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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 maggio 2021, n. 615

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 2021, n. 169

Fondo per la ricerca in campo economico e sociale: modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), "cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare l'art. 63 che stabilisce "[...] Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e in particolare:

- il comma 553, art. 1, il quale stabilisce che "Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma";

- il comma 554, art. 1, il quale stabilisce che "Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553";

VISTO il decreto prot. n. 564 del 28 Aprile 2021, con il quale, tra l'altro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata istituita, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca";

RITENUTO pertanto di stabilire le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse di cui al "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dal citato art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno distribuite attraverso una procedura selettiva indetta con bando pubblico annuale dal Ministero dell'università e della ricerca e riservata ai soggetti iscritti nella sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (nel seguito anche semplicemente "Sezione").

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata ad ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Sono legittimati a presentare la domanda per l'attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro iscritti nella sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

2. Sono legittimati a presentare la domanda di cui al comma 1 i soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

3. Non possono usufruire delle risorse di cui all'articolo 1 le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché gli enti cui sono state assegnate nel corso del medesimo esercizio risorse, a carico del bilancio dello Stato, aventi le medesime finalità del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" di cui all'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 3

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo le modalità di cui al successivo comma 2 e all'articolo 4 del presente decreto, domanda per l'attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

2. I progetti potranno essere "individuali", ossia presentati da un unico soggetto c.d. "proponente", o "congiunti", ossia presentati da almeno due soggetti fino ad un massimo di tre, di cui uno "capofila". Nel caso di progetti "congiunti" il soggetto "capofila", che sarà referente nei confronti del Ministero dell'università e della ricerca, dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la distribuzione delle risorse indetta con bando pubblico annuale.

3. Nel caso di progetti "congiunti" il soggetto "capofila" dovrà sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al 60% nel caso di due soggetti e in misura non inferiore al 40% nel caso di tre, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al 30% e non superiore al 40%.

4. I soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, possono presentare domanda per la realizzazione di un solo progetto di ricerca coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

Art. 4

Progetti ammissibili

1. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale, chiaro e dettagliato, i seguenti elementi:

a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse;

c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti;

d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;

e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e specifico impatto dei contributi.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. La valutazione e selezione dei progetti è effettuata da una Commissione, composta da un massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.

3. La Commissione opera tenendo conto dei seguenti criteri:

a) qualità del progetto in termini di competenze coinvolte, risposta stabile e pervasiva alle esigenze di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali ad altri progetti/programmi, fattibilità sia tecnica che finanziaria;

b) qualità dei proponenti in termini di competenza ed esperienza nell'attività di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, capacità gestionali e relazioni esterne, capacità di autofinanziamento del progetto;

c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi a contribuire all'ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

d) originalità e grado di innovazione degli obiettivi progettuali; e) efficacia, economicità ed efficienza delle attività progettuali e sostenibilità finanziaria delle stesse, risultati attesi in termini di ritorno degli investimenti materiali e immateriali previsti nella proposta progettuale.

4. La Commissione, per lo svolgimento della sua attività, può avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della qualità e della rilevanza dei progetti di ricerca presentati.

5. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3. I progetti sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse annuali complessive disponibili.

6. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento è approvata con specifico decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al presente decreto.

Art. 6

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al presente decreto sono destinate, annualmente, risorse pari a euro 8,5 milioni (ottomilionicinquecentomila/00) a decorrere dall'anno 2021, salvo eventuali rimodulazioni annuali da parte della legge di bilancio.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.

3. In caso di progetti finanziati con un contributo minore rispetto a quello richiesto, il Ministero dell'università e della ricerca provvederà d'ufficio alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nei piani finanziari.

4. Il bando annuale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto indicherà il contributo minimo e il contributo massimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento.

5. Il trasferimento delle risorse è disposto in due soluzioni:

a) 50% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto, successivamente all'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento. L'erogazione di tale somma avverrà previa presentazione di formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del bando di cui all'articolo 1 del presente decreto, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo un modello che verrà reso noto dal Ministero dell'università e della ricerca;

b) 50% a titolo di saldo. Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente all'approvazione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto "proponente" o "capofila", entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammissibili.

Art. 7

Controllo e monitoraggio

1. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico, il Ministero dell'università e della ricerca procederà alla revoca delle risorse assegnate e al recupero delle somme erogate e delle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio.

2. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al costo giudicato ammissibile, il contributo a carico del Ministero dell'università e della ricerca sarà ricalcolato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.

3. La rendicontazione, il controllo e il monitoraggio delle attività di cui ai progetti di ricerca finanziati attraverso il "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", istituito dall'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono effettuati secondo le modalità e i termini indicati nel bando di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Il Ministro

MARIA CRISTINA MESSA