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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2021, n. 2281

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 7 ottobre 2021, n. 240

Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTO il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca";

VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con particolare riguardo all'articolo 1, commi 870-873, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il Decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (SO n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012), con riguardo agli artt. 60 e 61;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", con specifico riguardo agli articoli 20 e 21, come modificati dall'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria);

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'art. 8, commi 4 e 5, ed all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 - Consiglio europeo della Ricerca;

TENUTO CONTO del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché della Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)", con riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti la ricerca fondamentale;

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021), convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25);

CONSIDERATO che, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, l'art. 61 del predetto Decreto-legge, come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione finanziaria annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, e prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, stabilisca i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo;

VISTO il D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, "Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/08/2021 al numero 2286;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 30 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26), che, all'art. 64, istituisce il Comitato Nazionale per la valutazione della Ricerca (di seguito anche CNVR);

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della Procedura è assicurata dai fondi relativi al Fondo italiano per la scienza per l'anno 2021, che confluiranno nel capitolo di spesa 7720 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del MUR.

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Agli effetti della presente Procedura (di seguito anche solo "bando") si intendono:

- per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR);

- per ERC, lo European Research Council;

- per Macrosettori ERC - LS (Life sciences), PE (Physical Sciences and Engineering) ed SH (Social Sciences and Humanities) ed i relativi settori e sottosettori, la struttura dei panel di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di sottomissione delle proposte progettuali;

- per CNVR, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108;

- per Esperti, gli esperti indipendenti individuati dal CNVR per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108;

- per Organizzazione ospitante o Host Institution, l'Università, l'Ente pubblico di ricerca, il soggetto giuridico con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.), o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), così come individuati all'art. 4, comma 4, del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, scelti dal Ricercatore principale quale sede primaria dell'attività correlata al progetto di ricerca;

- per Ricercatore principale o Principal Investigator (di seguito anche solo PI), il ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero, che abbia la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto ed il relativo team;

- per soggetto proponente, il Principal Investigator, che sottopone la proposta progettuale;

- per soggetto beneficiario, tutti i soggetti indicati come soggetti ammissibili all'art. 4, comma 4, del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, presso le cui sedi si svolgerà il progetto e che saranno destinatari del finanziamento;

- per personale, le risorse umane delle istituzioni universitarie (ricercatori, assegnisti, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni), i docenti di prima e seconda fascia del comparto AFAM, i ricercatori, tecnologi ed assegnisti degli enti pubblici di ricerca, il personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.), nonché il personale appartenente ai profili medico e sanitario degli IRCCS, in servizio a tempo determinato o contrattualizzati ad hoc, impegnato nei progetti finanziati con la presente Procedura.

Art. 2

Soggetti proponenti e beneficiari

1. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal Investigator di qualunque nazionalità, che abbiano scelto come Host Institution una delle Istituzioni italiane incluse nelle categorie specificate al successivo comma 2.

2. I soggetti ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui alla presente Procedura sono quelli previsti dall'art. 4, comma 4, del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 (Accademie di Belle Arti, Conservatori, Università ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218; soggetti giuridici con finalità di ricerca, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale).

3. I Principal Investigator che non siano già dipendenti a tempo determinato/indeterminato stipulano, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie, un apposito contratto con le organizzazioni ospitanti.

Art. 3

Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammissibili alla presente Procedura i progetti di ricerca fondamentale che si svolgano presso una delle Organizzazioni ospitanti di cui al precedente art. 2, comma 2, con le caratteristiche descritte nei successivi articoli e le specificazioni relative ai seguenti due schemi di finanziamento:

a) Starting Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti;

b) Advanced Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati.

Art. 4

Ambiti di intervento, caratteristiche dei progetti, requisiti specifici per l'accesso alla Procedura e finanziamento

1. Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai macrosettori ed ai settori scientifico-disciplinari determinati dallo ERC, come elencati nell'Allegato 1, parte integrante della presente Procedura.

2. Schema Starting

Grant Progetti coordinati da ricercatori all'inizio della carriera (PIs Junior), che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da non meno di 2 e da non più di 10 anni, alla data di pubblicazione della presente Procedura sul sito web del MUR, con un potenziale di indipendenza scientifica di cui è necessario dare evidenza nelle proposte.

Profilo del Principal Investigator - Starting Grant

- Dottorato o specializzazione di area medica

Il Principal Investigator deve aver conseguito il primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) da almeno 2 anni e da non più di 10, alla data di pubblicazione della Procedura sul sito web del MUR.

Deroghe a tale limite sono consentite in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro il limite di cui al comma 1. Sotto questo profilo sono ammissibili: a) le interruzioni per maternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato); b) le interruzioni per paternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato); c) le malattie di lunga durata (oltre 90 giorni), la formazione clinica o il servizio nazionale (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato).

Nello specifico ambito del Macrosettore LS, la specializzazione medica, anche in assenza di dottorato, viene considerata requisito minimo di ammissibilità alla presente Procedura.

Nel caso in cui il PI sia in possesso di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiori ad uno, ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, viene considerato il primo titolo conseguito.

Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, "per data di conseguimento del dottorato (o della specializzazione di area medica) s'intende la data di discussione della relativa tesi".

- Indipendenza scientifica e track record

Un Principal Investigator della tipologia Starting Grant deve mostrare di possedere il potenziale per raggiungere la piena indipendenza nell'attività di ricerca e deve dare evidenza della propria maturità scientifica, mostrando di aver prodotto almeno due pubblicazioni di rilievo come autore principale o senza la partecipazione del tutor del dottorato.

Il Principal Investigator deve essere in grado di mostrare un promettente track record, dando evidenza, nella proposta, di:

- pubblicazioni, in qualità di autore principale, nelle più importanti riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, anche interdisciplinari;

- pubblicazioni, nelle principali riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, in qualità di coautore, di contributi a collettanei peer-reviewed o di monografie pertinenti al campo di ricerca della proposta progettuale;

- presentazioni, su invito, in occasione di prestigiose conferenze, anche internazionali, e presso scuole avanzate a livello internazionale;

- brevetti;

- premi attinenti all'attività scientifica e riconoscimenti internazionali;

- esperienze maturate all'estero e collaborazioni internazionali.

Contributo massimo concedibile e durata dei progetti

Ai progetti selezionati nell'ambito dello schema Starting Grant sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei costi ammissibili, fino ad un importo pari ad 1 milione di euro per ogni progetto.

Nell'ambito delle proposte afferenti ai macrosettori LS (Life Sciences) e PE (Physical sciences and Engineering), i proponenti hanno la facoltà di richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature; tale contributo non può superare il limite massimo di 500 mila euro.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

Il finanziamento viene assegnato alla host institution, che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentante o persona delegata.

3. Schema Advanced Grant

Progetti, anche ad alto rischio, potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive anche in ambito interdisciplinare, coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo (PI Senior), di un'età massima di 65 anni, alla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali relative al presente bando, e di qualsiasi nazionalità.

Profilo del Principal Investigator - Advanced Grant

Il Principal Investigator, oltre ad essere scientificamente indipendente, deve essere attivo nella ricerca da un periodo superiore a dieci anni ed avere un profilo che lo identifichi come leader nel settore di ricerca nel quale la proposta progettuale si colloca.

- Leadership scientifica e track record (con riferimento agli ultimi 10 anni)

Il Principal Investigator deve dare evidenza di aver raggiunto risultati appropriati al settore di afferenza e corrispondenti ad almeno due dei seguenti parametri di riferimento, uno per ciascun gruppo di parametri (1 e 2)

1. a. 10 pubblicazioni come autore principale (o come coautore, relativamente agli ambiti scientifici in cui l'ordine alfabetico degli autori sia considerata la norma) nelle principali riviste scientifiche internazionali, anche interdisciplinari, peer-reviewed;

b. 3 importanti monografie di ricerca, riguardanti i campi di ricerca in cui la pubblicazione di monografie sia considerata la norma;

c. 5 brevetti;

2. a. 30 presentazioni, su invito, a conferenze organizzate a livello internazionale e presso scuole avanzate;

b. 3 progetti di ricerca a propria guida;

c. 3 conferenze o congressi internazionali prestigiosi in cui il PI sia stato coinvolto come membro del comitato direttivo od organizzatore;

d. riconoscimenti internazionali quali premi scientifici od artistici, ammissione ad Accademie di chiara fama o commissioni di opere (ad esempio, progettazione architettonica od ingegneristica);

e. leadership riconosciuta nell'ambito dell'innovazione industriale.

Contributo massimo concedibile e durata dei progetti

Ai progetti selezionati nell'ambito dello schema Advanced Grant sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei costi ammissibili, fino ad un importo pari ad 1.5 milioni di euro per ogni progetto.

Nell'ambito delle proposte afferenti ai macrosettori LS (Life Sciences) e PE (Physical sciences and Engineering), i proponenti hanno la facoltà di richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature; tale contributo non può superare il limite massimo di 500 mila euro.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

Il finanziamento viene assegnato alla host institution, che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentante o persona delegata.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Il contributo in conto capitale può essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili.

2. Le spese ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali elencati all'art. 6 del D.M. del 15 luglio 2021 n. 841 e nelle "Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili", pubblicate sulla piattaforma www.gea.mur.gov.it in tempo utile per la presentazione delle proposte progettuali.

3. I progetti dovranno avere una durata massima pari a 60 mesi dalla data di avvio delle attività.

Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi.

4. E' onere del Principal Investigator, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo complessivo richiesto.

5. L'avvio dei progetti dovrà avvenire in una data successiva al decreto di concessione del contributo e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del MUR; il termine per l'avvio del progetto può essere differito di massimo 150 giorni, in caso di motivate ed oggettive cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte del MUR.

6. Le spese sono ammissibili se sostenute a partire dalla data di avvio dei progetti.

7. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

a. personale: costi relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato ad hoc per il progetto da parte:

1) delle istituzioni universitarie (ricercatori, assegnisti, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni), nonché dalle istituzioni appartenenti al comparto AFAM (docenti di prima e di seconda fascia);

2) degli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);

3) dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 (personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);

4) degli IRCCS (personale dei ruoli medico e sanitario).

I costi derivanti dai contratti dei Principal Investigator sono altresì ammissibili, nel caso in cui essi vengano assunti a tempo determinato dalle organizzazioni ospitanti per il periodo di durata del progetto;

b. costi derivanti dall'acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;

c. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;

d. costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e. spese generali, nella misura pari al 20% della somma dei costi direttamente imputabili al progetto. I costi la cui somma determina la base per il calcolo della quota da imputare alle spese generali dei progetti sono quelli individuati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l'esclusione dei costi di cui alla lettera d).

Art. 5

Dotazione finanziaria e condizionalità

1. La dotazione complessiva della Procedura è pari a 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema "Starting Grant" e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema "Advanced Grant".

2. Ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 del presente articolo viene equamente distribuita tra i Macrosettori ERC, in proporzione ai costi complessivi delle proposte presentate nell'ambito di ciascun Macrosettore e fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841.

3. Il MUR si riserva la facoltà di:

- scorrere le graduatorie delle domande ammissibili ed idonee al finanziamento, nel caso di revoche o rinunce e qualora si rendessero disponibili nuove risorse;

- utilizzare eventuali risparmi di spesa per incrementare il finanziamento di successive Procedure a valere sul Fondo italiano per la Scienza, tramite apposito provvedimento.

Art. 6

Portabilità

1. Il Principal Investigator potrà avvalersi dell'istituto della portabilità presso altra Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla Procedura, presentando comunicazione al MUR, tramite l'apposita sezione del portale dedicato.

2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle Host Institutions coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.

3. In caso di trasferimento del Principal Investigator presso un soggetto non ammissibile alla Procedura, comprese le Istituzioni estere, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al successivo art. 9, comma 2.

Art. 7

Presentazione, istruttoria e valutazione delle domande

1. Presentazione delle domande

La domanda è presentata dal PI, che ha la responsabilità scientifica del progetto, in collaborazione con e per conto della host institution (che è il soggetto giuridico proponente). Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma dedicata alla Procedura, a partire dalle:

- ore 12.00 del 26/10/2021

e tassativamente entro e non oltre le:

- ore 12.00 del 27/12/2021.

Il MUR non si assume responsabilità, in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti.

In caso di chiusura e trasmissione al MUR della domanda di finanziamento, non sarà più possibile, per il Principal Investigator, accedere nuovamente alla sezione dedicata alla presentazione delle proposte, in modalità compilazione.

Le proposte dovranno essere presentate utilizzando gli schemi che saranno disponibili nella piattaforma online dedicata alla Procedura (www.gea.mur.gov.it), di cui verrà data evidenza nel portale del Ministero (www.mur.gov.it).

La proposta, redatta in lingua inglese, sarà composta dalle parti descritte qui di seguito.

- Parte A (dati amministrativi)

- titolo ed acronimo del progetto;

- abstract del progetto: massimo 2.000 caratteri;

- dati relativi al PI ed all'Organizzazione ospitante;

- parole chiave ed indicazione del macrosettore ERC di afferenza della proposta, del settore e del sottosettore principali, in base alla classificazione ERC vigente al momento dell'apertura della fase di presentazione delle proposte;

- tabella di sintesi del budget;

- tabella con altri finanziamenti e relativo impegno temporale del PI;

- dichiarazione vincolante di sostegno dell'Organizzazione ospitante, firmata dal legale rappresentante o da persona delegata;

- Template relativo agli aspetti etici.

- Parte B:

- sinossi della proposta progettuale, con indicazione di eventuali ulteriori settori e sottosettori pertinenti, rispetto a quanto indicato nella parte A: massimo 6.000 caratteri;

- solo per lo schema Starting Grant, scheda di presentazione delle attività svolte nell'ambito del corso di dottorato e documentazione di supporto per la verifica dell'idoneità e dell'eventuale estensione temporale del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile;

- Curriculum Vitae del PI: secondo il template fornito dal MUR (massimo 3.600 caratteri);

- track record: massimo 3.500 caratteri (per lo schema Advanced Grant, il track record deve essere limitato alle attività degli ultimi 10 anni). Il track record deve essere corredato da ORCID, SCOPUS ID o researcher ID, per i settori ove applicabile.

- Parte C:

- proposta scientifica (descrizione dettagliata delle attività previste, dei metodi di lavoro, degli obiettivi, dello stato dell'arte nel relativo ambito scientifico, della metodologia della ricerca proposta, del cronoprogramma progettuale, nonché dell'innovatività del progetto oltre lo stato dell'arte): massimo 18.000 caratteri;

- risorse umane e relativo impegno temporale (l'impegno temporale del PI non può essere inferiore al 50% nell'ambito dello schema Starting Grant e 30% nell'ambito dello schema Advanced Grant): massimo 3.600 caratteri;

- piano economico-finanziario dettagliato (articolazione dei costi del progetto per voci di spesa e relativo cronoprogramma): massimo 3.600 caratteri;

- indicazione e valutazione di eventuali aspetti etici del progetto di ricerca proposto: massimo 3.600 caratteri.

Il numero di caratteri è da intendersi spazi inclusi.

Per tutte le autocertificazioni, in caso di ammissione a finanziamento, il MUR procede alla verifica di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali, e in caso di accertata mendace dichiarazione, ferme restando le responsabilità civili e penali, provvede a decretare la decadenza dal finanziamento.

Fino alla scadenza fissata per la sua presentazione, è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Fatta salva la possibilità, per il MUR, di avvalersi del soccorso istruttorio, nessun documento potrà essere presentato autonomamente dopo la data di chiusura della presentazione delle proposte.

Proposte incomplete, per assenza o non esaustività di parti o sezioni della proposta, saranno considerate non ammissibili alla valutazione.

Ogni Principal Investigator può presentare una sola proposta, nell'ambito della presente Procedura, e non può prendere parte alle attività scientifiche condotte da un altro PI nel quadro di altri progetti finanziati in relazione ad essa.

Il MUR non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento od il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata od incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.

2. Istruttoria e valutazione delle domande

Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo, sono previste le seguenti fasi procedurali:

I. Ammissibilità: le proposte vengono ammesse con riserva. Le domande ammesse al finanziamento verranno successivamente sottoposte alla valutazione della completezza della documentazione istruttoria formale-amministrativa, volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla Procedura (parte A della proposta progettuale).

Tale istruttoria è effettuata dal MUR.

II. Valutazione:

La valutazione delle proposte prevede due distinte fasi, qui di seguito descritte.

In ciascuna fase e per ciascun criterio, i punteggi sono numeri interi su una scala crescente di qualità dove 1 rappresenta la qualità più bassa.

La prima fase di valutazione delle proposte sarà condotta dal CNVR, che potrà avvalersi anche dell'ausilio di esperti esterni, individuati dallo stesso Comitato tra soggetti in possesso di alta qualificazione scientifica nelle materie per le quali occorrono competenze ulteriori rispetto a quelle presenti nel Comitato, laddove applicabile, anche tramite la consultazione di banche dati, quali Clarivate e Scopus. Gli esperti esterni individuati dal CNVR saranno inseriti in un elenco istituito presso il MUR, previa dichiarazione da parte del revisore sull'assenza di conflitti di interesse.

1. Nella prima fase, sarà oggetto di valutazione la parte B della proposta progettuale (sinossi, curriculum vitae, scheda relativa al dottorato - per lo schema Starting Grant- e track record del Principal Investigator, verificato tramite la consultazione delle banche dati e degli indici individuati dal CNVR).

I criteri, determinati dal CNVR, di attribuzione dei valori alle sintesi delle proposte progettuali, ai track records ed ai curricula, sono indicati qui di seguito. I valori sono attribuiti su base decimale.

Sinossi del progetto: 

- Qualità della proposta: obiettivi, metodo

- Qualità della proposta: risultati attesi ed impatto

1- 10

Curriculum vitae del PI 

- Indipendenza scientifica (per Starting Grant) o leadership nel campo di ricerca (per Advanced Grant)

- Principali risultati ottenuti dal candidato

1- 10
Totale massimo 2

.

La somma dei valori attribuiti per ciascun criterio costituisce il punteggio complessivo che viene attribuito alle proposte nella prima fase di valutazione.

La proposta che non totalizzi un punteggio totale pari ad almeno 18/20 non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione.

1. Il PI di una proposta che non superi la prima fase di valutazione sarà considerato soggetto non ammissibile nell'ambito della successiva procedura a valere sullo stesso Fondo italiano per la Scienza.

2. La seconda fase di valutazione riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza (parte C della proposta) e si atterrà a quanto previsto dal CNVR e descritto nella presente Procedura. Il CNVR provvede ad individuare tre revisori esterni anonimi ed indipendenti per ciascun progetto, scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione scientifica e, laddove applicabile, anche tramite la consultazione di banche dati, quali Clarivate e Scopus. Gli esperti esterni individuati dal CNVR saranno inseriti in un elenco istituito presso il MUR, previa dichiarazione da parte del revisore sull'assenza di conflitti di interesse.

Ciascun revisore esterno, lavorando in remoto attraverso l'accesso al sistema informatico della Procedura, attribuisce i punteggi per ciascun criterio di valutazione, come di seguito indicato.

Proposta scientifica

- Grado di innovatività della proposta rispetto allo stato dell'arte e grado di interdisciplinarità, laddove pertinente. 

1-10 
- Appropriatezza della metodologia, pertinenza degli obiettivi ed aspetti etici. 1-5

Risorse umane

- Appropriatezza della composizione del team di ricerca e dell'impegno temporale indicato.

1-5

Piano economico-finanziario, appropriatezza delle risorse richieste

- Appropriatezza della programmazione nella gestione delle attività progettuali.

- Appropriatezza delle risorse dell'organizzazione ospitante.

1-5
Totale massimo 25

.

Il punteggio finale, che sarà assegnato dal CNVR, è costituito dalla media aritmetica dei punteggi complessivi attribuita al progetto da ciascun valutatore indipendente.

Il Principal Investigator, il cui progetto superi nella seconda fase la soglia minima pari al punteggio di 22/25, sarà invitato ad un'intervista in lingua inglese, volta a valutare l'attitudine del PI a svolgere autonomamente la ricerca e/o a coordinare il gruppo di ricerca, che consisterà in una sessione di domande e risposte (susseguente alla presentazione del progetto da parte del PI stesso, anch'essa in lingua inglese) a cura di membri del CNVR assistiti, ove necessario, da esperti. Questi ultimi devono essere diversi da quelli coinvolti nella seconda fase della valutazione.

Prima dello svolgimento delle interviste, il CNVR acquisisce dagli esperti indipendenti la documentazione relativa alla seconda fase di valutazione.

All'intervista viene attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10.

3. Per ogni progetto, viene fatta la somma:

1) del punteggio attribuito nella prima fase di valutazione;

2) della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori nella seconda fase di valutazione;

3) del punteggio attribuito all'intervista.

La somma dei punteggi costituisce il punteggio finale.

Al termine delle interviste, il CNVR, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle proposte e nei limiti delle risorse disponibili, predispone, per ogni Macrosettore, la graduatoria dei progetti. Sulla base dell'analisi, già effettuata in sede di valutazione, delle richieste finanziarie avanzate per ogni proposta, il CNVR determina il costo congruo ed il relativo finanziamento. I costi complessivi dei progetti, qualora vengano ritenuti non congrui, possono subire una rimodulazione fino ad un massimo del 20%. Fanno eccezione i costi del personale, correlati ai vincoli dei contratti di lavoro.

4. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati "pari merito" in base al miglior punteggio ottenuto, il CNVR opera una scelta sulla base del punteggio risultante dall'intervista.

5. Ad ogni PI sono rese note sia le schede di valutazione, sia il punteggio finale conseguito.

6. Nel rispetto delle graduatorie, divise per Macrosettore, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle stesse. I decreti di approvazione delle graduatorie dei progetti, distinte per Macrosettore, secondo l'ordine di punteggio, contengono l'indicazione:

A) dei progetti ammessi al finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

B) dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

Nei decreti di approvazione delle graduatorie viene data evidenza, inoltre:

- dei progetti esclusi dal finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo;

- dei progetti non ammessi alla valutazione di merito.

Con provvedimento successivo, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento ed all'erogazione dei contributi ai progetti di cui al punto A) del presente comma.

Art. 8

Oneri di valutazione

Ai sensi dell'art. 64, comma 6, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per la valutazione e per la chiamata di esperti esterni, nonché i compensi e gli eventuali rimborsi delle spese loro spettanti, sono posti a carico del Fondo per la Valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 9

Erogazione del contributo

1. Il MUR eroga ai beneficiari il contributo spettante per ogni progetto ammesso al finanziamento in un'unica soluzione anticipata, pari al 100% del contributo concesso, di norma entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento e, comunque, a completamento di tutti gli adempimenti preliminari.

2. Ai soggetti beneficiari il Ministero richiederà preliminarmente specifica garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, a copertura dell'intero ammontare del contributo finanziario.

3. La garanzia fideiussoria non viene richiesta alle istituzioni universitarie ed agli Enti pubblici di Ricerca sottoposti alla vigilanza del MUR, nei confronti dei quali il Ministero potrà agire con provvedimenti di compensazione finanziaria.

Art. 10

Obblighi e penalità per le Organizzazioni ospitanti/ soggetti beneficiari

1. Le Organizzazioni scelte come host institutions dai ricercatori che si candidano a ricoprire il ruolo di Principal Investigator devono fornire loro, preliminarmente alla presentazione della proposta, la dichiarazione in cui si impegnano alla loro accoglienza, nonché la garanzia di accesso ai locali ed alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che essi intendono coordinare per realizzare il progetto.

2. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, le host institution, in qualità di soggetti beneficiari, dovranno stipulare un apposito contratto con i PIs che non siano già dipendenti a tempo indeterminato o determinato.

3. I soggetti beneficiari sono, inoltre, obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dalla Procedura e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;

b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;

c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla Procedura e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla Procedura;

e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità alla domanda presentata ed ammessa al beneficio;

f) a conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo;

g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla Procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

Art. 11

Rendicontazione

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione del progetto secondo le modalità definite dal D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 e sulla base delle "Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili".

Art. 12

Rinunce, decadenza e sanzioni

1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nella Procedura e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;

b) la realizzazione dell'intervento sia difforme da quanto dichiarato nel progetto ammesso al finanziamento;

c) il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate;

d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR;

e) il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.

2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, il beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario, o escutere la garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al precedente art. 9, comma 2.

3. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR per la rendicontazione. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, ad escutere la garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al precedente art. 9, comma 2 o ad operare le compensazioni finanziarie, nelle ipotesi di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 13

Verifiche, controlli e valutazioni ex-post

1. Il MUR si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, nonché la ammissibilità delle spese rendicontate.

2. Ferme restando le responsabilità civili e penali, l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi del MUR, per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

3. Il CNVR può disporre attività di valutazione intermedia ed ex post dei progetti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 14

Conflitto di interessi

Il Principal Investigator deve garantire, dichiarandolo, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione del contributo ricevuto dal beneficiario.

Art. 15

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione generale della Ricerca, dott.ssa Francesca Galli.

Art. 16

Comunicazioni ed informazioni

1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente Procedura sarà pubblicata integralmente nel sito dedicato alla Procedura (www.gea.mur.gov.it).

2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla Procedura potranno essere inviati esclusivamente tramite il suddetto portale. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.

3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla Procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale.

4. La presente Procedura è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

Il Direttore generale

VINCENZO DI FELICE