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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2021

G.U.R.S. 9 luglio 2021, n. 29

Ulteriore proroga al 30 settembre 2021 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario in Sicilia;

Visto l'art. 50 della legge 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a "disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Visto il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria" che prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori e che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6 "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", che adegua la normativa regionale alle disposizioni nazionali di cui alla legge 537/1993;

Considerato che in applicazione alla legge 537/1993, art. 8 comma 16, e s.m.i., le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

- E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;

- E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

- E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

- E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

Visto il decreto assessoriale 225 del 13 marzo 2020 relativo a "Proroga al 30/06/2020 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Visto il decreto assessoriale 551 del 19 giugno 2020 relativo a "Proroga al 31/10/2020 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Visto il decreto assessoriale 983 del 30 ottobre 2020 relativo a "Proroga al 31/03/2021 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Visto il decreto assessoriale 251 del 31/03/2021 relativo a "Proroga al 30/06/2021 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Considerata la prossima scadenza degli attestati al 30/06/2021 e che tutti gli assistiti appartenenti alla categoria E02 per continuare ad usufruire del diritto all'esenzione dovranno presentare l'autocertificazione; adempimento che riguarderà anche gli assistiti appartenenti alla categoria E01, E03 ed E04 che non risultano inclusi negli elenchi del Sistema TS;

Vista la nota prot. 52427 del 24/05/2021 dell'ASP di Palermo relativa alla richiesta di proroga della scadenza degli attestati di esenzione al 30/09/2021 al fine di scongiurare, a scopo precauzionale, il propagarsi dei contagi;

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 che proroga al 31 luglio 2021 lo stato d'emergenza per Covid-19;

Considerato che, in coerenza con le norme e le misure adottate a livello nazionale per l'epidemia da COVID-19, appare opportuno a scopo precauzionale evitare l'affollamento di persone presso gli uffici delle ASP;

Ritenuto opportuno che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni E01, E02, E03 ed E04 rilasciati a seguito di autocertificazione e validi al 31 marzo 2020 e già prorogati al 30/06/2021, conservino la propria validità sino al 30 settembre 2021 e, comunque, fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate;

Precisato che gli assistiti potranno avvalersi della validità degli attestati di esenzione relativi alle condizioni E01, E02, E03 e E04 sotto la propria responsabilità con l'obbligo di non usufruirne nel caso di variazioni delle condizioni che ne comportino l'esclusione;

Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso:

Decreta:

Art. 1

Gli attestati di esenzione per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione, validi sino al 31 marzo 2020 e già prorogati al 30/06/2020 con D.A. 225/2020, al 31/10/2020 con DA 551/2020, al 31/03/2021 con DA 983 del 30/10/2020, ed al 30/06/2021 con DA 251/2021, sono ulteriormente prorogati sino al 30 settembre 2021, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate;

Art. 2

L'assistito, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l'obbligo di non avvalersi dell'esenzione; un eventuale utilizzo improprio comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente;

Art. 3

La proroga degli attestati al 30 settembre 2021 viene comunicata al MEF ed a SOGEI per consentirne la corretta gestione in fase di prescrizione in modalità dematerializzata ed in fase di controllo delle autocertificazioni.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 30 giugno 2021.

RAZZA