a) per ciascun fattore di rischio individuato conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, calcolano la sensibilità al rischio delta conformemente all'articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) basandosi sulle sensibilità calcolate conformemente alla lettera a), calcolano le sensibilità ponderate conformemente alla formula di cui all'articolo 325 septies, paragrafo 6, di tale regolamento;
c) per ciascuna delle categorie di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, di tale regolamento, calcolano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio di mercato conformemente alla formula di cui all'articolo 325 septies, paragrafo 8, di tale regolamento, basandosi su tutte le sensibilità ponderate di cui alla lettera b) dei fattori di rischio che sono stati attribuiti a tale categoria di rischio;
d) classificano tutti i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio di mercato di cui alla lettera c) dal più grande al più piccolo in termini assoluti, al fine di ottenere una sequenza di elementi monotonicamente decrescente, nella quale l'elemento a1 è il più grande in termini assoluti, a2 è il secondo più elevato e così via;
e) per ciascun elemento ai calcolato e classificato conformemente alla lettera d) secondo l'ordine risultante dalla classificazione, verificano se è soddisfatta la seguente condizione:
dove:
i = l'indice che individua la categoria di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, classificata conformemente alla lettera d) e secondo l'ordine della classificazione;
Y % = 60 %;
f) considerano significativi:
i) i fattori di rischio corrispondenti alle categorie di rischio che soddisfano la condizione di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
ii) i fattori di rischio che corrispondono alla prima categoria di rischio che non soddisfa tale condizione;
g) per ciascuna delle categorie di rischio che corrispondono a fattori di rischio non considerati significativi ai sensi della lettera f), verificano se l'elemento corrispondente ai soddisfa la seguente condizione:
dove:
i = l'indice che individua la categoria di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, classificata conformemente alla lettera d) e secondo l'ordine della classificazione, la quale corrisponde a fattori di rischio non considerati significativi ai sensi della lettera f);
Z % = 30 %;
h) oltre ai fattori di rischio individuati conformemente alla lettera f), considerano come fattori di rischio significativi anche quelli che corrispondono alle categorie di rischio che soddisfano la condizione di cui alla lettera g);
i) per ciascuna delle categorie di rischio di cui alle lettere f) e h), considerano come il fattore di rischio più significativo per tale categoria di rischio quello corrispondente al valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate di cui alla lettera b).
4. Nelle fasi iniziali dell'operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono esentati dall'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento possono individuare il più significativo fattore di rischio procedendo nel seguente modo:
a) calcolano le maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per ciascun fattore di rischio individuato conformemente all'articolo 1. Qualora più di un fattore di rischio individuato conformemente all'articolo 1 sia stato attribuito alla stessa categoria di rischio, gli enti mantengono ai fini della lettera b) il fattore di rischio in tale categoria di rischio oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio in tale categoria di rischio;
b) procedono conformemente al paragrafo 3, lettere da d) a h), laddove gli elementi utilizzati si basano sulle maggiorazioni per la categoria di rischio calcolate conformemente alla lettera a) del presente paragrafo;
c) individuano come fattori di rischio più significativi nelle categorie di rischio pertinenti i fattori di rischio significativi individuati con il metodo di cui alla lettera b).
CAPO 2
Formula da utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula e metodo da utilizzare per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga nel fattore di rischio primario o nel fattore di rischio più significativo di una data categoria di rischio
Formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula
1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi come segue:
N(x) = funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard che rappresenta la probabilità che una variabile casuale normale con media zero e varianza uno sia inferiore o uguale a «x»;
P = prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l'opzione;
K = prezzo strike dell'opzione;
T = data di scadenza dell'opzione in anni utilizzando la convenzione sui giorni lavorativi pertinente;
λ = fattore di spostamento sufficiente a rendere positivi sia P sia K, determinato conformemente al paragrafo 2;
σ =volatilità di vigilanza dell'opzione determinata conformemente al paragrafo 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti calcolano il fattore di spostamento (λ) per le opzioni call e put come segue:
λj =max(soglia - min(Pj,Kj),0
dove:
Pj =prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l'opzione j;
Kj =prezzo strike dell'opzione j;
soglia = 0.10 %
3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti determinano la volatilità di vigilanza dell'opzione basandosi sulla categoria di rischio dell'operazione e sulla natura dello strumento sottostante l'opzione conformemente alla seguente tabella:
Tabella
Categoria di rischio | Strumento sottostante | Volatilità di vigilanza |
Tasso di interesse | Tutti | 50 % |
.
Metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio
Gli enti determinano se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio con uno tra i seguenti metodi:
a) calcolano la sensibilità al rischio delta di tali fattori di rischio conformemente all'articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e identificano l'operazione come posizione lunga in un fattore di rischio quando la corrispondente sensibilità al rischio delta è positiva o come posizione corta quando la corrispondente sensibilità al rischio delta è negativa;
b) valutano la dipendenza della struttura dei flussi di cassa delle operazioni da tale fattore di rischio o la finalità di copertura dell'operazione rispetto a tale fattore di rischio e identificano l'operazione come posizione corta o lunga basandosi su tale valutazione.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN