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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2021, n. 556

- Allegato al Comunicato Assessorato della Salute pubblicato nella G.U.R.S. 16 luglio 2021, n. 30

Integrazione - Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011.

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L.R. n. 40/1984, che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;

VISTA la Legge 11/8/91, n. 266 titolata "Legge quadro del volontariato";

VISTA la Legge 8/11/91, n. 381 titolata "Disciplina delle cooperative sociali";

VISTO il D.Lgs 30/12/92, n. 502 titolato "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e smi;

VISTA la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";

VISTO il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419;

VISTO il D.P.R. 28/11/00, n. 445 [N.d.R. recte: D.P.R. 28/12/00, n. 445] titolato il testo unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la L.R. 14/4/2009 n. 5 titolata "Riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I, n. 49 del 25/11/2011 che, all'art. 1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito "Regolamento") e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;

VISTO l'art. 2 del citato D.A. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;

CONSIDERATO che l'art. 5 del medesimo D.A. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;

VISTO il D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011";

VISTA la Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. 1993/11, che prevede al punto 4: "L'Albo di cui al DA n. 1993/11 e s.m. e i. sarà aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, per cui le nuove domande potranno essere inoltrate al Servizio competente dell'Assessorato della Salute entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno";

VISTA l'istanza datata 10.09.2020 del Legale Rappresentante dell'Associazione "A.I.Z.A. - Guardia Nazionale" con sede Legale in Valderice (TP), via S. Catalano n. 113, assunta agli atti dell'Assessorato della Salute - Servizio 8 - al prot. n. 43772 del 14.10.2020;

ENTE SEDE 
A.I.Z.A. Guardia Nazionale C.F. 93065090818 Via S. Catalano n. 113, Valderice - Trapani.

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VISTA la nota prot. n. 51521 del 27.11.2020 con la quale il Servizio 8 D.P.S. chiede la trasmissione della: A) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 - Scheda dati per il rilascio della comunicazione antimafia del D.lgs. 152/201; B) dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale del Servizio 8;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione - vista la scheda per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale, trasmesse con pec del 27.11.2020 ed assunta al prot. n. 52665 del 03.12.2020;

CONSIDERATO che i dati trasmessi dal Legale Rappresentante dell'Associazione sono stati inseriti nella B.D.N.A. in data 14.04.2021 PR_TPUTG_Ingresso_0025757_20210414;

RITENUTO di potere iscrivere nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati l'Ente sopra indicato;

RITENUTO di dover emanare il presente provvedimento, sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero le ulteriori verifiche a cura delle A.S.P. competenti per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo;

CONSIDERATO che ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità, al momento della stipula della convenzione con la A.S.P. competente per territorio;

PRESO ATTO che l'Ente sopra indicato, ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011, ha presentato istanza di iscrizione all'Albo di cui a margine, nei termini prescritti;

VISTI gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è iscritto all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13/10/11, titolato: "Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio", così come modificato dal D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato: "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011" l'ente di seguito indicato:

ENTE SEDE
A.I.Z.A. Guardia Nazionale C.F. 93065090818 Via S. Catalano n. 113, Valderice - Trapani.

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Art. 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovranno obbligatoriamente fare riferimento all'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

E' fatto divieto a ciascuna A.S.P., competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.lgs 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'A.S.P. competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.

Parimenti, è fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli articoli 8 e 13 del precitato Regolamento.

Art. 3

L'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1 del presente decreto, è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalle competenti AA.SS.PP., secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs del 6/9/11 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

L'A.S.P., competente per territorio, provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando, all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria, per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente dall'Albo regionale.

Art. 5

La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'A.S.P. competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.

Art. 6

Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'A.S.P. e l'Ente richiedente.

Art. 7

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21, sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione "per estratto".

Palermo, 17 giugno 2021

Il Dirigente Generale

MARIO LA ROCCA