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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 19

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 6 agosto 2021, n. 34

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo. (1)

Testo con annotazioni alla data 30 dicembre 2022

(1)

In materia si rimanda alla Circ. Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana 30 dicembre 2022, n. 2, prot. 62212.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 25 bis.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.

2. Per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente.". (1)

2. I nulla osta di cui al comma 2 dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 16/2016 come introdotto dal comma 1 sono resi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza. (2)

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 22 novembre - 19 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

(2)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 22 novembre - 19 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 2

Entrata in vigore (1)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CORDARO

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 22 novembre - 19 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.