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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2021

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 24 settembre 2021, n. 41

Definizione dei criteri per l'accesso all'accreditamento dei soggetti privati erogatori di cure domiciliari.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione all'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che sostituisce il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.A. 03/09/2021, n. 874 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento del Soggetto deputato al governo dell'accesso alle Cure Domiciliari";

VISTO il D.A. 03/09/2021, n. 875 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari";

RITENUTO necessario definire i criteri di accesso all'accreditamento istituzionale per i Soggetti privati Erogatori di Cure domiciliari;

Decreta:

Art. 1

Criteri di accesso

Possono presentare istanza per ottenere l'accreditamento istituzionale i Soggetti privati Erogatori di Cure Domiciliari (CD), anche costituiti in forma aggregata secondo le forme previste dalla legislazione vigente, ivi comprese le cooperative, le strutture consortili e le associazioni temporanee di imprese purchè dotate di soggettività giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

2. Requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

3. Requisiti oggettivi per l'accreditamento di cui al D.A. 03/09/2021, n. 875 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari";

4. Esperienza documentata nella erogazione di CD, come definite dall'art. 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", a privati o per conto del SSN, per un periodo non inferiore a tre anni negli ultimi quattro anni. (1)

(1)

Per le modifiche al presente si rimanda all'art. 2 del D.A. Salute 17 dicembre 2021, n. 1383.

Art. 2

Presentazione delle istanze

I Soggetti privati Erogatori di CD che intendono conseguire l'accreditamento istituzionale, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento possono presentare istanza, senza limiti di tempo, all'Assessorato regionale della Salute.

In fase di prima applicazione della presente normativa l'istanza di concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie può essere presentata contestualmente all'istanza di accreditamento.

L'istanza dovrà essere indirizzata al Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1. In quali province della Regione il Soggetto privato Erogatore di CD intende operare in regime di accreditamento;

2. Per quale attività si richiede l'accreditamento: CD di Base e/o di I, II e III Livello.

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti oggettivi di cui al D.A. 03/09/2021, n. 875 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari" per l'erogazione di CD di Base e/o di I, II e III Livello;

4. Documentazione comprovante l'esperienza nella erogazione di Cure Domiciliari per un periodo non inferiore a tre anni negli ultimi quattro anni da cui si evinca:

a. il periodo in cui sono state erogate le cure domiciliari e la durata delle attività;

b. la tipologia di assistenza erogata (Base, e/o I, II e III livello);

c. il volume di prestazioni erogate;

d. i soggetti per conto dei quali sono state erogate le cure domiciliari;

e. il numero e le qualifiche del personale contrattualizzato per l'erogazione di CD nel periodo considerato.

Nel caso di Soggetti Erogatori costituiti in forma aggregata ai sensi del precedente articolo, tutti i partecipanti all'aggregazione, qualunque sia la forma prescelta, dovranno comprovare il possesso del requisito di esperienza nella erogazione di Cure Domiciliari per un periodo non inferiore a tre anni negli ultimi quattro anni.

Al fine di evitare il costituirsi di posizioni dominanti, ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola istanza per ciascuna provincia e non potrà risultare contemporaneamente presente in una struttura costituita in forma aggregata che intende operare nella medesima provincia.

Art. 3

Erogazione delle prestazioni

Le Aziende sanitarie provinciali stipuleranno gli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con i Soggetti privati Erogatori di CD accreditati operanti nel territorio di competenza con riferimento al proprio fabbisogno di prestazioni, compatibilmente con le risorse disponibili e con le disposizioni generali vigenti.

I cittadini ammessi alle Cure Domiciliari sceglieranno il Soggetto Erogatore nell'elenco dei Soggetti accreditati secondo le modalità definite dall'Azienda sanitaria provinciale di residenza.

I Servizi resi dai Soggetti privati Erogatori di CD saranno remunerati secondo le tariffe che saranno definite con separato provvedimento.

Art. 4

Norme finali

Il presente provvedimento non si applica ai Servizi di Cure Domiciliari Palliative per i quali rimane vigente la disciplina specifica.

Fino alla contrattualizzazione dei Soggetti erogatori accreditati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le Aziende sanitarie provinciali assicurano l'erogazione delle Cure Domiciliari avvalendosi dei Soggetti erogatori con i quali, prima dell'avvio del sistema di accreditamento dei Servizi di Cure Domiciliari, hanno stipulato appositi contratti o accordi.

Trascorso il periodo di cui al precedente comma, gli assistiti scelgono liberamente il soggetto Erogatore di Cure domiciliari nell'ambito dei soggetti accreditati presso l'Azienda sanitaria provinciale di riferimento; i pazienti per i quali il Piano assistenziale non è stato ancora completato rimangono in carico al soggetto erogatore a cui erano stati assegnati sino a completamento del Piano purchè questo si concluda entro i successivi tre mesi, trascorsi i quali le Aziende sanitarie provinciali assicurano l'erogazione delle Cure Domiciliari avvalendosi esclusivamente dei Soggetti erogatori accreditati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato.

Palermo, 3 settembre 2021.

RAZZA