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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1196 DELLA COMMISSIONE, 19 luglio 2021

G.U.U.E. 20 luglio 2021, n. L 258

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 19 luglio 2021

Entrata in vigore il: 20 luglio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE ("la richiesta").

3) Sulla base della richiesta l'ETSI ha redatto la norma armonizzata EN 303 258 V1.1.1 per le applicazioni industriali wireless.

4) Sulla base della richiesta l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Di conseguenza sono state adottate rispettivamente le norme armonizzate EN 302 066 V2.2.1 per i dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, EN 302 208 V3.3.1 per le apparecchiature di identificazione a radio frequenza, EN 302 609 V2.2.1 per le apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, EN 303 204 V3.1.1 per i dispositivi in rete a corto raggio e EN 303 276 V1.2.1 per le trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore.

5) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.

6) Le norme armonizzate EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti della direttiva 2014/53/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) La norma armonizzata EN 302 066 V2.2.1, nella frase finale del paragrafo 9 del punto 6.2.5 e nei paragrafi 10 e 11 del punto 6.2.5, consente un'interpretazione e definizione soggettiva delle specifiche stabilite in detta norma armonizzata. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

8) La raccomandazione 74-01 relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio (raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce requisiti per l'utilizzo efficiente dello spettro radio. La tabella 6 della raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC dispone che la protezione debba raggiungere il limite di 694 MHz della banda di frequenza. La tabella 2 della norma armonizzata EN 302 208 V3.3.1 non è allineata con la raccomandazione 74-01 dell'ERC in quanto il limite indicato in tale tabella non corrisponde al limite indicato nella raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

9) La norma armonizzata EN 302 609 V2.2.1 contiene nella tabella 3 indicazioni non coerenti per quanto riguarda le bande di frequenza del generatore di segnali. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

10) I punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della norma armonizzata EN 303 258 V1.1.1 non prevedono metodi di prova al fine di dimostrare la conformità alle specifiche in essi contenute. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

11) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni alla direttiva 2014/53/UE. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un solo atto, i riferimenti delle norme EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione e i riferimenti delle norme EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 e EN 303 258 V1.1.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato II della medesima decisione di esecuzione.

12) E' pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6), dato che tali norme sono state riviste. Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

13) Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1.

14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012.

(2)

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014).

(3)

Decisione di esecuzione C 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

GU C 326 del 14.9.2018.

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020).

(6)

GU C 326 del 14.9.2018.

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N. Riferimento della norma
«10.

EN 303 204 V3.1.1

Dispositivi fissi a corto raggio (SRD) in reti di dati; Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con estensione di livello di potenza fino a 500 mW e.r.p.; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

11.

EN 303 276 V1.2.1

Trasmissioni radio marittime a banda larga che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.»

.

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N. Riferimento della norma
«10.

EN 302 066 V2.2.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria (GPR/WPR); Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.

Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:

- al punto 6.2.5, paragrafo 9, di detta norma, la frase "For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band" (Per le misurazioni delle emissioni potrebbe essere utilizzata anche una combinazione di antenne biconiche e antenne log-periodiche in rete gemellare (denominate comunemente "log-periodiche") per coprire l'intera banda da 30 MHz a 1 000 MHz);

- al punto 6.2.5, il paragrafo 10 di detta norma;

- al punto 6.2.5, il paragrafo 11 di detta norma.

11.

EN 302 208 V3.3.1

Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, nella tabella 2 di detta norma armonizzata il limite "692 MHz" è sostituito dal limite seguente: "694 MHz".

12.

EN 302 609 V2.2.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE:

- nella tabella 3, seconda riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 090 MHz" è da intendere come "27 090 MHz";

- nella tabella 3, terza riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 100 MHz" è da intendere come "27 100 MHz".

13.

EN 303 258 V1.1.1

Applicazioni industriali wireless (WIA); Apparecchiature operanti nella banda di frequenza da 5 725 MHz a 5 875 MHz con livelli di potenza fino a 400 mW; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.

Avvertenza: La conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità ai punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della presente norma armonizzata.»

.

ALLEGATO III

Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N. Riferimento della norma  Data di ritiro
«17.

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l'introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

20 gennaio 2023
18.

EN 302 208 V3.1.1

Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023
19.

EN 302 609 V2.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.

20 gennaio 2023
20.

EN 303 204 V2.1.2

Dispositivi in rete a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023
21.

EN 303 276 V1.1.1

Trasmissioni radio marittime che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023»

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