
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 4 "TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI"
CIRCOLARE 16 giugno 2021, n. 9, prot. n. 8854
Obbligo di attivare forme di democrazia partecipata in relazione ai trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5/2014 e s.m.i.. Ulteriori disposizioni attuative.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Ai Sindaci ed ai Commissari straordinari dei Comuni dell'Isola
Alle Associazioni rappresentative delle Autonomie locali della Sicilia:
ANCI - Sicilia
ASACEL
ASAEL
Lega delle Autonomie
Al fine della corretta attuazione da parte di codeste Amministrazioni comunali dell'obbligo richiamato in oggetto, la scrivente Amministrazione è già intervenuta con le seguenti circolari:
- circolare n. 5 del 9 marzo 2017 (prot. n. 3865/2017) con la quale sono state fornite le indicazioni necessarie per l'adozione di comportamenti uniformi tesi al raggiungimento delle finalità del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., tenuto conto della disciplina vigente in materia di trasferimenti regionali in favore degli Enti locali;
- circolare n. 14 del 12 ottobre 2018 (prot. n. 14977/2018) con la quale sono stati forniti chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure ed alle modalità attuative delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 che, al richiamato comma 1 dell'articolo 6 della predetta L.r. n. 5/2014, ha aggiunto i commi 1bis, 1ter e 1quater, tra l'altro, rendendo obbligatoria l'adozione di un regolamento comunale in materia di "democrazia partecipata".
Premesso quanto sopra, si segnala che, con la legge di stabilità regionale dell'anno 2020 (L.r. 12 maggio 2020, n. 9), il Legislatore è nuovamente intervenuto per modificare parzialmente la disciplina regionale in argomento.
In particolare, il comma 5 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020 - nel modificare il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni - ha previsto che "le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo."
L'introduzione di tale disposizione di legge (la cui applicabilità decorre dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, della medesima legge n. 9/2020) rende necessario modificare le modalità per la verifica delle penali da comminare ai comuni che risultano inadempienti all'obbligo di cui all'oggetto, già disciplinate con la sopra richiamata circolare n. 5/2017.
Le somme che saranno recuperate dai comuni che non hanno adempiuto all'obbligo di legge de quo (spendere almeno il 2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune) devono essere ripartite ... tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme di che trattasi; pertanto, è indispensabile prevedere una procedura che rispetto a quella finora adottata sia più snella e temporalmente definita, al fine di consentire di potere provvedere all'eventuale integrazione delle assegnazioni dei comuni virtuosi, entro tempi certi.
Per effetto delle disposizioni che prevedono che, a valere sui trasferimenti regionali ordinari, siano garantiti gli oneri per la proroga/stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. art. 3 L.r. n. 27/2016) non coperti con lo specifico Fondo istituito con l'art. 30, comma 7, della L.r. n. 5/2014, la base di calcolo per determinare l'ammontare minimo da destinare "con forme di democrazia partecipata" viene decurtata dell'importo corrispondente a tali oneri (c.d. "quote complementari").
Si precisa, in merito, che nell'ipotesi in cui l'importo minimo dovesse risultare inferiore al 2% dei trasferimenti regionali, le penali saranno quantificate in base a tale importo. Inoltre, anche nelle ipotesi in cui (coincidendo l'assegnazione alla predetta "quota complementare") l'importo minimo da destinare con forme di democrazia partecipata dovessero risultare nullo, le Amministrazioni comunali, al fine di non pregiudicare le finalità della norma in argomento, potranno, comunque, adottare forme di democrazia partecipata, senza tuttavia incorrere in penali nel caso di inadempienza.
Pertanto, a parziale modifica di quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 5 del 9 marzo 2017 - al fine di determinare le eventuali somme che le Amministrazioni comunali, totalmente o parzialmente inadempienti all'obbligo di che trattasi, sono tenute a restituire alla Regione - si procederà come di seguito precisato.
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, codesti Enti dovranno far pervenire al Dipartimento regionale delle Autonomie locali, apposita attestazione della spesa sostenuta in conformità alla disposizione di legge in oggetto richiamata in relazione ai trasferimenti regionali la cui erogazione è stata definita l'anno precedente, precisando gli estremi dei mandati di pagamento relativi alle spese effettuate in conformità alla medesima disposizione. A tal fine il Dipartimento regionale delle Autonomie locali procederà annualmente all'emanazione di apposita circolare, fornendo la scheda di rilevazione dei dati e gli importi minimi che ciascun Comune era obbligato a destinare, per l'anno di riferimento, adottando forme di democrazia partecipata.
2. In sede di erogazione della terza trimestralità dei trasferimento regionali riferiti all'anno in cui è avviata la verifica del rispetto dell'obbligo, saranno trattenute le somme per le quali i Comuni non abbiano provveduto a far pervenire i dati di cui al precedente punto.
3. Le somme trattenute potranno essere erogate ai comuni assegnatari, ove gli stessi forniscano entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene avviata la verifica, gli estremi dei provvedimenti di impegno delle somme destinate con il coinvolgimento della cittadinanza.
4. Nell'ipotesi in cui alla scrivente Amministrazione non dovessero pervenire, entro il termine previsto dal precedente punto, i dati riferiti agli impegni, si procederà in sede di erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali riferiti all'anno successivo a quello nel quale viene avviata la verifica a ripartire le somme trattenute e non erogate (corrispondenti alle penali da comminare ai comuni inadempienti) tra i comuni virtuosi che hanno correttamente destinato ed impegnato le rispettive quote dei trasferimenti regionali, come previsto dal richiamato comma 5 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020.
Per fini di maggior chiarezza di quanto disposto, si fornisce il seguente esempio riferito ai tempi per la verifica del rispetto dell'obbligo in argomento relativamente ai trasferimenti regionali assegnati ed erogati per l'anno 2019:
a) entro il 15 settembre 2021 i Comuni sono tenuti a fornire gli estremi dei mandati di pagamento emessi per le spese effettuate per la realizzazione di interventi individuati con il coinvolgimento della cittadinanza;
b) in sede di erogazione della terza trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2021, saranno trattenute le somme per le quali i Comuni non abbiano provveduto a fornire le predette informazioni riferite ai pagamenti effettuati;
c) entro il 31 gennaio 2022, al fine dell'erogazione delle somme trattenute, i Comuni dovranno fornire almeno gli estremi dei provvedimenti di impegno delle somme destinate con il coinvolgimento della cittadinanza;
d) entro il 28 febbraio 2022 (e, comunque, in sede di erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2021) si procederà al riparto, all'assegnazione ed alla successiva erogazione in favore dei Comuni virtuosi delle somme corrispondenti alle penali comminate ai comuni inadempienti all'obbligo di che trattasi, in relazione ai trasferimenti regionali per l'anno 2019.
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Si ritiene di segnalare che, per effetto del comma 1quater dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., non sono tenuti all'obbligo oggetto della presente i Comuni che alla data del provvedimento di assegnazione dei trasferimenti regionali si trovavano in stato di dissesto economico-finanziario.
Pertanto, al fine dell'applicazione di tale disposizione, in sede di rilevazione dei dati, i Comuni interessati dovranno fornire gli estremi della delibera con la quale il dissesto è stato dichiarato, nonché l'eventuale data nella quale si è conclusa la procedura di risanamento.
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In ultimo, anche al fine di corrispondere alle richieste pervenute da alcune amministrazioni comunali, si fornisce il seguente chiarimento in merito alla possibilità di destinare le risorse di che trattasi a spese di investimento.
Nella considerazione che, ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono utilizzare per l'attivazione di investimenti "entrate correnti destinate per legge" a tale finalità, si ritiene che nella fattispecie in esame è lo stesso Legislatore che, demandando ai cittadini l'individuazione degli interventi da attuare, di fatto, rinvia agli stessi la scelta della destinazione senza alcuna limitazione, ammettendo quindi che le risorse possano essere destinate a spese di capitale.
Al riguardo, si ritiene importante che in sede di regolamentazione venga prevista una tempistica idonea, comunque, a garantire le variazioni al bilancio propedeutiche per la corretta contabilizzazione degli atti gestionali finalizzati a realizzare gli interventi individuati mediante consultazione della cittadinanza.
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Si confida nel puntuale adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare.
L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
MARCO ZAMBUTO
Il Dirigente Generale
MARGHERITA RIZZA
Il Dirigente del Servizio
MARIA TERESA TORNABENE