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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dei Lavori Pubblici.

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO 3 - TUTELA E ACQUISIZIONE, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

CIRCOLARE 30 dicembre 2022, n. 2, prot. 62212

Regione Sicilia - Legge regionale 29 luglio 2021, n. 19, recante "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo" - Sentenza 252/2022 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dei Lavori Pubblici.

Alle Soprintendenze BB.CC.AA

LORO SEDI

E, p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana SEDE

All'Assessorato regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2022, rinvenibile sul sito istituzionale della Consulta che si allega ad ogni buon fine, si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 ed in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge regionale censurata.

Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che la legge regionale - con una norma definita di interpretazione autentica - riapriva i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici e ha ritenuto tale disciplina lesiva della riserva allo Stato della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003.

Come è noto l'articolo 1 della legge regionale in parola inserisce nella legge regionale n. 16 del 2016, l'articolo 25 bis, che recita testualmente: "Art. 25-bis. Norme di interpretazione autentica - 1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentare per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente".

Il legislatore regionale è dunque intervenuto sulla questione della compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa con una norma recante un'asserita "interpretazione autentica" della disposizione contenuta nell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con cui è stato recepito in Sicilia il c.d. terzo condono edilizio di cui all'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nel merito la Corte Costituzionale, con la sentenza succitata, ha ritenute fondate le questioni promosse al riguardo dal Presidente del Consiglio dei Ministri osservando che il tenore letterale del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 15 del 2004, porta a ritenere che tale disposizione rechi un recepimento integrale dell'articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003, "nei termini e nelle forme", con la conseguente inammissibilità delle domande di condono relative ad abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.

Lo stesso orientamento, del resto, era stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione penale secondo cui la legge siciliana n. 37/1985, che recepiva il primo condono edilizio e ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta (d.l. n. 269/2003) che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio recepito direttamente e integralmente dalla Regione con la l.r. n. 15 del 2004 e, dunque, con gli stessi limiti previsti dalla normativa statale di cui al comma 27, lett. d) dell'art. 32 della citata norma, ovvero il divieto di condonabilità in aree vincolate senza distinzione alcuna tra vincoli assoluti e vincoli relativi.

Ancora una volta la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità della norma regionale in parola, si è soffermata sulla natura straordinaria ed eccezionale del condono edilizio e come tale di stretta interpretazione; da ciò discende che il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare "l'ampiezza" del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, trova il suo limite oltre che nella "materia penale", anche nella potestà del legislatore statale di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario (attraverso la definizione delle opere abusive non suscettibili di sanatoria e delle volumetrie massime sanabili) in quanto immediatamente riferibile ai principi di "grande riforma economica-sociale".

Ora se è vero che la norma regionale impugnata è espressione della competenza legislativa di tipo primario prevista dallo Statuto in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio è pur vero, secondo la Consulta, che in ordine alla disciplina del condono edilizio tale competenza legislativa debba essere esercitata nell'ambito dei principi individuati dal legislatore nazionale in quanto trattasi di intervento eccezionale di grande riforma.

Nella medesima decisione la Corte ha altresì rilevato che l'articolo 1 della legge regionale in oggetto, lungi dal fornire un'interpretazione autentica della legge n. 15 del 2004, ha carattere innovativo e amplia surrettiziamente le ipotesi di ammissibilità del condono edilizio della legge n. 326 del 2003 anche ai casi di abusi edilizi non formali realizzati nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità relativa, previo il nulla osta della competente soprintendenza.

Di talché, i giudici della Consulta hanno rilevato che il legislatore regionale ha manifestamente travalicato i limiti della propria potestà legislativa primaria in materia e applicato retroattivamente una disposizione di legge che determina un ampliamento delle ipotesi di sanatoria edilizia in quegli ambiti in cui la normativa nazionale la escludeva, con efficacia estesa anche al passato attraverso la possibilità di presentare istanza di riesame dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

Ancora una volta è mutato in Sicilia il quadro interpretativo del c.d. terzo condono e per effetto di quanto recato nella pronuncia della Corte Costituzionale questa Amministrazione è tenuta ad applicare le previsioni nazionali secondo i casi regolati e previsti dalla 326/2003 così come recepita dalla l.r. 5 novembre 2004, n. 15, pertanto:

- nelle aree sottoposte a vincolo, sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro; risanamento conservativo; manutenzione straordinaria; opere che non comportino nuovi volumi o superfici);

- per gli interventi che rientrino in tale tipologie, la sanatoria edilizia richiede il preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza, e ciò, come avvertito dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 39 dell'8 febbraio 2006), anche se l'abuso sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore del vincolo (art. 32 comma 2, l. 47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43 l. 326/2003;

- sono insanabili gli abusi edilizi che sono stati realizzati in aree di interesse paesaggistico e che rientrino nelle tipologie edilizie diverse da quelli di cui sopra.

E' revocata la circolare n. 3 del 28.03.2014.

Il Dirigente Generale

CALOGERO FRANCO FAZIO

N.d.R.: Si riporta di seguito la Sentenza 252/2022, tratta dal sito istituzionale della Consulta.

Sentenza 252/2022