
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 luglio 2021
G.U.R.S. 20 agosto 2021, n. 36
Definizione delle modalità di applicazione della normativa regionale in materia di concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale alle Società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n 319 con il quale i requisiti di cui all'Allegato A all'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR sono stati integrati e raccordati con i requisiti generali di cui al D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e con la normativa di settore vigente;
VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 346 [N.d.R. recte: D.A. 17 maggio 2021, n. 436] "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, l'art. 10 rubricato "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti" che al comma 3 così recita: "E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";
VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 8 febbraio 2013, n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183";
CONSIDERATO che il comma 4 dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce, tra l'altro, che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
CONSIDERATO, altresì, che per quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla STP deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta e che la designazione del socio professionista deve essere compiuta dall'utente;
CONSIDERATO, infine, che per quanto disposto al Capo IV del Regolamento n. 34/2023 [N.d.R. recte: Regolamento n. 34/2013], le Società tra professionisti sono obbligatoriamente iscritte in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti; sono tenute al rispetto delle norme deontologiche dell'ordine al quale sono iscritte e rispondono disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale sono iscritte;
RITENUTO necessario individuare, nell'ambito della normativa regionale in materia di concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale, le fattispecie applicabili alle strutture sanitarie i cui titolari sono Società tra professionisti;
RITENUTO opportuno distinguere tra Società tra professionisti Monodisciplinari (costituite da professionisti sanitari della medesima disciplina) e Società tra professionisti Multidisciplinari (costituite da professionisti sanitari appartenenti a più discipline o da professionisti sanitari e non sanitari);
RITENUTO opportuno, inoltre, prevedere un regime differenziato a seconda della numerosità dei soci e, quindi, della complessità organizzativa della struttura;
Decreta:
Articolo Unico
1. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale sono assimilate allo Studio medico le strutture sanitarie il cui titolare è una Società tra professionisti sanitari della medesima disciplina (STP Monodisciplinare) con un numero di soci non superiore a tre, iscritti al medesimo ordine, albo o collegio.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale sono assimilate all'Ambulatorio:
a) le strutture sanitarie il cui titolare è una STP Monodisciplinare costituita tra professionisti sanitari in cui il numero dei soci è superiore a tre, iscritti al medesimo ordine, albo o collegio;
b) le strutture sanitarie il cui titolare è una STP Multidisciplinare costituita tra professionisti sanitari appartenenti a più discipline e, quindi, iscritti ad ordini, albi o collegi differenti;
c) le strutture sanitarie il cui titolare è una STP Multidisciplinare costituita tra professionisti sanitari e non sanitari e, quindi, iscritti ad ordini, albi o collegi differenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato.
Palermo, 27 luglio 2021.
RAZZA