
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 giugno 2021, n. 119
G.U.R.I. 25 agosto 2021, n. 203
Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalità di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale e le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Considerata la necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche all'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonchè le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.»;
d) al comma 4, alinea, le parole «e due copie» sono soppresse e, alla lettera b), le parole «in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice»;
e) al comma 5, le parole «e due copie» sono soppresse e le parole «devono essere inviati» sono sostituite dalle seguenti «è inviato»;
f) al comma 7, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;
Modifiche all'articolo 2 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 2 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».
Modifiche all'articolo 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
All'articolo 3 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati», e dopo le parole «ricevere il deposito» sono inserite le seguenti: «o il pagamento delle tasse».
Modifiche all'articolo 4 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
All'articolo 4 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.».
Modifiche all'articolo 5 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. L'articolo 5 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Irricevibilità). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonchè dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.».
Modifiche all'articolo 6 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 6 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dichiarazione di conformità all'originale della traduzione in lingua italiana può essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.».
Modifiche all'articolo 7 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 7 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «Il deposito» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito»;
b) al comma 4, le parole «Codice della Digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Codice dell'amministrazione digitale».
Modifiche all'articolo 9 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 9 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse.
Modifiche all'articolo 10 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 10 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.» sono sostituite dalle seguenti: «ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarità. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.».
Modifiche all'articolo 11 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. L'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Contenuto della domanda di marchio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:
a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio può chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti più di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;
b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;
c) la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe così come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta così come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalità tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;
e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorità di una domanda anteriore, è indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Il documento attestante la priorità, qualora non allegato alla domanda, è integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.».
Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. Dopo l'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Rappresentazione del marchio). - 1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purchè possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione.
3. Le diverse tipologie di marchio sono così rappresentate:
a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;
b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
c) marchio di forma tridimensionale: il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione è costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque;
d) marchio di posizionamento: il marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonchè la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
e) marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
f) il marchio di colore:
1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono;
h) marchio di movimento: il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5;
i) marchio multimediale: il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa;
l) marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al comma 1 e può essere accompagnato da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonchè ogni altra specifica pertinente.
6. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio è riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.».
Modifiche all'articolo 15 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 15 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il numero della domanda originaria;».
Modifiche all'articolo 16 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 16 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, la parola «invia» è sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole «una notifica di» sono sostituite dalla seguente: «un».
Modifiche all'articolo 17 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
All'articolo 17 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «, debitamente» e «nello Stato» sono soppresse e le parole «articolo 197, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,».
Modifiche all'articolo 18 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 18 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo».
Modifiche all'articolo 21 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 21 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice.»;
c) al comma 4, le parole «all'articolo 160, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4,».
Inserimento dell'articolo 24-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Istanza di limitazione). - 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.».
Modifiche all'articolo 25 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 25 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,»;
b) al comma 2 la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo».
Modifiche all'articolo 26 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 26 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «o segni, destinati a distinguere» sono sostituite dalle seguenti: «, scritte o segni, se destinati a contraddistinguere».
Modifiche all'articolo 27 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 27 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo».
Modifiche all'articolo 29 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 29 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.».
Modifiche all'articolo 30 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
All'articolo 30 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.».
Modifiche all'articolo 32 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
All'articolo 32 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni»;
b) al comma 1, lettera f), dopo la parola «collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione» e la parola «preesistenza» è sostituita dalla seguente: «priorità»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.»;
d) al comma 5, dopo la parola «registro» è inserita la seguente: «informatizzato»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novità vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprietà industriale.».
Modifiche all'articolo 33 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 33 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purchè non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l'irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.».
Modifiche all'articolo 35 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 35 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «nello Stato» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».
Modifiche alla rubrica dell'articolo 37 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 37 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti».
Modifiche all'articolo 38 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 38 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 6, le parole «3,4 e 5» sono sostituite dalle seguenti «3 e 4» e le parole «227, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «227, comma 4, del Codice»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio è effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.»;
e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità quando risulti che, a causa della contitolarità con altro richiedente, non è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.».
Modifiche all'articolo 39 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 39 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo le parole «Il ritardo del pagamento» sono inserite le seguenti: «oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,».
Modifiche all'articolo 40 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 40 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».
Modifiche all'articolo 41 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 41 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, lettera b), le parole «nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».
Modifiche all'articolo 42 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 42 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui è stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».
Modifiche all'articolo 45 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 45 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilità o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 2, dopo la parola «invenzioni», sono inserite le seguenti: «, modelli di utilità e topografie»;
c) al comma 5, le parole «di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,»;
d) al comma 7, dopo le parole «L'avente diritto al brevetto» sono inserite le seguenti: «o alla registrazione ai sensi del comma 1».
Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 46 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:»;
b) al comma 2, lettera a), numero 2), la parola «marchio» è sostituita dalla seguente: «segno»;
c) al comma 2, lettera b), alinea, le parole «al marchio o ai diritti anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «al diritto anteriore»;
d) al comma 2, lettera b), numero 1), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea», e dopo le parole «, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione» sono aggiunte le seguenti: «; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;»;
e) al comma 2, lettera b), numero 3) le parole «, del marchio o dei marchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti»;
f) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;»;
g) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole «marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale» sono sostituite dalle parole: «diritto anteriore»;
h) al comma 2, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.».
Modifiche all'articolo 47 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. L'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva). - 1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio ed è inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.
2. Se l'atto di opposizione è depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione.
3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale è considerata data di deposito della raccomandata o del plico.
4. L'atto di opposizione può essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.
5. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.».
Modifiche all'articolo 48 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 48 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Entro due mesi dalla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «Scaduto il» e, dopo le parole «articoli 176, commi 1» sono inserite le seguenti: «, 2»;
b) al comma 3, lettera a), le parole «articoli 175» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 176»;
c) al comma 3, lettera c), le parole «d) ed e), del Codice,» sono sostituite dalle seguenti: «c), d), e) ed f) e dall'articolo 14, comma 1, lettera c-bis, del Codice»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».
Modifiche all'articolo 49 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 49 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
b) al comma 1, lettera c), la parola «improcedibilità,» è soppressa;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dalla data» sono inserite le seguenti: «di ricezione»;
d) al comma 1, lettera e), le parole «la facoltà» sono sostituite dalle seguenti «gli adempimenti»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.»;
f) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non è raggiunto, l'opposizione non è ritirata o la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.»;
g) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente è tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquiennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione è stata proposta.».
Modifiche all'articolo 50 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 50 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:
a) quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;
b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:
a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;
b) l'indicazione che il rifiuto è basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;
c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorità della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;
d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, la parola «notificato» è sostituita dalla seguente: «comunicato»;
e) al comma 7, alinea, dopo la parola «Intellettuale» sono inserite le seguenti: «una comunicazione»;
f) al comma 7, lettera a), le parole «una notifica» sono soppresse;
g) al comma 7, lettera b), le parole «una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,»;
h) al comma 7, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione è accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.».
Modifiche all'articolo 51 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 51 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.».
Modifiche all'articolo 53 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 53 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole «tale prova» sono sostituite dalle seguenti: «la prova dell'uso».
Modifiche all'articolo 54 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 54 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;»;
b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.»;
c) al comma 2, le parole «si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applica anche alla lettera c) del comma 1».
Modifiche all'articolo 58 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 58 del regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale, il comma 2 è abrogato.
Modifiche all'articolo 61 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1».
Modifiche all'articolo 62 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 62 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.»;
b) al comma 2, le parole «l'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi»;
c) al comma 3, la parola «minore» è sostituita dalle seguenti: «più giovane»;
d) al comma 6, le parole «dell'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «della Divisione competente dell'Ufficio».
Modifiche all'articolo 63 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 63 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.».
Modifiche all'articolo 64 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 64 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «L'esame di abilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»;
b) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola «ricorso» sono aggiunte le seguenti: « e trasferimento»;
c) al comma 1, lettera b), numero 3), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea»;
d) al comma 2, alinea, dopo le parole «L'esame di abilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»;
e) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola «domande,» sono inserite le seguenti: «alle norme sul trasferimento,»;
f) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo la parola «provenienza» sono inserite le seguenti: «, dei disegni e modelli»;
g) al comma 2, lettera b), numero 3), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea».
Modifiche all'articolo 65 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 65 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo le parole «L'assemblea» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 212 del Codice».
Modifiche all'articolo 66 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. «L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine è inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonchè al Ministero della giustizia.»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, può avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, è attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.»;
d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono sostituite dalle seguenti «Ministero della giustizia».
Inserimento dell'articolo 66-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. Dopo l'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:
«Art. 66-bis (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). - 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice.
2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di società, uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda.
3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative più opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 690