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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 giugno 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 7 luglio 2021, n. 161

Riparto del fondo finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato comma 1 dell'articolo 53, il fondo deve essere ripartito tra i comuni, sulla base dei criteri ivi analiticamente indicati alle lettere a), b) e c), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il comma 2 del precitato articolo 53, il quale prevede che all'onere di cui al comma 1 del medesimo articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 dello stesso decreto-legge n. 73 del 2021;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 giugno 2021;

TENUTO CONTO che con legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3, è stato istituito il nuovo comune di Misiliscemi per distacco del comune di Trapani;

RITENUTO opportuno determinare la quota di competenza del comune di Misiliscemi, sulla base delle informazioni disponibili, in proporzione alla popolazione residente (peso 90 per cento) e alla superficie (peso 10 per cento);

Decreta:

Art. 1

Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all'adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie

1. Il fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è integralmente ripartito secondo le misure indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il riparto è definito sulla base dei seguenti criteri, indicati dal citato comma 1 del medesimo articolo 53:

a) una quota pari al 50% del totale del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50% del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class% 5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può risultare inferiore ad euro 600,00. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

3. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE