
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE, 15 luglio 2021
G.U.U.E. 16 luglio 2021, n. L 253
Regolamento che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2229)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 agosto 2021
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 13
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 9, e l'articolo 39, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell'articolo 24 di tale regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. La Commissione ha già valutato l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica sulla base degli obiettivi e principi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2). I prodotti e le sostanze selezionati sono stati successivamente autorizzati in condizioni specifiche dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3) ed elencati in alcuni allegati di tale regolamento. Gli obiettivi e i principi previsti dal regolamento (UE) 2018/848 sono simili a quelli del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché è necessario garantire la continuità della produzione biologica, è opportuno includere tali prodotti e sostanze negli elenchi ristretti da redigere sulla base del regolamento (UE) 2018/848.
2) Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli su taluni prodotti e sostanze, ai fini dell'autorizzazione e dell'inserimento negli elenchi da redigere in conformità di tale regolamento.
3) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, taluni prodotti e sostanze autorizzati possono essere utilizzati per proteggere i vegetali. A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigere l'elenco di tali sostanze attive.
4) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte I, punto 1.9.3, parte II, punto 1.9.1.2, lettera b), punto 1.9.2.2, lettera d), punto 1.9.3.2, lettera b), e punto1.9.5.2, lettera a), e parte III, punto 2.2.2, lettera c), punto 2.3.2 e punto 3.1.5.3, quarto paragrafo, secondo trattino, del regolamento (UE) 2018/848, taluni concimi, ammendanti e nutrienti possono essere utilizzati per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l'arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare concimi, ammendanti e nutrienti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l'elenco.
5) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera i), e punto1.5.2.3, parte III, punto 3.1.3.1, lettera d), e parte V, punto 2.3 del regolamento (UE) 2018/848, è possibile utilizzare per l'alimentazione animale talune materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, nonché gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2018/848 e redigerne gli elenchi.
6) Inoltre alcune materie prime per mangimi non biologiche sono direttamente autorizzate in conformità del regolamento (UE) 2018/848. Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno elencare tali materie prime insieme alle materie prime autorizzate dal presente regolamento, facendo riferimento alle specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2018/848.
7) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte I, punto 1.11, parte II, punti 1.5.1.6 e 1.5.1.7 e punto 1.9.4.4, lettera c), parte III, punto 3.1.4.1, lettera f), parte IV, punto 2.2.3, parte V, punto 2.4, parte VII, punto 1.4, nonché all'allegato III, punti 4.2 e 7.5, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto taluni prodotti e sostanze possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare prodotti per la pulizia e la disinfezione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne gli elenchi.
8) Taluni prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alla produzione animale, nonché alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine sono valutati ed elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008. I prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale e degli impianti di trasformazione e magazzinaggio finora sono stati valutati e autorizzati soltanto dagli Stati membri. Prima di autorizzare tali prodotti nella produzione biologica, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, effettui una valutazione a livello di Unione. Tale valutazione dovrebbe comprendere la revisione di tutti i prodotti e le sostanze autorizzati per la pulizia e la disinfezione.
9) Per garantire la continuità della produzione biologica è opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 2023, i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, nonché quelli autorizzati a livello di Stato membro, in modo da consentire la definizione degli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848. Tali prodotti tuttavia devono soddisfare i pertinenti requisiti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i criteri biologici di cui al capo II e all'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848.
10) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte IV, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l'elenco.
11) Gli additivi alimentari e gli ausiliari di fabbricazione alimentari utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati sono elencati rispettivamente nell'allegato VIII, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 889/2008. Tuttavia, a seconda dell'uso e della funzione a cui sono destinati nel prodotto finale, alcuni di questi prodotti possono essere classificati come additivi e non come coadiuvanti tecnologici. Tale classificazione necessita di un'analisi specifica ed esaustiva di tali prodotti nella produzione di alimenti biologici trasformati. Tale analisi si dovrebbe effettuare su tutti i prodotti elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008. Tale processo richiederà tempo e non potrà essere completato prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza i prodotti attualmente elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008 saranno elencati come coadiuvanti tecnologici nel presente regolamento, finché non sia stata effettuata un'analisi specifica ed esaustiva.
12) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, taluni ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare tali ingredienti agricoli non bi0ologici conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l'elenco. I fascicoli di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati che sono stati trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati valutati in seno al comitato per la produzione biologica. I prodotti e le sostanze selezionati, conformi agli obiettivi e ai principi stabiliti dal regolamento (UE) 2018/848, dovrebbero essere inclusi nell'elenco ristretto che il presente regolamento dovrà definire, se necessario in condizioni specifiche.
13) Allo scopo di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adattarsi al nuovo elenco ristretto di ingredienti agricoli non biologici autorizzati e, in particolare, per individuare una fonte di ingredienti agricoli che siano stati prodotti in conformità del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno che l'elenco di ingredienti agricoli non biologici, autorizzati per l'utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici dal presente regolamento, si applichi a partire dal 1° gennaio 2024.
14) Data la composizione di taluni ingredienti agricoli non biologici, alcuni loro utilizzi negli alimenti biologici trasformati possono corrispondere a utilizzi come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici alimentari o prodotti e sostanze di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848. Tali utilizzi richiedono un'autorizzazione specifica ai sensi dell'allegato II, parte IV, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, e non dovrebbero essere consentiti tramite l'autorizzazione di ingredienti agricoli non biologici.
15) In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all'allegato II, parte VII, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l'elenco.
16) In conformità dell'allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell'articolo 24 di tale regolamento per l'uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare tali prodotti e sostanze e redigerne l'elenco.
17) L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 conferisce alla Commissione il potere di concedere autorizzazioni specifiche per l'uso di prodotti e sostanze nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'articolo 24, paragrafo 7, di tale regolamento specifica le modalità per avviare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione. La procedura da seguire per le autorizzazioni relative a paesi terzi non è però specificata nei dettagli nel regolamento (UE) 2018/848. E' pertanto opportuno stabilire tale procedura nel presente regolamento, in linea con la procedura da seguire per l'autorizzazione di prodotti e sostanze da utilizzare nella produzione biologica nell'Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Poiché tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo rinnovabile di due anni, allo scopo di evitare confusione con prodotti e sostanze autorizzati senza limiti di tempo, è opportuno elencare i prodotti e le sostanze pertinenti in un apposito allegato.
18) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 889/2008. Dal momento però che gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1° gennaio 2024, l'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. In tale contesto è opportuno specificare che i prodotti elencati in tale allegato, che non sono autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, non possono essere utilizzati come biocidi. Inoltre l'elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati, definito dal presente regolamento, si applicherà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. E' pertanto opportuno prevedere che gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1° gennaio 2024 con ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008, possano essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.
19) Il certificato da rilasciare agli operatori da parte delle autorità competenti oppure, ove del caso, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, potrà essere rilasciato a partire dal 1° gennaio 2022. Non sarà però fornito a tutti gli operatori interessati in tale data. Per garantire la continuità della produzione biologica e in deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, i documenti giustificativi, rilasciati agli operatori da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1° gennaio 2022, dovrebbero rimanere validi fino alla fine del periodo di validità. Poiché tuttavia, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all'anno, e ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, di tale regolamento il rilascio del certificato si basa sui risultati di tale verifica, la validità non dovrebbe estendersi oltre il 31 dicembre 2022.
20) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 18 del presente regolamento, le disposizioni relative agli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione e all'elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati dovrebbero applicarsi a partire dal 1° gennaio 2024.
21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018.
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007).
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008).
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004).
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Sostanze attive in prodotti fitosanitari
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:
a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d'uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e
c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011).
Concimi, ammendanti e nutrienti
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l'arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (4) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003).
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019).
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009).
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).
Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009).
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all'alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003).
Prodotti per la pulizia e la disinfezione
1. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
3. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
4. In attesa della loro inclusione nell'allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008).
Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all'allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino
Ai fini dell'allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (1) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019).
Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l'uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi
1. Qualora un'autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un'autorizzazione specifica per l'uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell'Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all'articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all'uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo si assicurano che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell'Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
2. La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.
3. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:
a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell'area interessata;
b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e
c) l'uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell'allegato VI del presente regolamento.
4. Alla scadenza del periodo di due anni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005).
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è abrogato.
Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
Disposizioni transitorie
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2229)
1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all'allegato IV, parte D, del presente regolamento.
2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1° gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.
3. I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1° gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
Entrata in vigore e applicazione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2229)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L'articolo 7 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Per le modifiche del presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/121, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/121 e agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2229.
Per le modifiche del presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/121, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/121 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2229.
Per le modifiche del presente allegato si rimanda agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/121, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/121 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2229.
ALLEGATO IV
Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848
PARTE A
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale
PARTE B
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola
PARTE C
Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio
PARTE D
Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento
I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:
- soda caustica;
- potassa caustica;
- acido ossalico;
- essenze naturali di vegetali ad eccezione dell'olio di lino, dell'olio di lavanda e dell'olio di menta piperita;
- acido nitrico;
- acido fosforico;
- carbonato di sodio;
- solfato di rame;
- permanganato di potassio;
- panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
- acido umico;
- acidi perossiacetici ad eccezione dell'acido peracetico.
Per le modifiche del presente allegato si rimanda all'art. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/121, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/121.
Successivamente la quinta riga della tabella della parte B del presente allegato, è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2023, n. L 112, nel seguente modo:
"anziché:
«Budella»
leggasi:
«Budelli»".
Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2229.
ALLEGATO VI
Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica in talune zone di paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848