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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 12 agosto 2021

G.U.R.S. 3 settembre 2021, n. 38

Istituzione dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 1 luglio 2019, n. 281;

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021-2023 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 novembre 2020, n. 497;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 59 (Funzioni mantenute allo Stato), il quale dispone che "1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: (...) d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa.";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i. recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ed in particolare l'art. 12 (Osservatorio della condizione abitativa) il quale dispone che "L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti."

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici del Governo regionale rientrano, con carattere di priorità, anche gli interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica della Regione, dei Comuni e degli II.AA.CC.PP., per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali;

DATO ATTO che è il Governo regionale ha presentato il disegno di legge per la semplificazione e il riordino della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, soppressione degli Istituti Autonomi Case Popolari e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare Sociale (ARCAS);

RITENUTO che, per una attuazione realmente efficace e coordinata delle politiche pubbliche sui complessi temi della casa e dell'abitare sociale, serve acquisire, raccogliere, elaborare, diffondere, e valutare i relativi dati e procedere al monitoraggio permanente della situazione abitativa secondo le norme che ne regolano la materia, ed inoltre serve sviluppare una sinergica partecipazione collaborativa di tutti gli enti, gli attori e le parti sociali del settore;

RAVVISATA a tal fine la necessità di rendere operativo e funzionale anche in Sicilia "L'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa" (ORCA);

Decreta:

Art. 1

Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa

E' istituito "L'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa", di seguito ORCA, in raccordo con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ed è incardinato presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Art. 2

Funzioni e compiti

1. L'ORCA costituisce supporto conoscitivo e propositivo per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione delle politiche abitative nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. In coerenza con i principi di sussidiarietà e con il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli inquilini di edilizia sociale, con le loro rappresentanze, al processo di formazione delle decisioni, l'ORCA agisce in stretta relazione con la stessa Regione, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, gli Enti locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e altri operatori pubblici e privati, inclusi quelli del Terzo settore, assolvendo a funzioni di raccolta e diffusione di conoscenze e proposte.

2. L'ORCA altresì provvede:

a) all'acquisizione e raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle espresse dalle categorie sociali più deboli e dalle zone metropolitane maggiormente degradate e periferiche;

b) alla valutazione di coerenza fra i fabbisogni abitativi rilevati e le proposte di intervento formulate dagli enti locali e da altri soggetti pubblici, privati e non profit attivi nel settore;

c) al monitoraggio e valutazione dell'attuazione di piani e programmi riguardanti l'edilizia residenziale pubblica;

d) alla rilevazione delle disponibilità di aree edificabili e del patrimonio urbanistico ed edilizio da recuperare;

e) alla diffusione di dati e analisi, anche al fine di promuovere lo scambio e l'integrazione di conoscenze sulle politiche abitative è sui programmi di edilizia sociale tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali;

f) alla formulazione di proposte in merito a linee di intervento, obiettivi e modalità attuative della programmazione regionale;

g) formula proposte per la redazione del Piano degli interventi di edilizia abitativa sulla base delle domande di edilizia abitativa, delle priorità delle tipologie di interventi rapportate alle esigenze territoriali, dei recuperi del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani, della integrazione delle politiche abitative con la riqualificazione urbana, come risultanti dai dati del relativo monitoraggio.

4. Gli Enti locali e gli Istituti Autonomi per le Case Popolari forniscono all'ORCA i dati sul patrimonio immobiliare gestito e sull'attuazione dei propri programmi di edilizia sociale.

3. Tutti i soggetti pubblici o privati hanno garanzia di accesso alle informazioni raccolte dall'ORCA e possono trasmettere allo stesso ogni altro dato o informazione utili allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 3

Composizione

1. L'ORCA è così composto:

- dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità pro-tempore, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, o suo delegato;

- dal Presidente di ciascuno degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia, o suo delegato;

- da un rappresentante degli Enti locali designato dall'ANCI Sicilia;

- da un rappresentante del SUNIA Sicilia;

- da un rappresentante del SICET - CISL;

- da un rappresentante dell'UNIAT;

- da un rappresentante dell'ASSOCASA;

- da un componente degli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, designato dallo stesso Assessore, con funzioni di segretario.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'ORCA, in relazione ai temi e agli argomenti da trattare, anche soggetti pubblici e privati, rappresentanti di altri enti, istituti e/o amministrazioni pubbliche, esperti, rappresentanti di categoria e/o di associazioni.

La partecipazione all'ORCA non comporta la corresponsione di alcun emolumento o gettone nè il rimborso di alcuna spesa.

L'ORCA si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 12 agosto 2021.

FALCONE