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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2021, n. 643

- Allegato al Comunicato Assessorato della Salute pubblicato nella G.U.R.S. 30 luglio 2021, n. 33

Integrazione-aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011.

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la LR. n. 40/1984, che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;

VISTA la Legge 11/8/91, n. 266 titolata "Legge quadro del volontariato";

VISTA la Legge 8/11/91, n. 381 titolata "Disciplina delle cooperative sociali";

VISTO il D.Lgs 30/12/92, n. 502 titolato "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e smi;

VISTA la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";

VISTO il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419;

VISTO il D.P.R. 28/11/00, n. 445 titolato il testo unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la L.R. 14/4/2009 n. 5 titolata "Riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I, n. 49 del 25/11/2011 che, all'art. 1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito "Regolamento") e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;

VISTO l'art. 2 del citato D.A. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;

CONSIDERATO che l'art. 5 del medesimo D.A. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;

VISTO il D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011";

VISTA la Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. 1993/11, che prevede al punto 4: "L'Albo di cui al DA n. 1993/11 e s.m. e i. sarà aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, per cui le nuove domande potranno essere inoltrate al Servizio competente dell'Assessorato della Salute entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno";

VISTA l'istanza datata 13.05.2020 del Legale Rappresentante dell'Associazione "O.N.V.G.I. sezione di Santa Elisabetta" con sede Legale in Santa Elisabetta, c/da Pozzo Giardina n. 7 (AG), assunta agli atti dell'Assessorato della Salute - Servizio 8 - al prot. n. 0022225 del 14.05.2020;

ENTE SEDE
O.N.V. Giubbe d'Italia - sezione di Santa Elisabetta C.F. 93041750840 c/da Pozzo Giardina n. 7, Santa Elisabetta - Agrigento.

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VISTA la nota prot. n. 38442 del 08.09.2020 con la quale il Servizio 8 D.P.S. chiede la trasmissione della: A) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 - Scheda dati per il rilascio della comunicazione antimafia del D.lgs. 152/201; B) dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale del Servizio 8;

VISTA la documentazione trasmessa con mail del 19.10.2020 dal Legale Rappresentante della "O.N.V. Giubbe d'Italia" ed assunta al prot. n. 44786 del 26.10.2020;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione - vista la scheda per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale, trasmesse con pec del 27.11.2020 ed assunta al prot. n. 52665 del 03.12.2020;

CONSIDERATO che i dati trasmessi dal Legale Rappresentante dell'Associazione sono stati inseriti nella B.D.N.A. in data 01.06.2021, PR_TPUTG_Ingresso_0035253_20210603;

VISTE le risultanze della B.D.N.A. che comunica "che a carico della suindicata organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe D'Italia sez. S. Elisabetta e dei relativi soggetti…non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di potere iscrivere nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati l'Ente sopra indicato;

RITENUTO di dover emanare il presente provvedimento, sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero le ulteriori verifiche a cura delle A.S.P. competenti per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo;

CONSIDERATO che ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità, al momento della stipula della convenzione con la A.S.P. competente per territorio;

PRESO ATTO che l'Ente sopra indicato, ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011, ha presentato istanza di iscrizione all'Albo di cui a margine, nei termini prescritti;

VISTI gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è iscritto all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13/10/11, titolato: "Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio", così come modificato dal D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato: "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011" l'ente di seguito indicato:

ENTE SEDE
O.N.V. Giubbe d'Italia - sezione di Santa Elisabetta C.F. 93041750840. c/da Pozzo Giardina n. 7, Santa Elisabetta - Agrigento.

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Art. 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovranno obbligatoriamente fare riferimento all'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

E' fatto divieto a ciascuna A.S.P., competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.lgs 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'A.S.P. competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.

Parimenti, è fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli articoli 8 e 13 del precitato Regolamento.

Art. 3

L'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1 del presente decreto, è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalle competenti AA.SS.PP., secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs del 6/9/11 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

L'A.S.P., competente per territorio, provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando, all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria, per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente dall'Albo regionale.

Art. 5

La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'A.S.P. competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.

Art. 6

Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'A.S.P. e l'Ente richiedente.

Art. 7

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21, sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione "per estratto".

Palermo, 6 luglio 2021

Il Dirigente Generale

MARIO LA ROCCA