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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/855 DELLA COMMISSIONE, 28 gennaio 2025

G.U.U.E. 5 maggio 2025, Serie L

Regolamento che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/931 per quanto riguarda la specificazione della formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di posizione in merci. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 maggio 2025

Applicabile dal: 25 maggio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 279 bis, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, anche la formula che gli enti devono utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di posizione in merci compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i prezzi delle merci possono essere negativi dovrebbe essere specificata in conformità degli sviluppi normativi internazionali, a integrazione della formula analoga per le opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse.

2) Il capitolo CRE52 del quadro di Basilea, adottato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) (2), definisce il metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). All'interno del predetto capitolo, il punto 52.40 specifica la formula che gli enti devono utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate a una specifica categoria di rischio. La domanda n. 2 delle FAQ relative al punto 52.40 solleva la questione di come debba essere calcolato il delta di vigilanza delle opzioni quando il termine P/K è pari a zero o negativo e non consente quindi di calcolare il termine ln(P/K), ad esempio in un contesto di tassi di interesse negativi. Secondo la risposta data dal CBVB alla domanda, in tali casi gli enti creditizi devono utilizzare una formula leggermente diversa per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put, ossia dovrebbero includere in tale formula uno spostamento del valore del prezzo e del valore del prezzo strike delle opzioni interessate aggiungendo il fattore di spostamento lambda (λ), il quale dovrebbe rappresentare la misura presumibilmente più bassa possibile in cui i tassi di interesse nella rispettiva valuta possono diventare negativi. Un metodo analogo dovrebbe essere seguito per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di posizione in merci nei casi in cui i prezzi delle merci possono essere negativi. Il fattore di spostamento λ dovrebbe essere largo abbastanza da consentire agli enti creditizi di calcolare il delta di vigilanza di un'opzione associata alla categoria del rischio di posizione in merci conformemente alla formula stabilita nell'articolo 279 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma al tempo stesso abbastanza piccolo da non introdurre distorsioni ingiustificate nel risultato del calcolo del delta di vigilanza.

3) In linea con il metodo di cui al regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione (3) per le opzioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse, è opportuno utilizzare il valore della volatilità di vigilanza per le opzioni put e call nella categoria del rischio di posizione in merci determinato nelle norme internazionali adottate dal CBVB, in quanto ritenuto idoneo a essere utilizzato ai sensi del diritto dell'Unione.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/931.

5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

6) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)

https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/52.htm?inforce=20230101&published=20200605.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (GU L 204 del 10.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/931/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2021/931 è così modificato:

1. all'articolo 4, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4. Nelle fasi iniziali dell'operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento possono individuare il più significativo fattore di rischio procedendo nel seguente modo:»;

2. l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put associate alle categorie del rischio di tasso di interesse o del rischio di posizione in merci compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi come segue:»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti calcolano il fattore di spostamento (λ) per le opzioni call e put come segue:

λ j = max{soglia j - min{P j , K j }, 0} se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di tasso di interesse;
max{ - (1 + soglia j )•min{P j, K j }, 0} se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di posizione in merci.

.

dove:

j = prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l'opzione j;

j = prezzo strike dell'opzione j;

soglia j = 0,10%,se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di tasso di interesse;
0,1, se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di posizione in merci.

.

c) al paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Tabella

Categoria di rischio Strumento sottostante Volatilità di vigilanza
Tasso di interesse Tutti 50 %
Posizione in merci Energia elettrica 150 %
Altre merci (esclusa l'energia elettrica) 70 %»

.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN