
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1324 DELLA COMMISSIONE, 10 agosto 2021
G.U.U.E. 11 agosto 2021, n. L 288
Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1597/2002 per quanto riguarda il formato per la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 agosto 2021
Applicabile dal: 31 agosto 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione (2) stabilisce un formato standard per la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.
2) La Commissione ha recentemente sviluppato un sistema di informazione per la trasmissione elettronica di tali elenchi nazionali, denominato sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione (Forest Reproductive Material Information System, FOREMATIS). FOREMATIS consente agli Stati membri di pubblicare gli elenchi nazionali sul sito web della Commissione.
3) Visto tale sviluppo tecnico, il formato degli elenchi nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1597/2002 dovrebbe essere sostituito da quello di FOREMATIS.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1597/2002.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 11 del 15.1.2000.
Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione (GU L 240 del 7.9.2002).
Il regolamento (CE) n. 1597/2002 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
L'elenco nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE è presentato da ciascuno Stato membro tramite il formato del sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione [*1] e in conformità a tale formato.
___________
[*1] https://ec.europa.eu/forematis/»;"
2) l'allegato è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021
Per la Commissione
La president
URSULA VON DER LEYEN